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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.M. 24 aprile 1996.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata e
garantita dei vini
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata e garantita"Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" é riservata ai vini che rispondono ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
I vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" nelle tipologie
rosso e spumante devono essere ottenuti da uve provenienti
da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Brachetto.
Articolo 3.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" devono essere prodotte nella zona di
produzione appresso indicata:
Provincia di Asti: interi territori dei comuni di Vesime,
Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta
Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana,
Quaranti, Castelboglione, Castel Rocchero, Sessame,
Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonché Nizza
Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato
sulla destra del torrente Belbo;
Provincia di Alessandria: interi territori dei comuni di
Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle. Strevi,
Ricaldone, Cassine, Visone.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui"
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed
orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura
calcareo-argillosa.
1 sesti di impianto, le forme di allevamento (in
controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e
misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del
vino.
Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei
esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000
viti ad ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" non deve essere superiore
a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata devono essere riportati nei limiti di
cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i
limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi.
La regione Piemonte, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di
anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di
produzione o di utilizzazione diverso da quello fissato dal
presente disciplinare.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra
indicata, ma non oltre 75%, l'eccedenza non ha diritto alla
denominazione di origine controllata; oltre detto limite
percentuale decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Articolo 5.
Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione
dei vini di cui all'art, 1 devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione così come delimitata
dal precedente art. 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell'intero territorio delle province di Asti,
Alessandria e Cuneo.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo del 10%.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
L'aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale
delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione
dei vini a denominazione di origine controllata e garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui" devono essere ottenute
esclusivamente mediante concentrati di mosto di uve
Brachetto provenienti da vigneti iscritti all'albo o di
mosto concentrato rettificato.
Le partite destinate alla spumantizzazione per la produzione
del vino a denominazione di origine controllata e garantita
"Brachetto d'Acqui" o "Acqui", da effettuarsi con il metodo
della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia,
devono essere ottenute da mosti o vini aventi le
caratteristiche di cui al presente disciplinare di
produzione.
Le operazioni di elaborazione di detti mosti o vini, per la
produzione dello spumante, devono essere effettuate nelle
province di Asti, Alessandria e Cuneo.
E’ vietata, per i vini a denominazione di origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui", la
gassificazione artificiale parziale o totale.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al
granato chiaro o rosato;
odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico;
sapore: dolce, morbido, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% di cui
almeno il 5% in alcool svolto;
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
acidità totale minima: 5 per mille.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia sopra descritta,
all'atto dell'immissione al consumo può essere
caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno
sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente
dalla rifermentazione che, conservato alla temperatura di
20' centigradi in recipienti chiusi, presenta una
sovrapressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione
non superiore a 1,7 bar.
La denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" è anche usata per designare il vino
spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono
alle condizioni del presente disciplinare di produzione in
ottemperanza alle norme vigenti sulla preparazione degli
spumanti.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" nella tipologia spumante all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
spuma: fine, persistente; limpidezza: brillante; colore:
rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro
o rosato;
odore: aroma muschiato molto delicato;
sapore: dolce, morbido, delicato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% di cui
almeno il 6% in alcool svolto;
estratto secco netto minimo: 18 per mille; acidità totale
minima: 5 per mille.
E’ facoltà del Ministero delle risorse agricoli, alimentari
e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche
tipiche dei vini, con proprio decreto, modificare i limiti
minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco
netto.
Articolo 7.
Alla denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione ivi compresi gli aggettivi "superiore",
"extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
Nella designazione della denominazione di origine
controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui" è
consentito l'uso di indicazioni geografiche che facciano
riferimento a comuni, frazioni, località comprese nella zona
di produzione di cui all'art. 3 purchè le uve provengano
totalmente dalle corrispondenti aree geografiche o
toponomastiche.
Tale possibilità è esclusa per la tipologia spumante.
E consentita l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve purchè veritiera e documentabile.
Articolo 8.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" devono essere immessi al consumo in
bottiglie aventi le caratteristiche di seguito specificate e
munite di appositi contrassegni applicati in modo tale da
impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'
inattivazione del contrassegno stesso.
Il vino a denominazione controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" non spumante deve essere immesso al
consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti
dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo di
sughero marchiato indelebilmente "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".
E’ vietato per tale tipologia l'uso del tappo a fungo e
della gabbietta.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui", nella tipologia spumante, deve essere
confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante
e deve essere immesso al consumo in bottiglie aventi le
seguenti capacita: ml 187; ml 200; ml 375; ml 750; litri
1,5; litri 3; litri 4,5.
Le bottiglie di cui al comma precedente devono essere chiuse
con tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente "Brachetto
d'Acqui" o "Acqui" nella parte che resta esterna alla
bottiglia. Per bottiglie con contenuto nominale non
superiore a ml 200 è ammesso altro dispositivo di chiusura
adeguato.
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