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Art. 1. -
La denominazione di origine controllata Aglianico
del Vulture è riservata al vino che risponde alle condizioni
e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art. 2. -
Il vino Aglianico del Vulture deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dal vitigno Aglianico.
Art. 3. -
La zona di produzione dell'Aglianico del Vulture
comprende l'intero territorio dei comuni di Rionero in
Vulture, Barile, Rampolla, Ripacandida, Ginestra, Maschito,
Forenza, Acerenza, Melfi, Atella, Venosa, Lavello, Palazzo
San Gervasio, Banzi, Genzano di Lucania, escluse le tre
isole amministrative di Sant'Ilario, Riparossa e Macchia del
comune di Atella.
Art. 4. -
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino Aglianico del Vulture
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità . sono pertanto da considerarsi
idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni collinari di
origine prevalentemente vulcanica o comunque di buona
costituzione, situati a un'altitudine tra i 200 e i 700
metri s.l.m. I sesti di impianto, le forme di allevamento e
i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente
usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche
delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
Aglianico del Vulture non deve essere superiore a q. li 100
per ettaro di vigneto in coltura specializzata , in rapporto
alla effettiva superficie coperta dalla vite. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle
uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite
medesimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere
superiore al 70%.
Art. 5. -
La operazioni di vinificazioni, ivi compreso
l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata
nell'articolo 3. le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino Aglianico del Vulture una gradazione
alcolica complessiva minima naturale di 11.5 gradi. Nella
vinificazione e nell'invecchiamento obbligatorie sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche. Per avere diritto alla denominazione di
origine controllata, il vino Aglianico del Vulture non può
essere immesso al consumo prima del 1° novembre dell'anno
successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6. -
Il vino Aglianico del Vulture all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: colore: rosso rubino più o meno intenso o
granato vivace, con riflessi arancione dopo
l'invecchiamento; odore: vinoso con profumo delicato
caratteristico e che migliora con l'invecchiamento; sapore:
asciutto, sapido, fresco, armonico, giustamente tannico, che
tende al vellutato con l'invecchiamento. Può anche essere
leggermente amabile e in tal caso il contenuto zuccherino
non deve superare i 10° per litro; gradazione alcolica
complessiva minima: 11,5; acidità totale minima: 5 per
mille; estratto secco minimo: 22 per mille. E' in facoltà
del ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio
decreto, di modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7. -
Il vino Aglianico del Vulture, ottenuto da uve
aventi gradazione alcolica complessiva minima naturale di
gradi 12, invecchiato per almeno tre anni, di cui due in
botti di legno, potrà portare in etichetta la qualifica di
"vecchio", e se invecchiato di almeno cinque anni – di cui
sempre due in botti di legno – potrà portare in etichetta la
qualifica di "riserva". In entrambi i casi il vino dovrà
essere immesso al consumo con una gradazione alcolica
complessiva minima di 12.5 gradi e un'acidità totale minima
del 5 per mille. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1°
novembre dell'anno di produzione delle uve.
Art. 8. -
La denominazione di origine Aglianico del Vulture
può essere utilizzata per designare il vino spumante
naturale ottenuto con i mosti o vini che rispondono alle
condizioni previste dal presente disciplinare. La
preparazione del vino Aglianico del Vulture spumante deve
avvenire entro il territorio previsto nell'articolo 3 del
presente disciplinare.
Art. 9. -
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare , ivi compresi gli
aggettivi : "extra", "superiore", "fine", "scelto",
"selezionato"e similari. E' tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimenti a nomi, ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l'acquirente. E' consentito,
altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche
che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie,
zone e località, compresi nella zona delimitata dal
precedente articolo 3, e dai quali effettivamente provengono
le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino Aglianico
del Vulture può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione delle uve purchè veritiera e documentabile.
Art. 10. -
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di
origine controllata Aglianico del Vulture vino che non
corrisponde alle condizioni o ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, è punito a norma dall'articolo 28 del
Dpr 12 liglio 1963, n.930
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