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Art. 1.
La denominazione di origine controllata e garantita «Albana
di Romagna», già riconosciuta a denominazione di origine
controllata con decreto del Presidente della Repubblica 21
luglio 1967, é riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Albana di Romagna» secco
(asciutto);
«Albana di Romagna» amabile;
«Albana di Romagna» dolce;
«Albana di Romagna» passito;
«Albana di Romagna» passito
riserva.
Art. 2.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Albana di Romagna» devono essere ottenuti dalle uve di
vigneti aventi in ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica: Albana:
100%.
Art. 3.
La zona di produzione del vino a denominazione di origine
controllata e garantita «Albana di Romagna» é costituita
dalla parte del territorio della
Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioé:
Provincia di Forli-Cesena: comuni di Castrocaro e Terra del
Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena,
Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.
Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli
e Forlì, il limite a valle é così delimitato: comune di
Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;
comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano
segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con
riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo
fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino
all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa
prende per via
comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo
percorre la strada statale n. 71- bis, segue quindi le vie
Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via
Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al
fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi
alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che
percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;
comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena
segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via Della
Madonna che segue fino
all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue
lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue
questa fino a ricongiungersi alla
strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune
di Forlì;
comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli
segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San
Siboni, segue questa via e poi le Vie
Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli,
Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele,
Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-
Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si
ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che
percorre fino al confine con il comune di Faenza.
Provincia di Ravenna: comuni di Castelbolognese, Riolo
Terme, Faenza, Casola Valsenio, Brisighella.
Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle é
delimitato come segue: comune di Faenza: dal confine con il
comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9
segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini- Bologna
che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro
del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie
Formellino, Ravegnana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Provelta,
S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a
nord della città a detta ferrovia
che segue fino al confine comunale di Castelbolognese;
comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Provincia di Bologna: comuni di Borgo Tossignano,
Casalfiumanese, Castel San Pietro
Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.
Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono
i seguenti:
comune di Imola, dalla ferrovia Rimini-Bologna sino
all'incrocio con la statale Selice. Segue la stessa sino
all'incontro con la via Provinciale Nuova che
segue fino a riprendere il proprio confine comunale
all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel
Guelfo;
comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Albana di Romagna» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura, devono essere quelli generalmente usati e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche
dell'uva e del vino, tenuto conto dell'evoluzione
tecnicoagronomica.
Sono ammessi, per i nuovi impianti, le forme di allevamento
in parete, anche con cordone permanente, la pergoletta,
l'alberello ed il duplex; con un minimo di n. 2.500
ceppi/ettaro per la pergoletta e il duplex, n. 2.750
ceppi/ettaro per le forme in parete e n. 5.000 ceppi/ettaro
per l'alberello.
É esclusa ogni pratica di forzatura. É consentita
l'irrigazione di soccorso.
Non possono essere iscritti nell'albo di cui alla legge n.
164/1992, i vigneti impiantati in terreni inadatti a
produrre uve di qualità.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a
denominazione di origine controllata e garantita «Albana di
Romagna» non deve essere superiore a t 10 per ettaro e a
tale limite, anche in annate
eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere ricondotta,
attraverso il diradamento dei grappoli, ad un quantitativo
non superiore al 10% del suddetto limite.
La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere
superiore, per tutti i vini, ad esclusione delle tipologie
«passito» e «passito riserva» al
70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha
diritto alla denominazione di origine controllata e
garantita.
Oltre il 75% decade la denominazione di origine controllata
e garantita per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva
in vino finito, per le tipologie
«passito» e «passito riserva» non deve essere superiore al
50%.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno dell'intero territorio amministrativo delle
province di Forli-Cesena, Ravenna e
Bologna. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare
al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
11,50% vol.
É ammesso l'arricchimento, con esclusione dell'utilizzo del
mosto concentrato, nella misura massima di 1 grado.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata e garantita
«Albana di Romagna», all'atto dell'immissione al consumo,
devono corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
«Albana di Romagna» secco(asciutto):
colore: giallo paglierino,tendente al dorato per i prodotti
invecchiati;
odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;
sapore: asciutto un pò tannico,caldo e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
zuccheri riduttori: come da regolamento CE n. 753/02, art.
16, punto 1, lettera a);
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16,0 g/l;
«Albana di Romagna» amabile:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti
invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 12,50 % vol;
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 30 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
«Albana di Romagna» dolce:
colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti
invecchiati;
odore: caratteristico dell'Albana;
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 8,50% vol;
titolo alcolometrico totale minimo: 12,50% vol;
zuccheri riduttori: non inferiore a 45 g/l, ma non superiore
a 80 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
«Albana di Romagna» passito:
colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00 % vol;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
acidità volatile corretta: massimo 1,50 g/l;
anidride solforosa: come previsto dalla norma comunitaria;
estratto non riduttore minimo: 27,0 g/l;
«Albana di Romagna» passito riserva:
colore: da giallo paglierino a giallo oro brillante con
riflessi ambrati;
odore: intenso, con chiare note fruttate e di muffa nobile;
sapore: pieno e intensamente dolce, gradevolmente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 24,00 % vol;
titolo alcolometrico effettivo: minimo 4,00% vol - massimo:
11,00% vol;
acidità totale minima: 6,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 44 g/l.
Le tipologie «Albana di Romagna» passito e «Albana di
Romagna» passito riserva devono essere ottenute da uve
sottoposte ad un periodo di appassimento che può protrarsi
fino al 30 marzo dell'anno successivo a quello della
vendemmia e la loro vinificazione non deve essere
anteriore al 15 ottobre dell'anno di produzione delle uve.
É ammessa nella fase di appassimento l'utilizzazione di aria
ventilata e deumidificata per la disidratazione delle uve.
Tale procedimento deve assicurare, al termine del periodo di
appassimento, un contenuto zuccherino non inferiore a 284
g/l.
Coloro che optano per l'appassimento in pianta, con o senza
intervento della «muffa nobile», non sono tenuti al rispetto
della scadenza del 15 Nottobre.
A coloro che praticano l'appassimento in pianta con attacco
da «muffa nobile», é concesso di produrre e commercializzare
«Albana di Romagna» passito riserva avente un titolo
alcolometrico effettivo minimo di 4% vol,
purché la gradazione del mosto al momento della pigiatura
non sia inferiore ai 400 grammi per litro.
Per tutte le tipologie previste é consentita la
vinificazione, la conservazione e l'affinamento in
contenitori di legno. In tal caso i vini, al momento
dell'esame organolettico, possono presentare il
caratteristico sentore di legno.
É in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio
decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i
limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non
riduttore minimo.
Art. 7.
Le qualificazioni «secco», «amabile», «dolce», «passito» e
«passito riserva» devono figurare in etichetta e sono
consentite alle diverse tipologie della denominazione di
origine controllata e garantita «Albana di Romagna» che
presentino le rispettive caratteristiche precisate nel
precedente art. 6.
Il vino «Albana di Romagna» passito non può essere immesso
al consumo prima del 1° settembre dell'anno successivo alla
vendemmia in cui é stato
ottenuto.
Il vino «Albana di Romagna» passito riserva non può essere
immesso al consumo prima del 1° dicembre dell'anno
successivo
alla vendemmia in cui é stato ottenuto.
Art. 8.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino a
denominazione di origine controllata e garantita «Albana di
Romagna» deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
Alla denominazione di origine controllata e garantita
«Albana di Romagna» é vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare ivi compresi gli
aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», e simili.
É tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati,
purché non abbiano significato laudativo e
non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di
indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che
facciano riferi-mento ad unità
amministrative, frazioni, aree, fattorie e località comprese
nella zona di produzione di cui all'art. 3, dalle quali
effettivamente provengono le uve da
cui il vino così qualificato é stato ottenuto nel rispetto
della normativa vigente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Albana di Romagna» può essere
utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita
dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione,
seguita dal toponimo, venga riportata sia
nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei
documenti di accompagnamento.
Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine
controllata e garantita «Albana di Romagna» deve essere
utilizzato esclusivamente il
tappo raso bocca. Per le tipologie «passito» e «passito
riserva» é consentito
solo l'uso del tappo di sughero monopezzo.
Per i vini a denominazione di origine controllata e
garantita «Albana di Romagna» ad esclusione delle tipologie
«passito» e «passito riserva»;
imbottigliati in recipienti fino a 0,187 litri é consentita
la chiusura con tappo a vite.
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