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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ALCAMO
D.O.C. |
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ALCAMO
D.M. 30/SETTEMBRE/1999
D.O.C. |
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Articolo 1
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Denominazione dei vini.
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La denominazione di origine controllata "Alcamo"
è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le
seguenti tipologie: bianco, anche spumante,
bianco classico, vendemmia tardiva, Catarratto,
Ansonica o Inzolia, Grillo, Grecanico,
Chardonnay, Muller thurgau, Sauvignon, rosato,
anche spumante, rosso, anche riserva e novello,
Calabrese o Nero d'Avola, Cabernet sauvignon,
Merlot e Syrah.
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La specificazione classico è riservata al vino
bianco che segue le specifiche norme di
produzione e non può essere abbinata ad alcuna
altra menzione.
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Articolo 2
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Base ampelografica.
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I vini della denominazione di origine "Alcamo"
seguiti da una delle specificazioni di cui
all'Articolo I devono essere ottenuti dalle uve
prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelogafica:
Bianco, bianco spumante e vendemmia tardiva:
Catarratti, non meno del 60%; Ansonica o Inzolia,
Grillo, Grecanico, Chardonnay, Muller Thurgau e
Sauvignon, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 40%. Possono concorrere alla
produzione di detti vini le uve di uno o più
vitigni raccomandati o autorizzati per le
rispettive province, fino ad un massimo del 20%.
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Classico:
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Catarratto bianco comune e/o catarratto bianco
lucido non meno dell'80%. Possono concorrere
alla produzione di detto vino le uve di uno o
più vitigni raccomandati o autorizzati per le
rispettive province fino a un massimo del 20%;
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Rosato e rosato spumante:
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Tali vini devono essere ottenuti dalla
vinificazione in bianco dei seguenti vitigni:
Nerello mascalese, Calabrese o Nero d'Avola,
Sangiovese, Frappato, Perricone, Cabernet
sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o
congiuntamente.
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Rosso, rosso novello e rosso riserva:
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Calabrese o Nero d'Avola, non meno del 60%;
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Frappato, Sangiovese, Perricone, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 40%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini
le uve di uno o più vitigni raccomandati o
autorizzati per le rispettive province, fino ad
un massimo del 10%.
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Catarratto, Ansonica o Inzolia, Grillo,
Grecanico, Chardonnay, Muller thurgau,
Sauvignon, Calabrese o Nero d'Avola, Cabernet
Sauvignon, Merlot e Syrah: Le uve dei rispettivi
vitigni per non meno dell'85%. Possono
concorrere alla produzione di detti vini le uve
di uno o più vitigni raccomandati o autorizzati
per le rispettive province, fino ad un massimo
del 15%.
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Articolo 3
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Zona di produzione. |
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La zona di produzione delle uve atte alla preparazione
dei vini a denominazione di origine controllata "Alcamo"
ricade nelle province di Trapani e Palermo e comprende i
terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del
comune di Alcamo ed in parte il territorio dei comuni di
Calatafimi, Castellammare del Golfo, Gibellina,
Balestrate, Camporeale, Monreale, Partinico, San
Cipirello e San Giuseppe Jato. Tale zona è così
delimitata: partendo dal punto di incrocio tra il
torrente San Cataldo e la strada statale n. 187, la
linea di delimitazione risale detto torrente fino ad
incrociare e seguire la strada che raggiunge il
chilometro 2,500 della provinciale per Balestrate e da
qui, fino alla statale n. 113 (bivio Balestrate) che
segue, verso est, fino all'alveo del fiume Jato (ponte
Tavur).
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Percorre l'alveo del fiume Jato fino all'incrocio con il
vallone Desisa e quindi, seguendo, prima il Desisa e poi
il vallone Muffoletto, raggiunge la quota 255, dove
incontra e segue la mulattiera che passa per quota 312,
contrada Rataria, le sorgenti di monte Raitano, la quota
373 fino a congiungersi con il fiume, costeggiando e
includendo le contrade Pernice, Perciata, Sparacia e
Montagnola, e raggiungendo il punto di incrocio con la
strada per Camporeale che segue fino a quest'ultimo
centro abitato. Da Camporeale, la linea di delimitazione
segue, fino al chilometro 13,000, la strada che porta a
Poggioreale per proseguire poi lungo la strada che
conduce al chilometro 24,000 fino al chilometro 22,200,
dove incontra il chilometro 20,000 della strada
proveniente da Catalafimi che risale fino a quest'ultimo
centro abitato. Da qui raggiunge il chilometro 346 della
statale n. 113, raggiungendo, verso nord, I'alveo del
fiume Kaggera che segue fino al ponte Bagni, da dove,
lungo la provinciale, raggiunge Castellammare del Golfo.
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Prosegue poi per la statale n. 187 fino al torrente San
Cataldo, punto di inizio della delimitazione. Le uve
atte alla produzione del tipo bianco con la menzione
classico devono provenire dai vigneti della zona più
antica che è delimitata dall'altitudine non inferiore ai
250 metri sul livello del mare ed è così delimitata:
partenza dalla S.S. 113 al bivio per Valguarnera Grisì e
prosegue in direzione di S. Cipirrello fino al bivio S.
Anna, dove incrocia la strada provinciale 30. Percorre
tale strada fino al bivio per la strada provinciale 18
Alcamo - Camporeale, proseguendo fino al centro urbano
di Camporeale.
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Da qui la delimitazione segue il percorso della strada
provinciale 46 fino ad incrociare la S.S. 119.
Oltrepassandolas.s.119el'autostradaA29indirezione di
Calatafimi, la delimitazione segue il percorso della
s.p. 12 del Busecchio fino al centro urbano di
Calatafimi. Da qui arriva alla s.s. 113, segue il
percorso del fiume Kaggera fino a ponte bagni rientrando
a tale punto sul percorso della s.s. 113 che segue in
direzione di Palermo, oltrepassa il centro urbano di
Alcamo e prosegue fino a ricongiungersi al punto di
partenza.
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Articolo 4
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Norme per la viticoltura |
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Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione di origine
controllata "Alcamo" devono essere quelle normali della
zona ed atte a conferire alle uve le specifiche
caratteristiche di qualità. Sono da escludere i vigneti
impiantati su terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati.
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La densità minima per i nuovi impianti ed i reimpianti
non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro per i
vitigni a bacca rossa e per il tipo classico ed a 2.500
per i vitigni a bacca bianca. I sesti di impianto, le
forme di allevamento, ad alberello e controspalliera, ed
i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono
essere quelli generalmente usati nella zona e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve. Sono
esclusi espressamente i vigneti allevati a tendone. La
regione può consentire diverse forme di allevamento
qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti
senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche
delle uve.
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E vietata ogni pratica di forzatura. E consentita
l'irrigazione di soccorso. La resa massima di uva
ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non
deve essere superiore a 12 tonnellate per i vini bianchi
e rosati, a 11 tonnellate per i vini rossi ed a 8
tonnellate per il tipo vendemmia tardiva per ettaro di
coltura specializzata. Per i vigneti in coltura
promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve
essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite. A detti limiti, anche in annate
eccezionalmente favorevoli, le rese dovranno essere
riportate, purché la produzione totale non superi del
20% i limiti massimi su riportati.
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Tale esubero non potrà essere commercializzato con la
denominazione di origine controllata "Alcamo". Le uve
destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
dell'11% per i tipi bianchi e rosati e dell' 11,5% per i
tipi rossi, ad eccezione dei tipi spumante per i quali è
consentito un titolo del 9,5% e del tipo vendemmia
tardiva per il quale tale titolo non deve essere
inferiore al 14%.
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Articolo 5
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Norme per la vinificazione |
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Le operazioni di vinificazione, ivi compresi
l'invecchiamento obbligatorio, I'arricchimento del
titolo alcolometrico e la spumantizzazione, devono
essere effettuate all'interno dei territori dei comuni
ricadenti, anche solo in parte, all'interno della zona
di produzione delimitata al precedente art. 3. E
consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui
all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie
e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei
vigneti della zona d'origine oppure con mosto
concentrato rettificato o con concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
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Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere
elaborate in conformità alle norme comunitarie e
nazionali in materia. I tipi spumanti devono essere
ottenuti esclusivamente per rifermentazione in bottiglia
o autoclave. Per il tipo vendemmia tardiva le uve devono
aver subito un appassimento sulla pianta tale da
consentire l’acquisizione delle caratteristiche previste
dal presente disciplinare di produzione ed essere
raccolte non prima del 15 settembre.
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La resa massima delle uve in vino, compresi gli
arricchimenti e le eventuali aggiunte occorrenti per la
elaborazione dei tipi spumanti o ammesse per il tipo
rosso riserva, non deve essere superiore al 70% per
tutti i tipi, ad eccezione dei tipi rosati per i quali
non può superare il 65% ed il tipo vendemmia tardiva per
il quale non può essere superiore al 60%. Qualora la
resa superi detti limiti, I'eccedenza, fino al 5% non ha
diritto alla denominazione di origine controllata
"Alcamo"; se la resa supera detti limiti di oltre il 5%
tutta la produzione perde il diritto alla denominazione
di origine controllata. Pertanto la resa massima di vino
per ettaro non potrà superare gli 84 ettolitri per i
tipi bianchi, i 77 ettolitri per i tipi rossi, i 78
ettolitri per i tipi rosati ed i 48 ettolitri per il
tipo vendemmia tardiva.
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Il tipo rosso riserva, prima dell'immissione al consumo,
deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno 2 anni, di cui almeno sei mesi in
contenitori di legno, a decorrere dal 1° dicembre
dell'anno di raccolta delle uve. Per tutti i vini a
denominazione di origine controllata "Alcamo" è ammesso
l'affinamento in legno. Per i vini di cui all'art. 1 la
scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le
condizioni di legge, verso le denominazioni di origine
controllata e le indicazioni geografiche tipiche
incidenti sullo stesso territorio.
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Articolo 6
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Caratteristiche al consumo. |
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I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto
dell'immissione al consumo alle seguenti rispettive
caratteristiche:
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Bianco
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colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi
verdolini; |
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odore: vinoso, intenso, fruttato, armonico; |
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sapore: asciutto, fresco, equilibrato; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11%; acidità
totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco netto
minimo: 16 grammi/litro.
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Classico
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colore: paglierino più o meno carico; |
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odore: fragrante, fruttato, con sentori vegetali;
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sapore: gradevole, con retrogusto amarognolo,
strutturato; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16 grammi/litro.
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Bianco spumante
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spuma: fine, persistente; |
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colore: paglierino più o meno carico, talvolta con riflessi
verdolini; |
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odore: intenso, fruttato, armonico; |
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sapore: da semisecco a molto secco, fresco, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi/litro.
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Vendemmia tardiva
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colore: dal giallo paglierino al giallo dorato; |
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odore: caratteristico, delicato, persistente; |
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sapore: dal dolce al secco, tipico, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui
almeno l’11% svolto; acidità totale minima: 4
grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20
grammi/litro.
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Catarratto
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colore: paglierino più o meno carico, con riflessi
verdolini; |
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odore: fragrante, fruttato, con lievi sentori vegetali;
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sapore: gradevole, con retrogusto leggermente
amarognolo, strutturato; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,5%; acidità totale minima: 4,5
grammi/litro; estratto secco netto totale minimo: 16
grammi/litro.
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Ansonica o Inzolia
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colore: paglierino più o meno carico; |
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odore: intenso, fruttato; |
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sapore: morbido, equilibrato; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto totale minimo: 16 grammi/litro.
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Grillo
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colore: paglierino più o meno carico; |
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odore: tipico, con sentori fruttati, con note vegetali;
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sapore: asciutto, fresco, equilibrato; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto totale minimo: 16 grammi/litro.
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Grecanico
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colore: paglierino più o meno carico; |
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odore: delicato, fruttato, gradevole; |
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sapore: secco, tipico, fresco; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi litro.
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Chardonnay
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colore: paglierino più o meno intenso; |
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odore: intenso, fruttato, tipico; |
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sapore: asciutto, pieno, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minimas: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi/litro.
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Muller Thurgau
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colore: paglierino più o meno carico; |
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odore: intenso, caratteristico, con sentori erbacei;
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sapore: sapido, equilibrato, tipico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi/litro.
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Sauvignon
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colore: paglierino più o meno intenso; |
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odore: delicato, caratteristico; |
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sapore: tipico, secco, aromatico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 16 grammi/litro.
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Rosato
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colore: rosa più o meno intenso; |
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odore: fine, fruttato; |
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sapore: fresco, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 17 grammi/litro.
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Rosato spumante
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spuma: fine, persistente; |
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colore: rosa più o meno carico; |
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odore: fine, fruttato; |
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sapore: dal semisecco al molto secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 17 grammi/litro.
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Rosso
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colore: rubino più o meno intenso; |
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odore: speziato, fruttato, caratteristico; |
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sapore: asciutto, armonico, pieno; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 20 grammi/litro.
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Novello
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colore: rubino più o meno carico, con riflessi violacei;
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odore: fruttato, tipico, intenso; |
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sapore: armonico, equilibrato; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 18 grammi/litro.
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Riserva
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colore: rubino tendente al granato; |
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odore: caratteristico, vinoso, intenso; |
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sapore: armonico, pieno, equilibrato; titolo alcolometrico
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volumico totale minimo: 12%; acidità totale minima: 4,5
grammi/litro; estratto secco netto minimo. 22
grammi/litro.
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Calabrese o Nero d'Avola
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colore: rubino più o meno acceso; |
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odore: intenso, fruttato, speziato; |
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sapore: pieno, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 20 grammi/litro.
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Cabernet sauvignon
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colore: rubino intenso; |
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odore: caratteristico, gradevole, intenso; |
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sapore: asciutto, rotondo, armonico; |
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titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 20 grammi/litro.
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Merlot
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colore: rubino più o meno carico; |
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odore: fruttato, caratteristico; |
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sapore. secco, armonico, tipico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo. 11,5%; acidità totale minima:
4,5 grammi/litro; estratto secco netto minimo: 20
grammi/litro.
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Syrah
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colore: rubino più o meno acceso; |
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odore: caratteristico, con note speziate; |
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sapore: intenso, pieno, armonico; |
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titolo alcolometrico vol~mico totale minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 grammi/litro; estratto secco
netto minimo: 20 grammi/litro.
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E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti
dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con
proprio decreto. In relazione all'eventuale ammessa
conservazione in recipienti di legno, il sapore dei vini
può rivelare lieve sentore di legno.
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Articolo 7
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Etichettatura, designazione e presentazione.
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Nella etichettatura, designazione e presentazione dei
vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste e disciplinate
dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi
fine, scelto, selezionato e similari.
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E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a
specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore
quali vigna, viticoltore, fattoria, baglio, tenuta,
podere, fondo e similari sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
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IFatta eccezione per i tipi spumanti per i quali è
facoltativa, così come in alternativa può essere
riportata l'annata di sboccatura, sulle bottiglie o
altri recipienti contenenti i vini a denominazione di
origine controllata "Alcamo" deve sempre figurare
l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Per
il tipo vendemmia tardiva non è obbligatorio riportare
in etichetta la menzione al colore bianco.
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Per i tipi spumanti la menzione al colore bianco o
rosato può seguire, in etichetta, quella della categoria
merceologica.
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Articolo 8
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Confezionamento. |
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L'immissione al consumo dei vini di cui all'art. I va
fatta esclusivamente in contenitori di vetro. La
tappatura di tali recipienti, qualora di capacità fino a
S litri, esclusi gli spumanti, deve essere fatta con
tappo raso bocca. Per le confezioni fino a 0,375 litri è
ammesso il tappo a vite.
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