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Art 1
La denominazione di origine controllata “Aleatico
di Gradoli” e nelle tipologie liquoroso e liquoroso riserva, è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Aleatico di Gradoli” devono essere
ottenuti dalle uve del vitigno:
Aleatico al 100%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Aleatico di Gradoli” di cui all’art. 1, devono essere prodotte
nell’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Gradoli Grotte di Castro San Lorenzo Nuovo
Ed in parte del territorio del comune di:
Latera
Tutti in provincia di Viterbo.
La zona è così delimitata:
partendo dalla riva del Lago di Bolsena alla confluenza sulla
medesima del confine comunale tra San Lorenzo Nuovo e Bolsena in
località Renano, la linea di delimitazione segue verso nord tale
confine comunale e successivamente verso ovest sino ad incontrare
quello tra San Lorenzo Nuovo e Grotte di Castro (quota 439).
Da quota 439 la linea di delimitazione prosegue verso ovest lungo il
confine di Grotte di Castro per poi scendere verso sud fino alla
confluenza di questo confine con quelli di Gradoli e Latera in
località La Buca. Da qui prosegue verso ovest lungo il confine di
Latera fino al punto in cui questi si allontana da quello
provinciale, in prossimità di Poggio Sant’Anna.
Da tale punto la delimitazione prosegue in linea retta in direzione
sud – est fino alla quota 461, da dove, seguendo la strada che passa
per la quota 431, per Madonna della Cava e Casa Le Coste, raggiunge
il confine di Gradoli, che segue verso est fino alla sponda del Lago
di Bolsena.
Lungo la sponda, verso nord, la linea di delimitazione torna
nuovamente alla località Renano, punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Aleatico di Gradoli”
devono essere quelle tradizionali della zona o, comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Aleatico di Gradoli” 11,50% vol.;
“Aleatico di Gradoli liquoroso” 12,00% vol.;
“Aleatico di Gradoli liquoroso riserva” 12,00% vol.
Sono pertanto, da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti, di cui all’art. 15 della Legge 10/02/1992, n.
164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione,
con esclusione quindi dei fondovalle e dei terreni situati ad
un’altitudine superiore ai 600 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui
all’art. 1 del presente disciplinare non deve essere superiore a:
9,00 tonn./ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Aleatico di Gradoli”
devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo
restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di preparazione e di
affinamento dei vini a DOC “Aleatico di Gradoli” di cui all’art. 1,
devono essere effettuate nell’interno della zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona
delimitata.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per i vini a DOC “Aleatico di Gradoli” la resa massima dell’uva in
vino finito non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite; ma non il 75%, lk’eccedenza
non ha diritto alla %denominazione di origine controllata; oltre il
75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per
tutto il prodotto.
Art 6
I vini a denominazione di origine controllata
“Aleatico di Gradoli” devono rispondere, all’atti dell’immissione al
consumo, rispettivamente alle seguenti caratteristiche:
“Aleatico di Gradoli”
colore: rosso granato con tonalità violacee;
profumo: finemente aromatico, caratteristico;
sapore: dolce, di frutta fresca, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 9,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Aleatico di Gradoli liquoroso”
colore: rosso granata più o meno intenso, talvolta con riflessi
violacei;
profumo: aromatico, delicato, caratteristico;
sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Aleatico di Gradoli liquoroso riserva”
colore: rosso granata più o meno intenso, tendente talvolta
all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aromatico, caratteristico dell’invecchiamento in botte di
rovere;
sapore: dolce, pieno, più o meno tannico, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 15,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, il limiti di cui sopra per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a DOC “Aleatico di Gradoli liquoroso” e “Aleatico
di Gradoli liquoroso riserva” devono essere ottenuti mediante
alcolizzazione in conformità alle disposizioni delle norme vigenti.
Il vino a DOC “Aleatico di Gradoli liquoroso” deve aver subito un
periodo minimo di affinamento di:
sei mesi a decorrere dalla data di alcolizzazione.
Il vino a DOC “aleatico di Gradoli liquoroso riserva” deve aver
subito un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni dalla data di alcolizzazione,
in botti di rovere di capacità non superiore a 250 litri
e un’ulteriore affinamento in bottiglia di almeno un anno.
Art 8
Alle denominazioni di origine controllate di cui
all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non
prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi;:
extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative,
frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di
produzione delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a d.o.c.
“Aleatico di Gradoli” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve. |