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Art 1
La denominazione di origine controllata “Aleatico
di Puglia” è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal seguente
vitigno:
Aleatico minimo 85%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni:
Negro amaro, Malvasia nera e Primitivo, presenti nei vigneti fino ad
un massimo del 15%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nel territorio delle
province di:
Bari, Foggia, Brindisi, Lecce e Taranto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Aleatico di Puglia” devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire
alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono quindi da considerarsi idonei i terreni di buona esposizione,
di natura calcareo – argilloso – silicea anche profondi ma piuttosto
asciutti, mentre sono da escludere i terreni prevalentemente
argillosi o alluvionali eccessivamente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Aleatico di Puglia”, in vigneti a coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
8,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’ambito dell’intero territorio delle province di Bari, Foggia,
Brindisi, Lecce e Taranto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
E’ consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su
stuoie.
I sistemi di preparazione del vino a DOC “Aleatico di Puglia” sono
quelli tradizionali della zona, previsti dalla vigente legislazione
escludendo qualsiasi correzione a mezzo di concentrato e qualsiasi
concentrazione ad eccezione di quella a freddo.
E’ consentita la preparazione del vino a DOC “Aleatico di Puglia
liquoroso” secondo le vigenti disposizioni di legge.
Art 6
Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” può essere
preparato ne seguenti tipi:
dolce naturale
liquoroso dolce naturale
da indicare in etichetta, e devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Aleatico dolce naturale:
colore: rosso granata più o meno intenso, con riflessi violacei,
tendente
all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: aroma delicato, caratteristico, più intenso ed etereo con
l’età;
sapore: moderatamente dolce, pieno, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Aleatico di Puglia liquoroso dolce naturale:
colore: rosso granata più o meno intenso con riflessi violacei,
tendente
all’arancione con l’invecchiamento;
profumo: delicato, caratteristico, etereo ed intenso con
l’invecchiamento;
sapore: dolce, pieno, caldo, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” non può essere immesso
al consumo prima del:
1° Marzo dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Il vino a DOC “Aleatico di Puglia” qualora sia sottoposto ad un
periodo di invecchiamento di almeno:
tre anni
a decorrere dal 1° Gennaio dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve
o dalla data di alcolizzazione nella tipologia liquoroso
può portare in etichetta la qualifica “riserva”
Art 8
Alla DOC “Aleatico di Puglia” è vietata l’aggiunta
di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località, comprese nel territorio delimitato dal
precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino. Così qualificato, è stato ottenuto
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC “Aleatico
di Puglia” può figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve, purché veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Aleatico di Puglia” vini che
non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del
D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963.
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