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Art 1 La denominazione di
origine controllata “Alezio” è riservata ai vini:
rosso
rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Alezio” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti costituiti dal vitigno:
Negro Amaro minimo 80%
possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti
dalle varietà di vitigni:
Malvasia nera di Lecce,
Sangiovese,
Montepulciano,
presenti nei vigneti da sole o congiuntamente fino ad un massimo del
20%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo di:
Alezio Sannicola
Ed in parte il territorio dei comuni di:
Gallipoli Tuglie
tutti in provincia di Lecce
Tale zona è così delimitata:
partendo da Torre d’Alto Lido il limite segue il confine comunale di
Sannicola in direzione est sino ad incontrare quello di Tuglie, una
volta superata la strada Aradeo – Sannicola.
Segue quindi ad oriente il confine comunale di Tuglie fino ad
incontrare la strada Parabita – Tuglie, dopo aver attraversato la
ferrovia in località Massa Vecchia, segue quindi tale strada verso
nord – ovest, raggiunge il centro abitato di Tuglie da dove
prosegue, in direzione ovest, lungo la strada per Alezio fino ad
incrociare il confine comunale di quest’ultimo comune in località
Vigne.
Segue quindi il confine comunale di Alezio in direzione sud e poi
ovest e raggiunge in prossimità di G. Torti, la strada per Alezio –
Traviano al km 40,100 circa .
Prosegue lungo tale strada verso sud fino ad incontrare, in località
Padula, il confine comunale di Gallipoli per seguirlo verso sud –
ovest fino a raggiungere la costa, di poco a nord di Marina di
Mancaversa. Prosegue poi lungo la costa verso nord sino a Torre
d’Alto Lido da dove è iniziata la delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Alezio” devono essere
quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atte a
conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963,
unicamente i vigneti ubicati su terreni idonei, di medio impasto,
tendenti al sciolto.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro, di vigneto in coltura
specializzata, ammessa alla produzione dei vini di cui all’art 1 non
deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa dell’uva in vino finito non deve essere superiore a:
Alezio rosso 70%
Alezio rosato 35%
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione delle uve di cui all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito
che tali operazioni siano effettuate nell’intero territorio dei
comuni anche se solo parzialmente compresi nella zona di produzione
delle uve di cui al precedente art 3 e nel territorio del comune di
Matino.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le peculiari
caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino a
DOC “Alezio rosato” deve attuarsi il tradizionale metodo di
vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle
uve pigiate dopo una limitata macerazione.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia
“rosato” non può essere utilizzato per la vinificazione del vino a
DOC “Alezio rosso”.
Art 6
I vini a DOC “Alezio”, all’atto dell’immissione al
consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Alezio rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, fresco;
sapore: asciutto, gradevole retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Alezio rosato:
colore: rosa corallo intenso;
profumo: vinoso, persistente;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, con lieve retrogusto
amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Alezio rosso”, ottenuto da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.;
e qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di
almeno:
due anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’annata di produzione delle uve
può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.
Il vino a DOC “Alezio rosso riserva”, all’atto dell’immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino con leggeri riflessi aranciati con
l’invecchiamento;
profumo: etereo, ricco di bouquet;
sapore: asciutto, vellutato, giustamente tannico e sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
Art 8
Alla DOC “Alezio” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ altresì consentito l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
fattorie, aree, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Alezio
rosso riserva” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Alezio” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio/1963.
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