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Art 1
La indicazione geografica tipica “Alta Valle della
Greve”, accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Alta Valle della Greve” è riservata ai
seguenti vini:
bianco
rosso
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Alta Valle della Greve” bianchi, rossi e rosati
devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca o rossa
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Alta Valle
della Greve” ricadente nella provincia di Firenze” è delimitata come
segue:
dal centro di San Casciano il confine segue la strada provinciale
Grevignina fino a Mercatale Val di Pesa e prosegue fino alla
località Quattrostrade fino al bivio di San Fabiano.
La linea di delimitazione segue la strada provinciale fino
all’abitato di Panzano, da qui passa per Campana e lungo la strada
comunale fino al bivio di Sala, per proseguire sulla strada comunale
vecchia di Lamole fino ad incontrare il fiume Greve a quota 518 slm,
da qui risale il corso del fiume lungo il Borro del Cerone fino alla
sorgente del fiume Greve.
Il confine risale poi fino al crinale (quota 822) e prosegue fino al
Monte San Michele, Poggio Corno, Montedomini.
Da Pian della Canonica seguendo la mulattiera fino al Poggio del
Sugame.
Di qui il confine raggiunge in linea retta Villa Fonzacchino e
prosegue lungo la mulattiera fino a Chiocco, da qui per la strada
statale n. 222 fino alla strada in Chianti e quindi per la via
provinciale fino al bivio di Impruneta, dove scende lungo il confine
comunale di Greve sino a raggiungere la strada provinciale
Valdigreve e proseguire fino alla località Falciani, da qui corre
sulla sponda sinistra del fiume Greve fino al ponte degli Scopeti,
prosegue lungo il fiume Greve fino al limite del territorio del
comune di San Casciano, in concomitanza del Borro di Tramonti e
risale lungo il confine comunale fino a Casa Boschi dove piega a
sinistra lungo la strada provinciale, fino a raggiungere la strada
degli Scopeti e congiungersi lungo essa fino a San Casciano Val di
Pesa.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Alta Valle
della Greve”, non deve essere superiore a:
Alta Valle della Greve bianco 12,00 tonnellate/ettaro
Alta Valle della Greve rosso e rosato 10,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Alta Valle della
Greve” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Alta Valle della Greve bianco 10,00% vol.;
Alta Valle della Greve rosso 10,00% vol.;
Alta Valle della Greve rosato 10,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50%.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Alta Valle della Greve”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo alcolometrico
volumico totale minimo di:
Alta Valle della Greve bianco 10,00% vol.;
Alta Valle della Greve rosso 10,50% vol.;
Alta Valle della Greve novello 11,00% vol.;
Alta Valle della Greve rosato 10,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Alta Valle della Greve” è consentito utilizzare
il riferimento al nome di due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi tra
quelli elencati nell’art 2 del presente disciplinare di produzione
come utilizzabili singolarmente nella designazione e presentazione
dei relativi vini ad IGT.
Il riferimento al nome di due vitigni, nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Alta Valle della Greve” è consentito
a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due vitigni ai
quali si può fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve essere
comunque superiore al 15% del totale;
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno dei due vitigni
interessati non superi il corrispondente limite fissato
dall’articolo 4 del presente disciplinare di produzione;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve ottenute
da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al corrispondente
limite fissato dall’articolo 4 del presente disciplinare di
produzione;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino ottenuto,
all’atto dell’immissione al consumo, non sia inferiore, in caso di
limiti diversi fissati per i due vitigni interessati, al limite più
elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente
rispetto all’effettivo rapporto delle uve da essi ottenute.
Art 8
Alla IGT “Alta Valle della Greve” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Alta Valle della Greve” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli
Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali
si intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |