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Art 1
La denominazione di origine controllata “Alto Adige” o
“dell’Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol o Südtiroler”,
è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
bianco weiss
bianco passito
passito con menzione di uno o due vitigni
spumante bianco
spumante con menzione del vitigno (Chardonnay, Pinot bianco,
Pinot grigio, Pinot nero)
spumante rosé
Vendemmia tardiva con menzione di vitigno
solo vitigno
Moscato giallo Goldenmuskateller/Goldmuskateller
Pino bianco Weissburgunder
Pinot grigio Rülander o Grauer Burgunder
Chardonnay
Riesling italico Welschriesling
Riesling
Müller Thurgau
Malvasia Malvasier
Silvaner Sylvamer
Sauvignon
Kerner
Traminer aromatico Gewürztraminer
Moscato giallo
Moscato rosa Rosenmuskateller
Moscato rosa passito
Lagrein rosato o rosé Lagrein Kretzer
Lagrein scuro Lagrein Dunkel
Merlot rosato Merlot Kretzer
Merlot
Cabernet
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Cabernet – Lagrein
Cabernet – Merlot
Lagrein – Merlot
Pinot nero Blauburgunder o Spätburgunder
Pinot nero rosato o rosé Blauburgunder Kretzer o rosé
Schiava Vernatsch
Schiava grossa Grossvernatsch
Schiava gentile Edelvernatsch
Schiava grigia Graunvernatsch
Sottozone geografiche
Colli di Bolzano Bozner Leiten
Meranese di Collina o Meranese Meraner Hügel o Meraner
Santa Maddalena St. Magdalener
Tuttavia la denominazione “Alto Adige o Südtirol” può essere
utilizzata quale specificazione aggiuntiva, ai sensi
dell’art 12 del regolamento n. 392/89, per i vini
Lago di Caldaro classico Kaltersee klassisch
Lago di Caldaro classico superiore Kaltersee Klassich
Ursprungsgebiet
Ottenuti da uve prodotte nei comuni di:
Caldaro Appiano Termeno Cortaccia Vadena Egna Montagna Ora
Bronzolo
Come previsto dal disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata “Caldaro o Lago di
Caldaro”
La denominazione “Alto Adige Valle Isarco” “Südtiroler
Eisacktaler” è accompagnata obbligatoriamente da una delle
seguenti menzioni di vitigno:
Traminer aromatico Gewürztraminer
Pinot grigio Ruländer
Veltliner
Sylvaner Sylvaner
Müller Thurgau
Kerner
Riesling
Oppure dall’indicazione di località
Klausner Laitacher
Alle condizioni stabilite del presente disciplinare.
La denominazione “Alto Adige Terlano” “Südtiroler Terlaner”
può essere accompagnata dalla menzione di uno dei seguenti
vitigni:
bianco weiss
Pinot bianco Weissburgunder
Chardonnay
Riesling italico Welschrieling
Riesling
Sauvignon
Sylvaner Sylvaner
Müller Thurgau,
Pinot grigio Ruländer
alle condizioni stabilite dal presente disciplinare.
La denominazione “Alto Adige Valle Venosta” “ Südtiroler
Vinschgau” è accompagnata obbligatoriamente da una delle
seguenti menzioni di vitigno:
Chardonnay
Kerner
Müller Thurgau
Pinot bianco Weissburgunder
Pinot grigio Ruländer o Grauerburgunder
Riesling
Sauvignon
Traminer aromatico Gewürztraminer
Pinot nero Blauburgunder o Spätburgunder
Schiava Vernatsch
Le menzioni di vitigno, che accompagnano le denominazioni
“Alto Adige”, “Alto Adige Terlano”, “Alto Adige Valle Isarco”,
“Alto Adige Valle Venosta” o le equivalenti denominazioni in
lingua tedesca possono essere espresse in lingua tedesca
come indicato al primo comma.
Le denominazioni geografiche Colli di Bolzano”, “Meranese di
Collina”, “Santa Maddalena”, “Terlano”, “Valle Isarco”.
“Valle Venosta”, anche nella traduzione in lingua tedesca,
già riconosciute come denominazioni di origine controllate,
sono riservate ai vini a denominazione di origine
controllata “Alto Adige o Südtirol” ottenuti da uve raccolte
da vigneti situati nelle zone di produzione delimitate
all’art 3, iscritti nei rispettivi albi dei vigneti, e
rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte
agli albi dei vigneti della denominazione di origine
controllata “Alto Adige”, anche con sottodenominazione
geografica è consentita la scelta vendemmiale tra le
rispettive denominazioni e Lago di caldano o Valdadige
qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza
territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, nel
rispetto delle norme vigenti.
Art 2
Le denominazioni di origine controllate di cui
all’art 1 sono riservate ai vini ottenuti da uve di vigneti
iscritti agli albi aventi la seguente composizione varietale:
“Alto Adige o dell’Alto Adige” in lingua tedesca “Südtirol o
Südtiroler” senza sottodenominazioni geografiche di cui
all’art 1:
a) con la specificazione del vitigno:
vigneti con almeno il 85% del corrispondente vitigno.
Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza fino
al 15% altri vitigni tradizionali a frutto di colore analogo
e raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano;
b) “Alto Adige” con la specificazione di due vitigni
“Cabernet – Merlot”, “Cabernet – Lagrein”, “Merlot – Lagrein”:
vigneti che possono concorrere congiuntamente alla
produzione dei mosti e dei vini. Entrambe le varietà devono
essere presenti per oltre il 15% del totale. In etichetta il
vitigno preponderante precede l’altro ed entrambi sono
riportati in caratteri uguali e sulla stessa riga,
utilizzando il sinonimo Cabernet per i Cabernet Franc e
Cabernet Sauvignon.
c) “Alto Adige spumante” a fermentazione in bottiglia:
Pinot bianco e/o Pinot nero e/o Chardonnay, iscritti ai
rispettivi albi.
Per il tipo “Rosato o rosé” il Pinot nero deve essere
presente per almeno il 20%.
d) “Alto Adige bianco” anche nel tipo passito:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio almeno il 75%,
Devono essere presenti almeno due di tali varietà, ma
nessuna deve superare il 70% del totale.
Il restante 25% massimo deve provenire da Müller Thurgau e/o
Sauvignon e/o Riesling e/o Silvaner e/o Gewürztraminer e/o
Kerner.
e) “Alto Adige passito” con la specificazione di “due
vitigni”:
Chardonnay e/o Pinot bianco e/o Pinot grigio e/o Müller
Thurgau e/o Sauvignon e/o Riesling e/o Sylvaner e/o
Gewürztraminer e/o Kerner e/o Moscato giallo; devono essere
presenti due di tali varietà ed entrambe devono essere
presenti per oltre il 15% del totale.
“Alto Adige Colli di Bolzano” in lingua tedesca “Südtirol
Bozner Leiten”
vigneti con almeno l’85% di vitigni Schiava e sottovarietà;
Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di
altri vitigni a frutto di colore nero raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bolzano.
“Alto Adige Meranese di Collina” in lingua tedesca “Südtirol
Meraner Hügel” o “Alto Adige Meranese” in lingua tedesca
“Südtirol Meraner”:
vigneti con almeno l’85% di vitigni Schiava e sottovarietà;
Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di
altri vitigni a frutto di colore nero raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bolzano.
“Alto Adige Santa Maddalena” in lingua tedesca “Südtirol St.
Magdalener”:
vigneti con almeno il 85% di vitigni Schiava e sottovarietà;
Per la differenza fino al 15% è consentita la presenza di
altri vitigni a frutto di colore nero raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bolzano.
“Alto Adige Terlano” in lingua tedesca “Südtirol Terlaner”:
a) con specificazione di vitigno: vigneti costituiti con un
minimo dell’85% con vitigni della varietà specificata “
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling italico, Riesling,
Sauvignon, Sylvaner, Müller Thurgau, Pinot grigio”.
Possono essere presenti nei vigneti, per la differenza del
15% altri vitigni a frutto bianco raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bolzano.
b) senza specificazione di vitigno:
vigneti con Pinot bianco e/o Chardonnay non meno del 50%
per la restante percentuale, congiuntamente o disgiuntamente
da: Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Müller
Thurgau e Pinot grigio. E’ ammessa la presenza di altri
vitigni purché da uve bianche, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Bolzano, nella misura massima del 15%.
“Alto Adige Valle Isarco” in lingua tedesca “Südtirol
Eisacktaler”:
a) accompagnato dal nome del vitigno:
Traminer aromatico (Gewürztraminer), Pinot grigio (Rülander,
Grauer Burgunder), Veltliner, Müller Thurgau, Kerner ,
Riesling, Sylvaner o Silvaner, vigneti costituiti per almeno
il 85% dai corrispettivi vitigni;
e per il restante 15% massimo da altri vitigni di colore
analogo raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Bolzano.
b) per i vini designati “Alto Adige Valle Isarco (Südtirol
Eisacktaler) Klausner Laitacher”: le uve devono provenire da
vigneti costituiti dai vitigni:
Schiava (e sottovarietà) e/o Portoghese e/o Lagrein e/o
Pinot nero al 100%
situati nei comuni di:
Barbiano Chiusa Velturno Villandro
“Alto Adige Valle Venosta” in lingua tedesca “Südtirol
Vinschgau” con la menzione obbligatoria del vitigno:
Chardonnay, Kerner, Müller Thurgau, Pinot bianco, Pinot
grigio, Riesling, Traminer aromatico, Sauvignon, Pinot nero,
Schiava, vigneti costituiti per almeno il 85% dai
corrispettivi vitigni.
Per il restante 15% possono essere presenti altri vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bolzano di
colore analogo.
Art 3
La zona di produzione delle uve che possono
essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata di cui all’art 1 è così stabilita:
“Alto Adige o dell’Alto Adige” “Südtirol o Südtiroler”
senza una delle sottodenominazioni geografiche di cui
all’art 1:
Le uve destinate alla produzione dei vini “Alto Adige”
devono essere prodotte nella parte di territorio della
provincia di Bolzano idoneo alla produzione dei vini di
qualità previsti nel presente disciplinare.
In particolare la zona idonea comprende il territorio dei
comuni di:
Andriano Appiano Bolzano Bronzolo
Caines Caldaro Cermes Cornedo all’Isarco
Cortaccia Cortina all’Adige Egna Fiè
Gargazzone Lagundo Laives Lana
Magrè all’Adige Marlengo Meltina Merano
Montagna Nalles Postal Renon
Rifiano Salorno San Genesio San Pancrazio
Scena Termeno Terlano Tesimo
Tirolo Vadena;
in parte il territorio dei comuni di:
Barbiano Bressanone Castelrotto Chiusa
Funes Laion Naz – Ciaves Velturno
Villandro Varna
delimitati nell’art 3 punto 3,6 ;
in parte il territorio dei comuni di:
Castebello – Ciardes Laces Naturno
Parcines Sikandro
Delimitati dall’art 3 punto 3,7;
“Alto Adige Colli di Bolzano” “Südtirol Bozen Leiten”
le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata che comprende tutto il territorio
amministrativo comunale di: Laives
e in parte quello dei comuni di:
Terlano San Genesio Bolzano Renon
Fiè Cornedo all’Isarco.
Tale zona è esternamente così delimitata:
partendo dall’incrocio della strada statale del Brennero n.
12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km.
427,700, il limite segue in direzione ovest il confine
comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge
quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives, e
poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione,
identificandosi, salvo brevi tratti con il fiume Adige, fino
a raggiungere la località Piè di Castello del comune di
Bolzano. Prosegue in direzione nord – ovest lungo la sponda
sinistra dell’Adige fino ad incrociare il confine comunale
di Terlano a nord – ovest di Vilpiano, segue quindi, verso
nord – est prima e sud – est poi il confine di Terlano sino
al Kaltenbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso
d’acqua segue una retta verso nord – est passante per le
quote 829, 786 e 742, (Masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria
Colonna) quest’ultima sul confine comunale di Bolzano. Il
limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare
il rio
San Genesio che risale fino alla quota 788, da dove prosegue
per una retta in direzione nord passando per le quote 942,
878 (Moro Le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta
verso sud – est sino a raggiungere al Km. 4 la strada
provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord
per tale strada fino al km. 6 da dove segue una retta verso
est sino a raggiungere quota 872 per piegare poi verso sud
lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856(Masi
Alti) e raggiungere quota 780 (Nop). Da qui la retta
prosegue verso est, raggiunge quota 1,192 nel centro abitato
l’Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e
raggiunge quota 807 (Signato), piega quindi verso est lungo
una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le
quote 964, 1.175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue
per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote
955, 974, 972 e 847.
Da quota 847 prosegue verso nord – est per una retta
spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998
(Soffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco)
e 868. Da quota 868 il limite segue una retta verso sud
passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume
Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove
prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il
centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada
che porta a Fiè di Sopra, l’attraversa e quindi per la
rotabile, in direzione sud – est e poi sud – ovest,
raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910, e 842.
Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d’acqua sino
ad incrociare la provinciale per Fiè segue questa verso
ovest fino al km. 5,500 circa, dove per la rotabile verso
sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud –
ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865,
979, 833, 727, 481, 722 e 823, quest’ultima quota nel centro
abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che
prima verso sud e poi verso ovest raggiunge quota 706 poco
prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud –
ovest fino a raggiungere Maso Wieden da dove segue una retta
spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802),
taglia la strada statale n. 241 della Val d’Ega a quota 448,
tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il
limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei
Contadini (quota 1,136) e, quindi, verso sud segue il
sentiero che, conduce al rifugio Prati di Khol. Da qui il
limite segue in direzione sud il confine comunale di Bolzano
e poi nella stessa direzione sud il confine comunale di
Laives fino ad arrivare al punto di partenza della
descrizione.
All’interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti
i territori appartenenti alla zona di produzione del vino
“Santa Maddalena” di cui all’art 3 del disciplinare di
produzione annesso al D.P.R. 11/08/1971, pubblicato nella
G.U. n. 245 del 28/09/1971.
“Alto Adige Meranese di Collina o Meranese” “Südtirol
Meraner Hügel o Meraner”
Le uve destinate alla produzione del vino “Meranese di
Collina o Meranese” devono essere prodotte nelle zone
appresso indicate e comprendenti in tutto o in parte i
comuni di:
Merano Caines Cermes Gargazzone
Lagundo Lana Marlengo Postal
Rifiano San Pancrazio Scena Tesimo
Tirolo.
Le zone sono così delimitate:
zona sinistra del fiume Adige:
partendo a sud del centro abitato di Gargazzone, la linea di
delimitazione corre in direzione nord lungo il limite del
bosco, attraverso i comuni di Gargazzone, Postal, Merano;
toccando le quote 392 (ponte sul rio Gargazzone), 282, 455,
345, 530 Wiesler e Koffer in comune di Postal e in comune di
Merano; la quota 563, Platt, le quote 523, 525, 575 e 583,
le cave (quota 568 – Montefranco) la sorgente a sud dell’Alb.
Lastabianca, il Maso Spessa, la Cava di Argilla, la croce
isolata posta a quota 647 sulla mulattiera per maso Kiendl,tocca
il maso Kiendl lasciando il limite del bosco, il limite
altimetrico di 650 metri nel comune di Scena passa quindi in
prossimità di S. Giorgio e Maso Loth per arrivare al
Riopetroso, taglia in
questo punto il fiume Passirio dopo aver toccato le quote
634 e 522 e seguendo la linea ci confluenza fra pendio e
fondovalle, si dirige verso nord, toccando la quota 490, il
km. 6 della strada statale n. 44, la località di Collina del
comune di Rifiano, segue quindi la carrareccia che porta pei
pressi di Aica. Dal suddetto punto la linea di delimitazione
piega verso sud – ovest e comprendendo la località di S.
Maria, segue il bosco non oltrepassando comunque il limite
altimetrico di 650 metri, tocca la quota 575 in comune di
Rifiano quindi quota 595 in comune di Caines, aggira,
includendolo, Labiato di Caines, ed escludendola, la
località Finele, tocca la quota 632 passa a sud del Collegio
Johanneum. La delimitazionesegue la carrareccia che porta a
Tirolo e da Tirolo lungo la strada verso nord, fino alla
segheria e, proseguendo lungo la linea altimetrica di
650metri, si congiunge al Castel Tirolo (quota 647) segue
nuovamente il limite naturale formato dal bosco passa a nord
dell’abitato di Plars di Sopra fino a quota 602 fino a
incontrare e seguire verso sud il confine comunale di
Lagundo che in tale punto coincide con il fiume Adige. Segue
verso est l’Adige fino al ponte della strada statale n. 38
(prossimità di Riomolino) e continua lungo questa, in
direzione sud, fino al punto di partenza, a sud del centro
abitato di Gargazzone.
Zona a destra del fiume Adige:
partendo a sud di castello Leone la linea di delimitazione
segue verso nord la curva di livello di 300 metri fino a
giungere al castello di Brandis includendo i vigneti annessi
al suddetto castello. Segue verso nord la strada che porta a
Lana di Sopra, passando per l?Assunzione il cimitero di
Lana, costeggia Lanegg e si congiunge con la strada statale
n. 238 che segue fino ad incontrare il fiume Adige (ponte a
quota 299 in comune di Marlengo). Segue verso nord – ovest
l’Adige fino ad incontrare il confine comunale di Parcines
dove si innesta e segue verso sud – est la strada statale n.
38 al km. 195,500 circa. Ora il limite di zona segue il
limite del bosco rispettando il limite altimetrico di
650metri, comprende le case a quota 420, Obermaier,
attraversa la località Tramontana Zeisalter, la quota 534,
aggira escludendo il bosco Larici, tocca la quota 473,
prosegue lungo la linea altimetrica di 650 metri, passa per
Hillepranter, Sinigher (quota 520), e le quote 520 e 502 in
comune di Marlengo. Il limite di zona sempre verso sud e
lungo il bosco aggira includendolo il castello Monteleone,
le quote 545, 587 e 581 in comune di Cermes, le quote 524,
468, 590 e 619 in comune di Lana, quindi il confine si
congiunge con Punterhof. La zona di produzione comprende
anche i vigneti posti al di sotto dei 650 metri slm. Dei
masi Eggman, Forsthof e Sottovia in comune di San Pancrazio,
all’incrocio della Val d’Ultimo. La linea di delimitazione
risale quindi verso nord – est correndo parallela alla
strada Lana di Sopra – San Pancrazio, fino all’altezza della
quota 619 da dove, in direzione est, corre parallelamente e
a nord del rio Valsura, tocca la quota 403, attraversa il
rio stesso alla quota 332 e piega in direzione sud lungo il
limite di bosco toccando le quote 488, 527 e 367 fino ad
intersecare la strada statale n. 238 km. 30,000. D tale
punto il limite si sposta alla sinistra della suddetta
strada statale e corre parallelamente alla stessa sempre
verso sud, fino al punto di partenza, a sud del Castel
Leone.
In tale zona vanno inclusi i vigneti sottostanti il castello
San Erasmo in comune di Tesimo.
“Alto Adige Santa Maddalena” “Südtirol St. Magdalener”
La zona di produzione del vino “Santa Maddalena” comprende
in tutto o in parte i territori delle frazioni e
sottofrazioni di:
Santa Maddalena Santa Giustina Laitago (Coste) San Pietro
Guncina San Giorgio Rena (Sabbia) Santa Giustina di sopra
Laitago di sopra (Signato) Laste Basse Campiglio
Virgolo Aslago Rencio San Maurizio
in comune di Bolzano;
Cardano
In comune di Cornedo all’Isarco;
Settequerce
in comune di San Genesio;
I masi:
Reiter Diem Raindl Ebnicher Plattner
in comune di Renon.
Tale zona è così delimitata:
partendo il località Bagni di zolfo (km. 222,500 della
strada statale n. 38 Bolzano - Merano)
la linea di delimitazione segue, in direzione di Terlano, la
statale n. 38 fino a raggiungere il rio Margherita che
risale fino a quota 500. Devia verso est seguendo la linea
di quota 500 raggiunge la località Guncina, dopo aver
attraversato i torrenti Petroso e san Maurizio, Piega quindi
a nord, per includere il maso Oichler (quota 529), e
prosegue lungo la linea di quota 700 per raggiungere il rio
Fago sul confine comunale Bolzano – San Genesio.
Segue detto confine comunale e, raggiunto il rio San
Genesio, lo discende fino alla sua affluenza sul torrente
Talvera. Discende il Talvera fino alla valle che scende tra
il cotonificio e Castel Roncolo. Risale la valle fino a
quota 600 e lungo questa linea di quota, in direzione sud,
raggiunge il confine comunale di Bolzano che segue verso est
fino alla quota 853. Da detta quota la linea di
delimitazione si scosta dal confine comunale per dirigersi a
nord lungo la carrareccia (quota832) proveniente
dall’Assunta; passa rispettivamente a nord e nord – ovest
dei masi Ebnicher e Plattner, che sono inclusi nella zona,
per raggiungere il tracciato della cremagliera del Renon
(quota 843) che discende per incrociare di nuovo il confine
comunale finché questo corre lungo il rio Rivellone (quota
525), quindi volge ad est per passare a nord del maso
Loosmann e prosegue lungo le quote 784, 777, 765 fino a
raggiungere la strada che porta a Renon che discende fino
alla quota 651. Da detta quota si dirige verso il canalone
di Laste Basse per raggiungere l’ansa a gomito del fiume
Isarco (quota 296, km. 445 della strada statale n. 12). Da
questo punto la linea di delimitazione si sposta a sinistra
del fiume Isarco per includere il maso Hochklausenhof e
proseguire, prima in direzione sud e poi ovest lungo la
strada statale n. 12 fino al km. 444. Dal km. 444 volge a
sud per raggiungere la linea di quota 500; prosegue, verso
ovest, per detta linea di quota e dopo aver attraversato
l’abitato di Cornedo, sale per la carrareccia che conduce a
quota 551 e passando a sud del maso Bischof, che resta
incluso, oltrepassa in linea retta la valle del rio d’Ega,
per raggiungere, sul versante sinistro, la linea di quota
500, che segue fino alla località S. Geltrude, passando per
Cardano, Campegno, Campiglio, Virgolo e Aslago. Da S.
Geltrude piega, a ovest, lungo la via Castel Flavon, alla
periferia della città, segue in direzione nord la ferrovia
fino al fiume Isarco, quindi la sponda sinistra dello stesso
fino alla località Pronzegg (quota267), attraversa il fiume
e in direzione nord – ovest raggiunge e costeggia la
ferrovia fino alla stazione di valle della funivia del Renon.
Da detta stazione la linea di delimitazione prosegue per via
Brennero, Dodiciville, S. Giovanni, via S. Osvaldo, via
Weggenstein, via S. Arrigo e raggiunge il torrente Talvera
al ponte S. Antonio. Oltrepassato il ponte, prosegue sulla
linea altimetrica di metri 300, a piè di monte e a nord
della città, passa per le località Fago e Guncina.
All’altezza della quota 325, lascia la quota altimetrica
predetta per seguire via Cologna e raggiungere la vecchia
strada Gries – Merano, continuando lungo quest’ultima fino
alla località Bagni di Zolfo, punto di partenza della
delimitazione.
“Alto Adige Terlano” “Südtirol Terlaner”
La zona di produzione dei vini “Terlano”, “Terlaner”,
comprende il territorio del comune di: Terlano
Salvo la parte non idonea a produzioni vinicole con le
caratteristiche previste dal presente disciplinare e parte
del territorio dei comuni di:
San Genesio Meltina Tesimo Nalles
Andriano Appiano Caldaro
Essa è composta da due territori distinti e delimitati come
segue:
a) Terlano e Meltina: partendo a nord della zona da
delimitare, il limite si identifica con la strada statale
dello Stelvio n. 38, e precisamente al km. 212,200 della
stessa, ove incrocia il confine comunale di Terlano. Il
limite segue poi la strada statale in direzione sud fino al
km. 218,500 (bivio) ove si identifica con la strada comunale
che passa per le quote 246, 245, 247. Taglia quindi il rio
Margherita (quota 243) e prosegue lungo il fosso denominato
Chiaro di Luna fino a intersecare di nuovo il confine
comunale di Terlano (quota 240). Di qui il limite della zona
volge a est, identificandosi con il confine comunale.
Seguendo lo stesso confine in senso orario la linea tocca il
rio Petroso al di sopra della località Settequerce. Sale il
greto di detto rio nel comune di S. Genesio fino alla quota
600 e prosegue verso est su questa quota fino a toccare il
rio S. Maurizio. Il confine sale nuovamente fino
all’attraversamento della strada consorziale di Cologna di
Sotto (quota 800). La strada in direzione verso est
costituisce il confine fino al punto in cui la strada
incrocia il confine comunale tra S. Genesio e Bolzano (quota
725). Ivi il confine si piega a ovest identificandosi con il
confine comunale di S. Genesio fino ad arrivare al punto di
partenza della descrizione.
In questa zona sono compresi i vigneti del maso Soglia nel
comune di Meltina, posto a ridosso del confine comunale di
Terlano a est della frazione Vilpiano; sempre in comune di
Meltina sono compresi i vigneti dei masi Gorl, Bergjosel e
Legar.
c) Tesimo, Nalles, Andriano, Appiano e Caldaro:
partendo da nord – ovest della zona da delimitare il confine
si identifica con il confine comunale di Tesimo. Più
precisamente la delimitazione inizia in località monte del
Cambio (quota 1.772) e si dirige verso sud, seguendo il
confine comunale. Prosegue, quindi, lungo il confine
comunale di Appiano che è anche confine provinciale.
Raggiunge il confine comunale di Caldaro e si dirige, sempre
a sud, lungo il confine comunale e provinciale fino alla
località Cerva o Col di Sopra (quota 1,856), volge quindi a
est, lungo il confine comunale di Caldaro, fino ad
incrociare la strada provinciale Caldaro – Termeno (strada
del vino) al km. 10,700 circa (quota 220). Segue tale strada
in direzione nord fino al km. 9,200 (quota235) quindi la
strada comunale che porta al maso Vogelmaier. Di qui il
limite prosegue lungo il sentiero che porta a quota 238 e
quindi, sempre verso nord, lungo la strada comunale che
inizialmente passa per le quote 346 e 359 per arrivare fino
alla chiesa di S. Maria nell’ambito di Caldaro. Volge quindi
ad est lungo la strada comunale che porta in centro del
paese di Caldaro, fino a toccare la strada provinciale per
Termeno. Segue quest’ultima in direzione est fino al km.
6,100 (quota 348 bivio) per identificarsi poi con la strada
che porta alla località Klughammer). Di qui il direzione est
prima e nord poi segue nuovamente il confine comunale di
Caldaro e quindi di Appiano fino ad intersecare nella
frazione di Frangarto la traccia della ferrovia Bolzano –
Caldaro. Prima in direzione ovest poi a sud il limite della
zona segue la ferrovia fino alla località Crocevia, ove
interseca la provinciale Appiano – Caldaro al km. 1,000
(quota 405). Lungo quest’ultima il limite ritorna a nord
fino alla frazione S. Michele. Di qui segue la strada che
porta a Missino passando per le quote 447, 450. Prima del
centro abitato di Missino, il limite volge a sud – est lungo
la strada che da Missino porta a S. Paolo, fino al bivio con
la strada che da S. Paolo conduce a Riva di Sotto. Segue
quest’ultima in direzione nord, oltrepassa la frazione di
Riva di Sotto e prosegue lungo la vecchia strada Riva di
Sotto – Andriano passando per le quote 255, 244 fino ad
intersecare il confine comunale di Andriano. Lungo tale
confine volge quindi a nord – est fino a raggiungere la
fossa d’Adige. Segue per breve tratto la fossa fino a
toccare al km. 2 la strada provinciale Terlano – Andriano.
Prosegue lungo la carrareccia che corre parallela ad ovest
della fossa (quota 250), si identifica quindi di nuovo con
il confine comunale di Andriano fino all’incrocio con la
vecchia strada Andriano – Nalles (quota 250). Segue la
strada fino a quota 244 a nord – est, 258 (Flierhof) a nord,
268, 271 ancora a nord 268, 658 (Castel Katzenzungen) a
ovest, 577 598, 646 e 711 (acquedotto), ancora ad ovest.
Risale quindi lungo l’acquedotto (quota 804, 778) in
direzione ovest e prima della quota 832, volge decisamente a
sud lungo il corso d’acqua che confluisce in questo punto
nel rio Prussiano. Seguendo il corso d’acqua tocca le quote
938, 983 e 1.216, prosegue poi lungo il sentiero che passa
per quota 1.337 per giungere infine il confine comunale di
Tesimo in località monte del Cambio (quota 1.772) punto di
partenza della descrizione.
“Alto Adige Valle Isarco” “Südtirol Eisacktaler”
Le uve destinate alla produzione dei vini “Valle Isarco”
devono essere prodotte nella zona che comprende in parte il
territorio dei seguenti comuni:
Barbiano Bressanone Castelrotto Chiusa
Fiè Funes Laion Naz – Sciaves
Renon Velturno Villandro Varna
Tale zona di produzione è costituita come segue:
la delimitazione inizia nel comune di Renon nell’abitato di
Signato a quota 848 per seguire in direzione nord – est
sulla curva di livello a m. 900 fino ad intersecare la
strada provinciale alle porte dell’abitato di S. Auna di
Sotto, passa per le quote 887 e 885, attraversa il rio degli
Ospiti, passa per la quota 842 e continua in direzione nord
sulla curva di livello a m. 900 attraversa il rio del Passo
per toccare le quote 858 e 888 in località Siriano, continua
per quota 784 ivi scende nel greto del rio Fosco da dove
sale alla curva di livelli di m. 800 che segue attraversando
le località Antlas e Pietra Rossa fino a quota 772, tocca il
rio Rosa, passa per quota 791 (Saubach) nel comune di
Barbiano per proseguire sulla curva di livello di m. 800
tagliando il rio Grande. Poi nel comune di Barbiano sempre
in direzione nord, passando per le quote 840, 830, 786, 681,
costeggia il rio degli Orli salendo fino a quota 770 e
attraversa il comune di Villandro, seguendo la curva di
livello di m. 850, passa dopo l’abitato di Villandro a
livello m. 800 e continua fino a quota 825 i località S.
Valentino. Penetra così nel comune di Chiusa e prosegue per
quota 760, attraversa il torrente Tina salendo sul lato
orografico sinistro di detto torrente fino alla cava di
sabbia a quota 800 m. e tocca la quota 863 (S. Giuseppe),
entra quindi nel comune di Velturno e prosegue per la quota
860, 840 (località Pedraz), 817, 802, 800, 849 (località
Gioviniano), passa per S. Croce e tocca le quota 860 (Holtzer).
Continua nel comune di Bressanone a quota 836 (località
Teccelinga di Sotto), taglia il rio dell’Orso, continua per
le quote 778 (località Perara), 776, passa sotto la località
Pinzago, raggiunge a quota 827 la località S. Cirillo,
prosegue per le quote 733 (Pian di Sopra), 710, 744 (Borghetto),
728, 770 (Seminario), 788 (Castel Salerno) e 694. Taglia
quindi la strada statale 12 al km. 483,500 (quota 677) tocca
le quote 696, 692 e 631, volge quindi a sud, passa per quota
624 (Rigo di Dentro). 684. Taglia la strada statale della
Punteria al km. 3,000, tocca la quota 761 passando a quota
819 sulla strada provinciale di Rasa attraversando l’abitato
con l’inclusione del vigneto del maso Moser, giungendo a
quota 804 (Rotzetzer) taglia il confine comunale e volgendo
in linea retta ad est raggiunge la strada provinciale di
Elvas (quota 834). Gira nuovamente a sud fino a quota 824
per raggiungere all’altezza del maso Col cucco di Sotto
(quota 748) il fiume Rienza che segue fino alla confluenza
con l’Isarco. Volge quindi a nord lungo il fiume Isarco fino
al ponte della strada statale n. 49, segue questa fino al
km. 1,000, poi la comunale che porta a Novacella, quindi
verso sud il fiume Isarco fino alla confluenza del rio
Scalerei. In direzione nord – ovest il confine prosegue
lungo il rio Scalerei, fino ad incontrare la ferrovia del
Brennero che segue fino che questa interseca la strada
statale n. 12 al km. 477,000.
Segue poi la strada statale n. 12 in direzione sud fino al
km. 469,200, volge quindi ad est, taglia il fiume Isarco e
la ferrovia, tocca quota 645, piega a sud – est fino a quota
703, include il maso Neidegg (quota 597), Stark (quota 662),
tocca le quote 636, 650, 671 (Laghedo) comprende il maso
Oberfundneid (quota 710) passa per le quote 670, 732
(Fontana), 685 (Gscloier). Il confine volge quindi ad est
(Val Gardena) passa per le quote
693 (S. Caterina). 822 e scendendo lungo la strada
provinciale per Laion arriva a quota 838 per scendere dalla
quota 852 (Novale di Sopra) a quota 635 nel rio Gardena, che
segue in direzione ovest fino alla confluenza nel fiume
Isarco. Piega a sud lungo la strada statale n. 12, dal km.
461,000 fino al km. 453,000 (ponte coperto) volge quindi di
nuovo ad est e raggiunge quota 763, piega a sud intersecando
la strada comunale per Aica, tocca le quote 809 e 712, segue
la curva di livelli di m. 800 passando per le quote 812,
805, volge ad est seguendo la curva di livelli di m. 700 e,
volgendo ad ovest, passa per le quote 745, 698, per arrivare
ad incrociare la strada statale n. 12 al km. 451,000. Ivi
prosegue sulla strada statale fino ai masi Sacker (quota
506), Frommer (quota 664), Dornacher, piega ad ovest in
linea retta per toccare quota 689 sulla strada provinciale e
segue la curva di livello m. 700 fino a toccare il confine
comunale sulla strada per Signato, ivi prende la strada fino
alla quota 623 per seguire la curva di livello m. 625 in
direzione verso il torrente Rivellone, piegando nella gola
di detto torrente ad est e raggiunge il punto di partenza
della descrizione (Signato quota 848).
Nella zona di produzione testé descritta sono da includere
anche i vigneti:
1) della frazione di Tiso nel comune di Funes, compresi
entro la seguente delimitazione: il confine, partendo a
quota 604, segue in direzione est la strada provinciale
della Val di Funes fino a quota 781 (Males) volge quindi ad
ovest, seguendo la curva di livello m. 850 fino alla strada
provinciale di Tiso, sale lungo detta strada fino alla curva
di livello m. 900 per allinearsi nuovamente al di sotto del
paese di Tiso al livello m. 850, passa per le quote 810, 797
(S. Bartolomeo), 764 per congiungersi al punto di partenza
(quota 604) sulla strada provinciale di Funes.
2) Della frazione di Naz nel comune di Naz – Sciaves e
precisamente entro i seguenti confini: la fascia di terreno
posta a sud – est dell’abitato di Naz e delimitata ad est e
ad aovet rispettivamente dalle curve di livello di m. 800 e
850 e a sud e nord della quota 826 e 891.
3) Nel territorio catastale di Millan e S. Andrea sempre in
comune di Bressanone entro la seguente delimitazione: il
confine partendo da quota 570 in direzione est (vincolo S.
Giuseppe) per seguire sulla curva di livello m. 600 fino al
rio Tramezzo, sale detto rio fino a 650 m., passa per quota
823 e 867 in località S. Andrea per ricongiungersi al rio
Tramezzo scendendo fino alla curva di livello m. 700
prosegue indi fino al km. 4,000 della strada della Plose e
segue il tracciato fino a quota 768. Continua in direzione
ovest scendendo il fosso che porta a quota 596 sulla strada
provinciale di Sarnes, ivi piega in direzione nord seguendo
la strada attraverso l’abitato di Millan per congiungersi al
punto di partenza. (quota 570)
4) della frazione di Albes del comune di Bressanone a nord –
est dell’abitato stesso, entro i seguenti confini: a sud il
rio Eores fino a quota 635, a nortd – est la curva di
livello di m. 700. ad ovest la strada comunale Sarnes –
Albes fino al rio Eores.
5) della frazione di Tisana nel comune di Castelrotto
compresi entro la seguente delimitazione: il confine
partendo da quota 520 (confine con il comune di Ponte
Gardena) segue in direzione sud la strada provinciale per
Castelrottp fino alla curva di livello m. 700 per scendere
lungo il rio di Tisana fino alla confluenza con il fiume
Isarco per congiungersi lungo la sponda sinistra di detto
fiume al punto di partenza lungo il confine comunale.
Tuttavia per il vino “Valle Isarco Klausner Laitacher”
“Eisacktaler Klausner Laitacher” la zona di produzione delle
uve è limitata al territorio delimitato precedentemente e
facente parte dei comuni di:
Velturno Chiusa Villandro Barbiano
“Alto Adige Val Venosta” “Südtirol Vinschgau”
Le uve destinate alla produzione del vino “valle Venosta”
devono essere prodotte nella zona appresso indicata, che
comprende tutto o in parte le zone vocate dei comuni di:
Castelbello – Ciardes Laces Naturno Parcines
Silandro.
Tale zona è così delimitata:
partendo dal km. 163 della strada statale dello Stelvio n.
38 nel comune di Silandro la linea di delimitazione sale in
direzione nord fino a quota 900 slm. Ivi piega in direzione
est seguendo la curva di livello della quota 900 lungo le
coste del Monte di Mezzodì fino al castello di Juvale nel
comune di Castelbello – Ciardes.
Da questo punto la linea di delimitazione prosegue in
direzione est fino al rio Senales con il quale si identifica
scendendo fino all’attraversamento della strada statale n.
38. Di qui la linea segue la statale fino al km. 184,000 per
piegare in direzione nord sino a quota 700. Ivi piega
nuovamente in direzione est seguendo la curva di livello
della quota 700 e con essa raggiunge il confine comunale di
Parcines nel greto del torrente Tel: Indi devia seguendo il
confine comunale per raggiungere la strada statale dello
Stelvio.
La delimitazione meridionale della zona di produzione è
costituita dalla strada statale dello Stelvio in direzione
occidentale fino al km. 177,000 nell’abitato di Castelbello.
Indi prosegue nel sottostante greto del fiume Adige per
salire al km. 174,000 di nuovo sulla statale proseguendo su
tale fino al km. 163,000 punto di partenza della
delimitazione.
Art 4
Per le uve destinate alla produzione dei vini a
DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige”, con o senza sottozona,
sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
nell’albo dei vigneti, unicamente i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura ed esposizione.
Per i nuovi impianti o reimpianti la densità minima deve
essere di
3.300 ceppi a ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, l’irrigazione di
soccorso non è considerata tale.
Per le uve destinate alla produzione dei vini con DOC “Alto
Adige Colli di Bolzano” sono da considerarsi idonei ai fini
dell’iscrizione all’albo dei vigneti unicamente i vigneti
collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed
esposizione.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Alto
Adige Meranese di Collina” sono da considerarsi idonei
unicamente i vigneti collinari compresi fra i 300 metri e i
650 metri esposti prevalentemente a sud, sud – ovest.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Alto
Adige Santa Maddalena” sono da considerarsi idonei
unicamente i vigneti di buona esposizione.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Alto
Adige Valle Terlano” sono da escludere i vigneti di terreni
non idonei di fondovalle.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Alto
Adige Valle Isarco” sono da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’albo dei vigneti, i vigneti ubicati in
terreni di favorevole giacitura anche se di varia natura.
Per le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Alto
Adige Valle Venosta” sono da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’albo dei vigneti, i vigneti di buona
esposizione.
La produzione massima di uve ammesse per i vini “Alto Adige
o dell’Alto Adige” con o senza menzione di vitigno e per i
vini “Alto Adige” con le sottodenominazioni geografiche di
cui all’art 1, per ettaro di coltura specializzata, non deve
essere superiore, e il titolo alcolometrico volumico
naturale dei mosti non deve essere inferiore ai sotto
elencati limiti:
max. q.li/ha min. vol.
“Alto Adige o dell’Alto Adige”:
Bianco 100,00 10,50%
Moscato giallo 100,00 10,00%
Pinot bianco 130,00 10,50%
Pinot grigio 130,00 11,00%
Chardonnay 130,00 10,50%
Kerner 110,00 10,50%
Riesling italico 130,00 10,50%
Riesling renano 130,00 10,50%
Müller Thurgau 130,00 10,00%
Sylvaner 130,00 10,00%
Sauvignon 130,00 11,00%
Traminer aromatico 120,00 11,00%
Moscato rosa 60,00 12,00%
Lagrein rosato 140,00 10,50%
Lagrein scuro 140,00 11,00%
Merlot rosso e rosato 130,00 10,50%
Cabernet Franc e/o Sauvignon 110,00 11,00%
Pinot nero rosso 120,00 11,00%
Pinot nero rosato 120,00 11,00%
Malvasia 110,00 11,00%
Schiava 140,00 9,50%
Schiava grigia 140,00 10,50%
“Alto Adige Colli di Bolzano” 130,00 10,00%
“Alto Adige Meranese di Collina” 125,00 10,00%
“Alto Adige Santa Maddalena” 125,00 10,50%
“Alto Adige Terlano”:
Bianco 125,00 10,50%
Pinot bianco 125,00 10,50%
Chardonnay 125,00 10,50%
Riesling italico 125,00 10,50%
Riesling 125,00 10,50%
Sylvaner 125,00 10,50%
Müller Thurgau 125,00 10,50%
Sauvignon 125,00 11,00%
Pinot grigio 125,00 11.00%
„Alto Adige Valle Isarco“:
Pinot grigio 100,00 11,00%
Silvaner 125,00 10,00%
Veltliner 120,00 10,00%
Müller Thurgau 130,00 10,00%
Traminer aromatico 100,00 11,00%
Kerner 100,00 10,50%
Riesling 100,00 10,50%
Klausner Laitacher 125,00 9,50%
„Alto Adige Valle Venosta“:
Chardonnay 110,00 10,00%
Kerner 100,00 10,50%
Müller Thurgau 120,00 10,00%
Pinot bianco 110,00 10,00%
Pinot grigio 100,00 10,50%
Sauvignon 100,00 10,00%
Riesling 100,00 10,00%
Traminer aromatico 90,00 10,50%
Pinot nero 100,00 10,50%
Schiava 120,00 9,50%
La resa massima si intende a partire dal terzo anno in
avanti. Per il secondo anno la resa massima è quella
realmente ottenuta, con un massimo del 50% delle cifre
anzidette, senza la tolleranza del 20%. Per il primo anno di
impianto la resa è zero.
Nelle annate più favorevoli le quantità di uve destinate
alla produzione dei vini “Alto Adige” devono essere
riportate ai limiti massimi di cui sopra, sempre ché la resa
unitaria non superi per più del 20% i limiti stessi. La
provincia autonoma di Bolzano, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia può modificare i limiti massimi di resa unitaria e
il titolo alcolometrico volumico naturale in conformità alle
norme di legge.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche, leali e costanti, atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di vinificazione devono avvenire all’interno
del territorio della provincia di Bolzano. per i vini a DOC
“Alto Adige e dell’Alto Adige” senza sottozona di cui
all’art 1 è facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali, tenuto conto delle situazioni tradizionali, su
richiesta delle ditte interessate, consentire che la
vinificazione possa avvenire nella provincia di Trento.
L’aumento del titolo alcolometrico volumico e le eventuali
pratiche correttive tradizionali sono consentiti ai sensi
delle norme della Comunità Europea.
E’ consentita l’aggiunta di mosti concentrati o concentrati
rettificati e di mosti e di vini di colore analogo ed anche
di annate diverse appartenenti alla DOC “Alto Adige o
dell’Alto Adige”, nel limite massimo del 15%, comprensivo
delle eventuali aggiunte di uve previste nell’art 2.
Tuttavia l’aggiunta di mosti e vini appartenenti alla DOC
“Alto Adige o dell’Alto Adige” con specificazione di
sottozona è consentita solo con mosti e vini di colore
analogo ed anche di annate diverse appartenenti alla
medesima sottozona.
Inoltre è consentito l’aggiunta di mosti concentrati ai
sensi delle norme vigenti.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” con la menzione
di vitigno:
Chardonnay,
Pinot grigio,
Pinot bianco,
Pinot nero,
possono essere elaborati nella tipologia “spumante”, secondo
le norme specifiche degli spumanti e nel rispetto delle
condizioni stabilite dal presente disciplinare.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige spumante” senza
sottozone e senza menzione del vitigno devono essere
elaborati esclusivamente nella tipologia spumante a
fermentazione in bottiglia con metodo classico e affinati
per almeno
15 mesi in bottiglia
e immessi al consumo non prima di
20 mesi
a partire dal 1° Ottobre dell’anno di produzione delle uve
per la partita più recente,
Le operazioni di spumantizzazione del vino a DOC “Alto Adige
o dell’Alto Adige spumante” a fermentazione in bottiglia
senza indicazione di vitigno devono avvenire all’interno
della provincia di Bolzano.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige bianco” e i vini
a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” con o senza sottozona
ottenuti da uve delle varietà di vite:
Pinot bianco
Chardonnay
Pinot grigio
Riesling
Sauvignon
Traminer aromatico
Moscato giallo
Müller Thurgau
Sylvaner
Kerner
Veltliner
Moscato rosa:
possono essere elaborati nella tipologia “passito”.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige passito” con la
specificazione di due vitigni e i vini a DOC “Alto Adige o
dell’Alto Adige” con o senza sottozona ottenuti da uve della
varietà di cui sopra con la specificazione “passito” devono
essere elaborati nel rispetto delle norme vigenti per tale
tipologia, con parziale appassimento delle uve sulla pianta
oppure dopo la raccolta fino al raggiungimento di un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
16,00%
e a condizione che la resa dell’uva in vino pronto per il
consumo non ecceda
40,00 ettolitri/ettaro
E’ vietata ogni aggiunta di mosti concentrati o mosti
concentrati rettificati.
Il vino non deve essere immesso al consumo prima del
1° giugno dell’anno successivo a quello di produzione delle
uve
Il vino a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige bianco” e i vini
monovarietali con la menzione di vitigno possono essere
ottenuti da uve raccolte dopo parziale appassimento sulla
pianta che assicuri un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di
13,50%
e una resa dell’uva in vino pronto per il consumo non
superiore a
50,00 ettolitri/ettaro
In tal caso è esclusa qualsiasi correzione del titolo
alcolometrico ed è consentita la designazione del vino come
“vendemmia tardiva”.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70% per tutte le tipologie, escluse quelle sopra indicate.
Qualora la resa superi i limiti suddetti, ma non il 75%,
l’eccedenza non ha diritto alla denominazione d’origine
controllata. Oltre questi ultimi limiti decade il diritto
alla denominazione d’origine controllata per tutto il
prodotto.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” nelle tipologie
Lagrein, Merlot, Pinot nero,
Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
e i vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” con la
menzione di due vitigni
Cabernet – Merlot,
Cabernet – Lagrein
Merlot – Lagrein
possono essere destinati a “riserva” con un periodo di
invecchiamento di almeno
Due anni
A partire dal 1°Ottobre dell’anno di produzione delle uve
Purché presentino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo non inferiore a
11,50%
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” bianchi, con o
senza sottozone e con o senza menzione del vitigno possono
essere destinati a “riserva” con un periodo di
invecchiamento di almeno
Due anni
A partire dal 1° Ottobre dell’anno di produzione delle uve
Purché presentino un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di
11,50%
Il vino spumante a fermentazione in bottiglia “Alto Adige”
senza sottodenominazioni e senza indicazioni di vitigno ad
eccezione del spumante “Alto Adige rosé” può essere
destinato a “riserva” e a tal fine sottoposto ad un periodo
di affinamento in bottiglia di almeno:
36 mesi
ed immesso al consumo non prima di:
42 mesi
dal 1° Ottobre dell’anno della vendemmia della partita più
recente.
Art 6
I vini a denominazione di origine
controllata “Alto Adige o dell’Alto Adige” di cui all’art 1
del presente disciplinare di produzione, all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Alto Adige bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: gradevole, fruttato, talvolta anche aromatico;
sapore: secco, pieno, aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
acidità totale minima: 4,00g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
“Alto Adige bianco” vendemmia tardiva”
“Alto Adige Chardonnay vendemmia tardiva”
“Alto Adige Moscato giallo vendemmia tardiva”
“Alto Adige Moscato rosa vendemmia tardiva”
“Alto Adige Pinot bianco vendemmia tardiva”
“Alto Adige Pinot grigio vendemmia tardiva”
“Alto Adige Riesling italico vendemmia tardiva”
“Alto Adige Riesling vendemmia tardiva”
“Alto Adige Müller Thurgau vendemmia tardiva“
„Alto Adige Silvaner vendemmia tardiva“
“Alto Adige Sauvignon vendemmia tardiva”
“Alto Adige Kerner vendemmia tardiva”
“Alto Adige Traminer aromatico vendemmia tardiva”
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno armonico, caratteristico del
vitigno
di provenienza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol.;
alcol svolto minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
“Alto Adige bianco passito”
“Alto Adige Chardonnay passito”
“Alto Adige Pinot bianco passito”
“Alto Adige Pinot grigio passito”
“Alto Adige Riesling italico passito”
“Alto Adige Riesling passito”
“Alto Adige Müller Thurgau passito“
„Alto Adige Silvaner passito”
“Alto Adige Sauvignon passito”
“Alto Adige Moscato giallo passito”
“Alto Adige Kerner passito”
“Alto Adige Traminer aromatico passito”
colore: caratteristico del vitigno di provenienza;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico del
vitigno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
“Alto Adige passito “ con menzione di due vitigni:
colore: caratteristico dei vitigni di provenienza;
profumo: gradevole, delicato, caratteristico;
sapore: amabile o dolce, pieno, armonico, caratteristico dei
vitigni;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico effettivo minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
“Alto Adige Moscato giallo”
colore: giallo paglierino;
profumo: aromatico, caratteristico di moscato, intenso;
sapore: secco o dolce, aromatico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
alcol svolto minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Pinot bianco”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido,
sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Pinot grigio”
colore: giallo paglierino;
profumo: non molto spiccato, gradevole;
sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Chardonnay”
colore: giallo verdognolo
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Riesling italico”
colore: giallo paglierino, chiaro, verdolino;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: secco, pieno, leggero di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Riesling”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico volum9ico minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Müller Thurgau“
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Sylvaner”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: caratteristico, gradevole, fruttato;
sapore: secco, delicato, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Sauvignon”
colore: giallo tendente al verdognolo;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Traminer aromatico”
colore: giallo paglierino, fino a dorato;
profumo: leggermente aromatico, fino ad intenso;
sapore: pieno, gradevolmente aromatico, asciutto o
abboccato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
alcol svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Kerner”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Moscato rosa”
colore: da rosso a rosso rubino chiaro;
profumo: delicato e gradevole;
sapore: dolce, gradevole di moscato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
alcol svolto minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;
“Alto Adige Moscato rosa passito”
colore: da rosso a rosso granato;
profumo: delicato, intenso. Aromatico;
sapore: dolce, aromatico, caldo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
alcol svolto minimo: 10,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.;
“Alto Adige Lagrein rosato”
colore: rubino chiaro, rosato con riflessi salmone;
profumo: delicato, gradevole;
sapore: non molto di corpo, armonico, elegante, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Lagrein scuro”
colore: rubino intenso, fino a granato carico;
profumo: gradevole, tipico della varietà;
sapore: asciutto, morbido, vellutato, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Merlot rosato”
colore: rosato con riflessi arancione;
profumo: leggermente erbaceo, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Merlot”
colore: rosso rubino;
profumo: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, fresco, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Cabernet”
“Alto Adige Cabernet Sauvignon”
“Alto Adige Cabernet Franc”
colore: rubino intenso, fino a granato carico;
profumo: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo:
sapore: asciutto, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Cabernet – Lagrein”
colore: rubino intenso fino a granato carico;
profumo: caratteristico, leggermente erbaceo, etereo;
sapore: asciutto, morbido, pieno, lievemente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Cabernet – Merlot”
colore: rubino intenso fino a granato;
profumo: caratteristico, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, pieno, leggermente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Merlot – Lagrein”
colore: rubino intenso fino a granato;
profumo: caratteristico, etereo, leggermente erbaceo;
sapore: asciutto, morbido, pieno, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Pinot nero”
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
profumo: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, con retrogusto amarognolo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Pinot nero rosato”
colore: rosato;
profumo: fruttato, armonico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Malvasia”
colore: rosso rubino chiaro con riflessi aranciati;
profumo: gradevole, intenso, aromatico;
sapore: asciutto, morbido, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
“Alto Adige Schiava”
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
profumo: gradevole, fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, leggermente di mandorla,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;
“Alto Adige Schiava grigia”
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, gradevole, leggermente di
mandorla;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l.;
“Alto Adige Spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali
riflessi
verdolini o dorati;
profumo: bouquet fine, gentile, ampio e composito;
sapore: sapido, fresco, fine e armonico, secco nel tipo
“Extra Brut”
lievemente abboccato nel tipo “Brut”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui: come da regolamento comunitario;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
“Alto Adige Spumante rosé”
spuma: fine e persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: bouquet proprio della fermentazione in bottiglia,
gentile,
fine, ampio e composito;
sapore: secco se Extra Brut, lievemente abboccato se Brut,
sapido, fresco, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui: come da regolamento comunitario;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
“Alto Adige Chardonnay spumante”
“Alto Adige Pinot grigio spumante”
“Alto Adige Pinot nero spumante”
“Alto Adige Pinot bianco spumante”
spuma: fine, regolare, persistente;
colore: giallo paglierino con riflessi verdolini;
profumo: fine, delicato, leggermente di lievito;
sapore: morbido giustamente pieno, secco nel tipo“Extra
Brut”
leggermente abboccato nel tipo “Brut”;
titolo alcolometrico volumico alla produzione: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui: come da regolamento comunitario;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.;
“Alto Adige Colli di Bolzano”
colore: rosso rubino da chiaro a medio;
profumo: intenso, caratteristico:
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l;
“Alto Adige Meranese di Collina o Meranese”
colore: rosso rubino chiaro fino a medio;
profumo: caratteristico e leggero;
sapore: armonico, asciutto, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l.;
“Alto Adige Santa Maddalena”
colore: da rosso rubino a granata intenso;
profumo: vinoso, caratteristico, con profumo ricordante
quello
della viola, etereo dopo breve invecchiamento;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, leggermente di mandorla,
sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: caratteristico, fruttato, delicato;
sapore: secco, giustamente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Pinot bianco”
colore: giallo verdognolo fino a giallo dorato;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido,
sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Pinot grigio”
colore: giallo paglierino;
profumo: non molto spiccato, gradevole;
sapore: secco, pieno, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Chardonnay”
colore: giallo verdognolo;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: sapido, asciutto, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Riesling italico”
colore: giallo paglierino chiaro, verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: asciutto, vivace, leggero di corpo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Riesling”
colore: giallo verdognolo tendente al verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco, di corpo
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Sylvaner”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, di corpo armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Müller Thurgau”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: delicato, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Terlano Sauvignon”
colore: giallo verdognolo tendente al paglierino.;
profumo: delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, morbido, di corpo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Pinot grigio”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, con leggero profumo caratteristico;
sapore: secco, di corpo, fresco, sapido, gradevole,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Sylvaner”
colore: giallo chiaro, verdognolo;
profumo: vinoso, delicato, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, delicato, fresco, giustamente di corpo,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Veltliner”
colore: giallo tendente al verdolino;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico del vitigno;
sapore: secco, fresco, fruttato, sapido, giustamente di
corpo
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Müller Thurgau”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: leggero, delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, non molto di corpo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Kerner”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, pieno, saporito, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Traminer aromatico”
colore: giallo molto chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: leggermente aromatico, fine ed intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, vellutato, gradevolmente
caratteristico e aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
alcol svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Riesling”
colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Isarco Klausner Laitacher”
colore: rosso chiaro fino al rubino;
profumo: non molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, leggermente acidulo, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Chardonnay”
colore: giallo verdognolo;
profumo: delicato, caratteristico, fruttato;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Kerner”
colore: giallo verdognolo;
profumo: leggermente aromatico, fine;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Müller Thurgau”
colore: giallo paglierino, leggermente chiaro, con leggeri
riflessi verdognoli;
profumo: leggero, delicato, caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fresco, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Pinot bianco”
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente amarognolo, giustamente acido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Pinot grigio”
colore: giallo paglierino;
profumo: vinoso, leggero, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Riesling”
colore: giallo paglierino, tendente al verdognolo;
profumo: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, gradevolmente acidulo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Traminer aromatico”
colore: giallo leggermente chiaro con riflessi verdognoli;
profumo: leggermente aromatico, fine ed intenso;
sapore: secco o abboccato, fresco, vellutato. Gradevolmente
caratteristico ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
alcol svolto minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Val Venosta Sauvignon”
colore: giallo tendente al verdognolo;
profumo: gradevole, fruttato;
sapore: secco, con aroma caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Pinot nero”
colore: rubino con sfumature arancione se invecchiato;
profumo: etereo, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido o pieno con retrogusto amarognolo,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.;
“Alto Adige Valle Venosta Schiava”
colore: da rosso rubino chiaro a medio;
profumo: gradevole. Fruttato, caratteristico;
sapore: morbido, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri residui massimo: 4,00 g/l.;
acidità totale minima: 4,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.;
Tutti i vini di cui all’art 6, comma 1, tranne i vini “Alto
Adige Moscato giallo”,”Alto Adige Moscato rosa”,”Alto Adige
Traminer aromatico”.”Alto Adige Valle Isarco Traminer
aromatico”,”Alto Adige Valle Venosta Traminer
aromatico”,”Alto Adige passiti” con o senza designazione di
vitigno e i vini “Alto Adige con la designazione vendemmia
tardiva con menzione di vitigno”, devono presentare un
tenore di zucchero residuo non superiore a 4 g/l.
Tutti i vini di cui all’art 6, comma 1, possono presentare
il caratteristico sapore di legno se invecchiati in botti di
legno.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole
modificare i limiti sopra indicati per l’acidità totale e
l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Alla DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e
similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali o marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le menzioni consentite nell’etichettatura possono essere
utilizzate nelle lingue italiana e/o tedesca in base alle
norme sui bilinguismo in vigore per la provincia di Bolzano.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” con la menzione
dei seguenti vitigni:
Merlot, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
Lagrein, Pinot nero,
con la menzione di due vitigni:
Cabernet – Merlot, Cabernet – Lagrein, Merlot – Lagrein,
le tipologie con o senza indicazione di vitigno a frutto
bianco con o senza sottozona,
e la DOC “Alto Adige spumante bianco” senza indicazione di
vitigno, possono portare in etichetta la menzione “riserva”
alle condizioni di cui all’art 5.3 e 5.5.
I vini a DOC “Alto Adige o dell’Alto Adige” monovarietali
con indicazione di vitigno con o senza sottozona, possono
portare in etichetta la menzione “vendemmia tardiva” alle
condizioni di cui all’art 5.3.
Per i vini di cui all’art. 1 del presente disciplinare
l’indicazione del colore è facoltativo; ed è consentito
l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive
che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni,
aree più ristrette specificatamente delimitate (sottozone),
dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste
dai decreti ministeriali del 22/aprile/1992.
Per il vino “Alto Adige Meranese di Collina” tra le
indicazioni di località sono consentite soltanto le
seguenti:
Küchelberg Gneid Rosengarten Lebenberg Labers
E per i vini ottenuti da uve provenienti da vigneti siti nel
territorio dell’ex Contea (castello) di Tirolo è consentito
indicare in etichetta
del Burgraviato Burggräfler
Per il vino “Alto Adige Santa Maddalena” tra le indicazioni
di località sono consentite soltanto le seguenti;
Santa Giustina (St. Justina) Laitago (Laitach) San Pietro (St.
Peter)
Gucina (Guntschna) San Giorgio (St. Georgen) Rencio (Rentsch)
Rena (Sand).
Per i vini a DOC “Alto Adige Santa Maddalena” prodotti con
uve ottenute da vigneti siti nella zona d’origine più
antica, già indicata dal D.M. del 23/Ottobre/1931 (in G.U.
n. 290 del 17/Novembre/1931) concernente la delimitazione
del territorio di produzione del vino tipico di Santa
Maddalena nelle frazioni di:
Santa Maddalena San Pietro Santa Giustina
Laitago
e parte della frazione di:
Rencio
è consentito l’uso della specificazione aggiuntiva
Classico Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet
Per i vini “Alto Adige Valle Isarco” prodotti da vigneti
siti nei comuni di:
Barbiano Chiusa Velturno Villandro
e composti dai vitigni Schiava e/o Portoghese e/o Lagrein
e/o Pinot nero è consentito indicare la località di
“Klausner Laitacher”.
Per i vini “Alto Adige Lagrein scuro” e “Alto Adige Lagrein
rosato” ottenuti con uve provenienti da vigneti siti nel
comune di Bolzano, è consentito indicare in etichetta la
specificazione
“Lagrein di Gries” “Grieser Lagrein” o “Lagrein aus Gries”.
Per i vini “Alto Adige Terlano” prodotti da uve ottenute da
vigneti siti nella zona di origine più antica, costituita
dai comuni di:
Terlano Andriano Nalles
è consentito l’uso della specificazione aggiuntiva
“classico” “Klassisch o Klassisches Ursprungsgebiet”.
Per i vini “Alto Adige Valle Isarco” prodotti con uve
ottenute da vigneti siti nei comuni di;
Bressanone Naz – Sciaves Varna
Compresi nel territorio delimitato dall’art. 3 del presente
disciplinare per la suddetta denominazione, è consentito
indicare in etichetta la specificazione di
“Bressanone” “Brixner”.
La menzione tradizionale “denominazione di origine
controllata” deve essere riportata in etichetta
immediatamente al di sotto del nome di origine “Alto Adige”
o “dell’Alto Adige” accompagnato o no dal nome di vitigno o
di sottozona o al di sotto del nome d’origine “Alto Adige” e
della menzione geografica di cui all’art. 1.
Il nome del vitigno, se del caso, può precedere o
accompagnare nell’etichetta il nome geografico d’origine per
i vini “Alto Adige o dell’Alto Adige” a condizione che venga
indicato in caratteri di uguale o non maggiore dimensione.
In recipienti da litri 0,375, 0,750, 1,500 (bottiglia Magnum)
e litri 3,000 (bottiglia bordolese doppio Magnum)
l’indicazione dell’annata di produzione deve sempre figurare
in etichetta, ad eccezione dell’Alto Adige spumante. E’
inoltre obbligatoria l’indicazione dell’annata nei casi in
cui la denominazione d’origine controllata “Alto Adige,
Südtirol” sia accompagnata dalla menzione “passito” o dalla
menzione “vendemmia tardiva” o dalla menzione “riserva” o
dalla menzione “classico”. Negli altri casi l’indicazione
dell’annata è facoltativa.
Il riferimento ad una microzona di produzione “vigna” può
essere utilizzato nell’etichettatura coi termini “vigna” o
“Gewächs o Wachstum” seguiti dal relativo toponimo e in
conformità alle norme vigenti.
Art 8
I vini “Alto Adige Schiava grigia, Südtirol
Grauenvernatsch”, “Alto Adige bianco, Südtirol weiss”, “Alto
Adige Santa Maddalena classico Südtirol St. Magdalener
Lassisch” e i vini accompagnati dalla menzione “passito”,
“vendemmia tardiva”, “riserva” devono essere immessi al
consumo in bottiglie di capacità nominale uguale o inferiore
a litri 0,750 e rispettivi multipli chiuse con tappo a raso
bocca con o senza capsula.
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