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Art 1
La indicazione geografica tipica “Alto Livenza”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Alto Livenza” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Alto Livenza” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla
coltivazione per le province di Treviso e Pordenone.
La IGT “Alto Livenza” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni o del relativo sinonimo:
Chardonnay
Incrocio Manzoni n. 6.0.13
Malvasia (Malvasia Istriana)
Muller Thurgau
Pinot bianco
Pinot grigio
Prosecco
Riesling renano
Riesling italico
Sauvignon
Tai italico (Tocai friulano)
Traminer
Verdiso
Verduzzo (Verduzzo friulano e/o Verduzzo Trevigiano)
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Franconia
Incrocio Manzoni 2.15
Malbech
Marzemino
Merlot
Pinot nero (anche vinificato in bianco)
Raboso (Raboso Piave e/o Raboso veronese)
Refosco dal peduncolo rosso
Carmenère
Syrah
Marzemina bianca
Rebo
Petit Verdot
Prosecco lungo
Manzoni rosa
Manzoni Moscato
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispondenti vitigni.
Nella preparazione del vino ad IGT “Cabernet” possono
concorrere disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei
vitigni “Cabernet Franc e/o Cabernet sauvignon e/o Carmenère”.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo raccomandati e/o
autorizzati per le province di Treviso e >Pordenone nella
misura massima del 15%.
I vini ad IGT “Alto Livenza” con la specificazione dei
vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni
rossi anche nella tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i
vini della IGT “Alto Livenza” coincide con l’intero
territorio amministrativo dei comuni di:
Cordignano Orsago Gaiarine Portobuffole
Gorgo al Monticano Mansué Motta di Livenza Medusa di Livenza
in provincia di Treviso;
Brugnera Caneva Fontanafredda Pasiano di Pordenone
Polcenigo Prati Sacile
In provincia di Pordenone-
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Alto Livenza” bianco, rosso e rosato, anche con la
specificazione del vitigno, non deve essere superiore a:
19,00 tonnellate/ettaro
ad eccezione delle tipologie con la specificazione dei
vitigni:
Syrah 15,00 tonnellate/ettaro
Manzoni rosa 12,00 tonnellate/ettaro
Tai (Tocai friulano) 25,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Alto
Livenza” seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
9,00% vol.;
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Alto Livenza”, per tutti i tipi di vino,
all’atto dell’immissione al consumo, devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
10,00% vol.;
11,00% vol. per il novello
Art 7
Nella designazione e presentazione dei vini ad IGT “Alto
Livenza” è consentito utilizzare il riferimento al nome di
due vitigni.
I vitigni di cui al precedente comma devono essere compresi
tra quelli elencati nell’articolo 2 del presente
disciplinare di produzione come utilizzabili singolarmente
nella designazione dei relativi vini ad IGT, nei termini
stabiliti dal citato articolo.
Il riferimento al nome di due vitigni nella designazione e
presentazione dei vini ad IGT “Alto Livenza” di cui al
precedente comma, è consentito a condizione che:
Il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai due
vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
il quantitativo di uva prodotta da uno dei due vitigni deve
essere comunque superiore al 15% del totale;
la produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, di ciascuno
dei due vitigni interessati non superi il corrispondente
limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
ottenute da ciascuno dei due vitigni non sia inferiore al
corrispondente limite fissato dall’articolo 4;
il titolo alcolometrico volumico totale minimo del vino
ottenuto, all’atto dell’immissione al consumo, non sia
inferiore, in caso di limiti diversi fissati per i due
vitigni interessati, al limite più elevato di essi;
l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine
decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi
ottenute.
Art 8 Alla IGT “Alto Livenza” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Alto Livenza” può essere utilizzata come ricaduta per
i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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