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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ALTO MINCIO
IGT |
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ALTO MINCIO
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificao D.M. 22/Giugno/1998 |
Art 1
La Indicazione geografica tipica “Alto Mincio”, accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art 2
La IGT “Alto Mincio” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosso passito
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Alto Mincio” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Mantova a bacca di colore
corrispondente.
La IGT “Alto Mincio” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Merlot
Cabernet Sauvignon e/o Cabernet franc e/o Cabernet
Sangiovese
Rondinella
Molinara
Chardonnay
Pinot bianco
Pinot grigio
Sauvignon
Riesling renano
Garganega
Pinot nero
Riesling italico
È riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai
corrispettivi vitigni.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di
Mantova fino ad un massimo del 15%.
I vino ottenuto dai vitigni “Cabernet Sauvignon e Cabernet
Franc” da soli o congiuntamente, può essere designato come “Cabernet”.
Il vino ottenuto dai vitigni “Riesling italico e Riesling
renano”, da soli o congiuntamente, può essere designato come
“Riesling”.
I vini ad IGT “Alto Mincio” con la specificazione dei
vitigni:
Cabernet Sauvignon
Cabernet Franc
Riesling italico
Riesling renano
da soli o congiuntamente possono essere prodotti anche nella
tipologia frizzante.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Alto Mincio”
comprende l’area collinare riguardante in tutto o in parte
il territorio amministrativo dei comuni di:
Castiglione dello Stiviere Cavriana Monzambano Ponti sul
Mincio
Solferino Volta Mantovana
in provincia di Mantova.
Tale zona è così delimitata:
il limite di zona, partendo dall’incrocio fra il fiume
Mincio con il confine della provincia di Mantova in località
Villa del comune di Ponti sul Mincio segue verso sud il
limite provinciale fino all’intersezione con il canale
Virgilio (quota 69); segue il suddetto canale fino alla
località Molini della Volta.
Dalla suddetta località il limite piega ad ovest lungo la
rotabile per Sei Vie, passando per le quote 63 e 66, e
quindi lungo la strada che porta a Volta Mantovana,
seguendola fino a La Fornace da dove segue prima verso sud e
poi verso nord – ovest la strada che circoscrive la valle e
che passa a sud – ovest di Santa Maria Maddalena
immettendosi a quota 61 sulla strada Volta Mantovana –
Cavriana (strada comunale della Malvasia).
Il limite segue ora verso nord – ovest la suddetta strada
toccando quota 57, passando a nord dell’abitato di Foresto,
quota 69, Tezze di Sopra, Casa Venti Settembre, Croce Riva
Bianca (quota 90) e proseguendo nella stessa direzione fino
al ponte sul canale Alto Mantovano (Ponte della Castagna
Vizza) da dove immettendosi sul canale dell’Alto Mantovano
risale lo stesso passando per l’abitato di Castiglione dello
Stiviere finché a sud di Esenta (quota 117) incontra il
confine provinciale.
Da tale punto il limite di zona segue, dapprima verso est,
poi verso nord ed ancora verso est, il limite di provincia
fino alla località Villa, punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve
essere superiore per i vini ad IGT “Alto Mincio” bianco,
rosso e rosato a:
20,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve
essere superiore per i vini ad IGT “Alto Mincio” con la
specificazione del “vitigno” a:
18,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Alto
Mincio”, seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
Alto Mincio bianco 9,00% vol.;
Alto Mincio rosso 9,00% vol.;
Alto Mincio rosato 9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al:
Alto Mincio bianco 75%
Alto Mincio rosso 75%
Alto Mincio rosato 75%
Alto Mincio passito 50%
Le uve destinate alla produzione del vino ad IGT “Alto
Mincio”, tipologia rosato, devono essere vinificate in
bianco.
Art 6
I vini ad IGT “Alto Mincio”, anche con la specificazione del
nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo,
devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
Alto Mincio bianco 10,00% vol.;
Alto Mincio rosso 10,00% vol.;
Alto Mincio novello 11,00% vol.;
Alto Mincio rosato 10,00% vol.;
Alto Mincio passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Alto Mincio” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Alto Mincio” può essere utilizzata come ricaduta per
i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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