Articolo 1.
La denominazione di origine controllata Ansonica costa dell'Argentario è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino a denominazione di origine
controllata Ansonica costa
dell'Argentario deve essere ottenuto
da uve provenienti da vigneti aventi
nell'ambito aziendale la seguente
composizione ampelografica:
Ansonica B.: minimo 85%; altri vitigni
raccomandati o autorizzati per la
provincia di Grosseto da soli o
congiuntamente fino a un massimo del
15%.
Articolo 3.
La zona di produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Ansonica
costa dell'Argentario" è ubicata nella
parte collinare, pedocollinare e
insulare dell'area sud della provincia
di Grosseto e comprende in parte i
comuni di Manciano, Orbetello e Capalbio
e l'intero territorio dei comuni di
Isola del Giglio e Monte Argentario in
provincia di Grosseto. Tale zona è cosi
delimitata:
La perimetrazione inizia a sud nel punto
di intersezione tra la linea ferroviaria
Grosseto-Roma e il confine territoriale
del comune di Capalbio per continuare
sempre lungo lo stesso confine, a est
sino alla intersezione della strada
provinciale n. 63, s.p. Capalbio che da
Capalbio conduce alla frazione di
Marsiliana ricadente nel comune di
Manciano; il confine prosegue nel tratto
est lungo la strada statale n. 74 (s.s.
Maremmana fino al bivio per Magliano in
prossimità della frazione di Marsiliana.
Prosegue poi nel tratto nord lungo la
strada consorziale delle Pulledraie fino
al fosso che la interrompe per poi
reimmettersi sulla s.s. 74 al km 8,700
in direzione della frazione di Albinia
sino alla intersezione con la linea
ferroviaria delle FF.SS. Roma-Grosseto.
Da tale punto, nel tratto ovest, il
confine prosegue lungo la linea
ferroviaria suddetta, in direzione sud,
sino a incontrare il punto di partenza.
La zona di produzione comprende altresì
i comuni di Monte Argentario e
dell'isola del Giglio.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e colturali dei
vigneti destinati alla produzione del
vino a denominazione di origine
controllata "Ansonica costa
dell'Argentario" devono essere quelle
tradizionali della zona e comunque atte
a conferire alle uve e ai vini derivati
le relative caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati
nella zona o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve
e del vino.
È escluso l'allevamento espanso su tetto
orizzontale. I nuovi impianti e i
reimpianti devono prevedere un minimo di
3.300 ceppi per ettaro e la produzione
massima per ceppo non deve superare
mediamente i kg 3,5. E vietata ogni
pratica di forzatura. La quantità
massima di uva ammessa per la produzione
del vino a denominazione di origine
controllata Ansonica Costa
dell'Argentario non deve superare i q.li
110 per ettaro di vigneto in coltura
specializzata. A detti limiti anche in
annate eccezionalmente favorevoli, le
produzioni dovranno essere riportate
attraverso una accurata cernita delle
uve, purché la produzione per ettaro non
superi del 20% i limiti medesimi.
Qualora la produzione superi il 20%
delle suddette quantità, il vino
ottenuto non avrà diritto alla
denominazione di origine controllata. La
Regione Toscana, con proprio decreto,
sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia può stabilire un limite
massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato nel presente
disciplinare dandone immediata
comunicazione al ministero per le
Risorse agricole, alimentari e forestali
e al Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
La resa massima delle uve in vino non
deve essere superiore al 70%. Le uve
destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino a denominazione di
origine controllata "Ansonica Costa
dell'Argentario" un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 10,5%.
Articolo 5
Nella vinificazione sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche locali,
leali e costanti atte a conferire al
vino a denominazione di origine
controllata "Ansonica Costa
dell'Argentario" le sue peculiari
caratteristiche. La vinificazione delle
uve per la produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Ansonica
Costa dell'Argentario" deve essere
effettuata nell'ambito dell'intero
territorio dei comuni di cui al
precedente articolo 3. Tuttavia tenuto
conto delle situazioni tradizionali di
produzione il ministero delle Risorse
agricole, alimentari e forestali,
sentito il parere del Comitato nazionale
per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei
vini, può consentire su apposita domanda
delle ditte interessate che le suddette
operazioni di vinificazione siano
effettuate nell'ambito della provincia
di Grosseto a condizione che le ditte
interessate dimostrino di aver
tradizionalmente vinificato le uve
prodotte nella zona nelle cantine per le
quali si chiede l'autorizzazione. È
consentito l'eventuale arricchimento per
il quale possono essere utilizzati solo
mosti concentrati di uva Ansonica
prodotta nella zona delimitata a
denominazione di origine controllata o,
in alternativa, mosti concentrati
rettificati.
Articolo 6.
Il vino a denominazione di origine
controllata Ansonica costa
dell'Argentario all'atto dell'immissione
al consumo deve corrispondere alle
seguenti caratteristiche:
colore: giallo paglierino più o meno
intenso;
odore: caratteristico, leggermente
fruttato;
sapore: asciutto, morbido, vivace e
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11,5%;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 15 per
mille
È facoltà del ministro delle Risorse
agricole,alimentari e forestali di
modificare con proprio decreto, per i
vini di cui sopra, i limiti minimi per
l'acidità totale e l'estratto secco
netto.
Articolo 7.
Al vino a denominazione di origine
controllata di cui all'articolo 2 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di
produzione ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto" "selezionato"
e similari.
È tuttavia consentito l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a
nomi, ragioni sociali e marchi privati
non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno l'acquirente.
È consentito altresi l'uso di
indicazioni che facciano riferimento a
comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona delimitata
nel precedente articolo 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui
il vino, così qualificato, è stato
ottenuto.
Le bottiglie nelle quali può essere
immesso al consumo il vino a
denominazione di origine controllata "Ansonica
Costa dell'Argentario" devono essere
esclusivamente di vetro e della capacità
non superiore ai tre litri. Sulle
bottiglie e altri recipienti contenenti
il vino a denominazione di origine
controllata "Ansonica Costa dell'Argenta
rio" deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.








