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Art 1
La denominazione di origine controllata “Aprilia” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La DOC “Aprilia” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni “Merlot, Trebbiano, Sangiovese” è riservata ai vini
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti dai seguenti
vitigni:
Trebbiano di Aprilia:
Trebbiano toscano minimo 95%;
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandate
e autorizzate per la provincia di Latina e Roma, presenti nei
vigneti in misura massima del 5%
Merlot di Aprilia:
Merlot minimo 95%;
Sangiovese di Aprilia:
Sangiovese minimo 95%;
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, le uve di altri vitigni a bacca nera, raccomandate o
autorizzate per la provincia di Latina e di Roma, presenti nei
vigneti nella misura massima del 5%.
In etichetta in luogo della DOC “Aprilia” accompagnata dal nome del
vitigno può figurare il nome del vitigno seguito dalla
specificazione “ di Aprilia”.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di
produzione che comprende tutto il territorio comunale di
Aprilia
e parte del territorio comunale di
Cisterna Latina
in provincia di Latina
ed in parte del territorio comunale di
Nettuno
in provincia di Roma
Tale zona è così delimitata:
partendo dal punto d’incontro fra i confini comunali di Aprilia e di
Cisterna con il confine della provincia di Roma, il limite sale
lungo il confine provinciale di Roma, sino ad incontrare la ferrovia
Roma – Napoli (incrocio della suddetta ferrovia con il fosso della
Mole); segue quindi la ferrovia medesima fino al punto in cui la
provinciale Nettuno – Cisterna sottopassa la strada ferrata.
Da questo prosegue lungo la provinciale Nettuno – Cisterna fino a
Borgo Montello e da qui all’intersezione della medesima provinciale
con il fiume Astura; procede indi lungo il corso del fiume Astura
fino all’intersezione del fiume medesimo con la strada Grugnole –
Sant’Antonio.
Da qui prosegue fino alle Grugnole e successivamente ai Tre
Cancelli, procede quindi sino all’intersezione della strada Grugnole
– Tre Cancelli – Palmolive con la provinciale Nettuno – Velletri per
proseguire fino all’incrocio del confine tra le province di Roma e
di latina.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Aprilia” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atti a conferire alle uve
e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del 12/Luglio/1963,
i vigneti di origine prevalentemente vulcanica, nonché quelli
sedimentari alluvionali, con parziali, localizzate infiltrazioni
silicee.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini a DOC
“Aprilia”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
Trebbiano di Aprilia 15,00 tonnellate/ettaro
Merlot di Aprilia 14,00 tonnellate/ettaro
Sangiovese di Aprilia 14,00 tonnellate/ettaro
Fermo restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro di
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta
dalla vite.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di.
Trebbiano di Aprilia 10,50% vol.;
Merlot di Aprilia 11,50% vol.;
Sangiovese di Aprilia 11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Art 6
I vini a DOC “Aprilia” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Trebbiano di Aprilia:
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, caratteristico, delicato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
Sangiovese di Aprilia:
colore: rosato più o meno carico;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,00 g/l;
Merlot di Aprilia:
colore: rosso granata, tendente al rosso mattone con
l’invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, morbido, armonico, di giusto corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Aprilia” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata dal
precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Aprilia” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio/1963. |