Articolo 1
La denominazione di origine controllata
"Arborea", accompagnata da una delle
specificazioni di vitigno di cui all'articolo 2,
é riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che
rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo 2
a) La Doc "Arborea" con la specificazione
"Sangiovese" è riservata al vino rosso o rosato,
ottenuto dai vigneti composti dal vitigno
Sangiovese per almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca rossa,
non aromatica, raccomandati o autorizzati in
provincia di Oristano, fino ad un massimo del
15%.
b) La Doc "Arborea" con la specificazione
"Trebbiano" é riservata ai vini bianchi ottenuti
dai vigneti aventi la seguente composizione
varietale:
Trebbiano romagnolo e/o Trebbiano toscano, per
almeno l'85%.
Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati o autorizzati in
provincia di Oristano, fino ad un massimo del
15%.
Le specificazioni di vitigno di cui al presente
articolo devono essere indicate in etichetta con
caratteri di dimensioni non superiori a quelli
usati per indicare la denominazione di origine
controllata.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione dei vini Doc
"Arborea" devono essere prodotte nella parte di
territorio in provincia di Oristano, idoneo alla
produzione dei vini con le caratteristiche
previste dal presente disciplinare. Tale zona
comprende il territorio amministrativo dei
comuni di:
Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni,
Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu,
Cabras, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostramatza,
Marrubiu, Masullas, Mogoro, Mogorella,
Morgongiori, Milis, Narbolia, Nurachi, Nureci,
Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau,
Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Villa S. Antonio,
Santa Giusta, San Nicolo Arcidano, San Vero
Milis, Senis, Siamanna, Siamaggiore, Siapiccia,
Simaxis, Simala, Sini, Siris, Solarussa,
Terralba, Tramatza, Uras, Usellus, Villaurbana,
Villaverde, Zeddiani, Zerfaliu.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata di cui
all'articolo 1 devono essere quelle tradizionali
della zona, e comunque, atte a conferire alle
uve e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono da considerarsi non idonei i terreni
situati ad altitudine superiore a 600 metri sul
livello del mare, quelli di pianura o altri in
condizioni fisiche e idrogeologiche contrastanti
con l'ottenimento della qualità dei vini
previsti dal presente disciplinare.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati e comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del
vino, con l'esclusione dell'allevamento ad
alberello tradizionale e del tendone.
E' vietata ogni pratica di forzatura: è tuttavia
consentita l'irrigazione come mezzo di soccorso.
La produzione massima per ettaro dei vigneti non
deve essere superiore ai 180 quintali per ettaro
di vigneto in coltura specializzata. A detto
limite, anche in annate eccezionalmente
favorevoli la resa dovrà essere riportata
attraverso una accurata cernita delle uve,
purché la produzione non superi del 20% il
limite medesimo.
La Regione sarda, con proprio decreto, sentite
le organizzazioni di categoria interessate, di
anno in anno, prima della vendemmia può
stabilire un limite massimo di utilizzazione di
uva per ettaro per la produzione di vino Doc,
inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare, dandone immediata comunicazione al
ministero dell'Agricoltura e delle Foreste ed al
Comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini.
Su proposta del Comitato nazionale il ministero
può variare la determinazione regionale.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere
superiore al 70%.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all'interno della zona di produzione
delle uve, di cui al precedente articolo 3.
Le uve vinificate devono avere una gradazione
zuccherina naturale tale da assicurare al vino
una gradazione alcolica complessiva minima di
10,5 gradi per il Sangiovese e di 10 gradi per
il Trebbiano.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche leali e costanti che sono
atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Articolo 6
I vini Doc "Arborea", all'atto dell'immissione
al consumo, devono presentate le seguenti
caratteristiche:
Sangiovese rosso:
- colore: rosso rubino;
- odore: profumo intenso vinoso;
- sapore: asciutto, ma morbido, fresco,
aromatico;
- gradazione alcolica complessiva minima al
consumo: gradi 11;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 18 per mille.
Sangiovese rosato:
- colore: rosato tendente al cerasuolo;
- odore: profumo delicato;
- sapore: asciutto, armonico, sapido e fresco;
- gradazione alcolica minima al consumo: gradi
11;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 17 per mille.
Trebbiano:
-colore: giallo paglierino talvolta con riflessi
verdolini;
- odore: profumo tenue e delicato;
- sapore: secco o amabile fresco, leggermente
acidulo, armonico;
- gradazione alcolica complessiva minima al
consumo: gradi 10,5;
- acidità totale minima: 4,5 per mille;
- estratto secco netto minimo: 16 per mille.
La Doc "Arborea Trebbiano" nei tipi secco e
amabile può essere utilizzata per la produzione
del tipo frizzante naturale.
Il tipo "amabile" deve portare in etichetta la
specificazione "amabile". E' in facoltà del
ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi
sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto
secco netto.
Articolo 7
Alla denominazione di cui all'articolo 1 è
vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste dal presente
disciplinare; ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato",
"superiore", "vecchio", "riserva" e simili.
E' consentita l'indicazione dell'anno della
vendemmia delle uve da cui il prodotto è
ottenuto.
E', altresì, consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o
marchi privati, purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di
fattorie o vigneti dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Articolo 8
Nell'ambito del 15% dei vitigni diversi da
quelli fondamentali, fino al compimento di tre
annate successive a quella di entrata in vigore
del presente disciplinare, possono essere
iscritti a titolo transitorio, vitigni a bacca
aromatica o non raccomandati nella misura
massima del 10%.
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza,
i vigneti di cui al comma precedente saranno
cancellati d'ufficio dal rispettivo albo,
qualora i conduttori interessati non abbiano
provveduto ad apportare ad essi vigneti le
modifiche necessarie per uniformare la
piattaforma ampelografica alle disposizioni di
cui all'articolo 2, dandone comunicazione ai
competenti servizi regionali per i necessari
accertamenti di idoneità.
Articolo 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la
denominazione di origine controllata "Arborea"
vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è
punito a norma dell'articolo 28 del Dpr 12
luglio 1963, n. 930.