DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "ARCOLE" -
Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del
13/09/2000
Art.1. La denominazione di origine controllata "Arcole"
è riservata ai vini che corrispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione, per le
seguenti tipologie: "Arcole" bianco (anche nella
versione spumante), "Arcole" rosso (anche nella
versione "novello"), "Arcole" Garganega, Pinot
Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay (anche in
versione frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon
e Cabernet.
I vini a denominazione di origine controllata "Arcole",
con il riferimento al nome del vitigno, devono
essere prodotti esclusivamente da vigneti
piantati in terreni tendenzialmente sabbiosi
all'interno dell'area di produzione di cui
all'art.3, lettera b). La menzione "riserva" è
riservata alle tipologie "Arcole" Merlot,
Cabernet Sauvignon e Cabernet.
Art.2. I vini a denominazione di origine
controllata "Arcole" con uno dei seguenti
riferimenti Garganega, Pinot Bianco, Pinot
Grigio, Chardonnay (anche in versione
frizzante), Merlot, Cabernet Sauvignon e
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet
Sauvignon e/o Carmenére) devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti coltivati in
ambito aziendale, con i corrispondenti vitigno
per almeno l'85%.
Art. 3. a) La zona di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Arcole”
comprende: provincia di Verona l’intero
territorio dei comuni di: Arcole, Cologna
Veneta, Albaredo d’Adige, Zimella, Veronella,
Zevio, Belfiore d’Adige, e parzialmente il
territorio dei comuni di Caldiero, San
Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli,
Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San
Martino B.A., e in provincia di Vicenza gli
interi territori comunali di Lonigo, Sarego,
Alonte, Orgiano, Somano.
L’area è così delimitata: a partire dal Km 322
della strada statale il, il limite segue verso
ovest la suddetta strada in direzione di
Caldiero intersecando il territorio comunale di
Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud
seguendo l’unghia di collina dei monti Rocca e
Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord
sulla ss. 11. Da qui il limite prosegue verso
ovest lungo la ss. 11 fino ad incrociare in
territorio di Lavagno l’autostrada Serenissima
che segue in comune di San Martino B.A. fino
alla località Mulino Vecchio, da qui continua
verso Sud lungo il confine comunale di San
Martino B.A. fino in prossimità della località
Pontoncello dove segue il confine del comune di
Zevio per tutto il suo sviluppo
a Sud del paese e raggiungendo a Porto della
Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue
lungo l’Adige verso Albaredo fino alla località
Moggia.
Da qui si dirige verso est lungo il confine
comunale di Albaredo fino a raggiungere il
confine comunale di Veronella in località
Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale
Ansòn per dirigersi verso nord alla località
Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il
Dugale Gatto per raggiungere verso Nord il
confine comunale di Cologna Veneta. La
delimitazione segue quindi il confine comunale
di Cologna Veneta passando per la località Pra
fino a congiungersi col confine comunale di
Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione
sud-est oltrepassando la strada ferrata in
disarmo e la località Ponte Rosso.
Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il
confile comunale fra Pressana e Minerbe;
percorre quindi tale delimitazione fino a
collegarsi con il confine provinciale padovano
in località Rovenega. Si dirige quindi lungo
questo confine provinciale delimitando prima la
via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi
via Argine Padovano, entrando nel comune di
Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano
fino ad incontrare il fiume Guà.
Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in
direzione nord-ovest fino ad intersecare il
confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna
Veneta in località Boara. Da qui viene seguito
il confine del comune di Cologna verso est fino
alla località Salboro, dirigendosi quindi verso
nord-ovest, lungo il confine provinciale con
Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando
dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino
allo scoio Ronego ed al confine del comune di
Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite
si dirige verso est passando per Case Como per
raggiungere il confine comunale di Sossano
passando per la località Pozza fino al Ponte
Sbuso. Da qui si dirige a nord passando per la
località Termine, quindi Ponte Mario fino a
raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui
dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi
verso est, sempre lungo il confine comunale di
Sossano, passando per la località Campagnola e
quindi alla località Pozza. Da qui il confine
ridiscende verso sud passando dalla località
Fontanella, quindi Pontelo fino al confine
comunale di Orgiano che segue verso nord lungo
lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla
località Dossola fino al confine comunale di
Alonte che segue per breve tratto verso nord
fino al confine comunale di Lonigo. Presso il
monte Crearo si congiunge col confine comunale
di Sarego che segue verso nord passando per la
località Giacomelli raggiungendo infine il fiume
Bredola che costeggia verso sudest per poi
continuare verso nord passando per la località
Canova e Navesella.
Da qui il confine comunale di Sarego prosegue
verso est passando per la località Frigon basso
e la località Muraro dove si ricongiunge al
confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito
verso Nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che
costeggia fino alla località Dovaro per poi
proseguire a nord e piegare verso est in
prossimità della s.s. 11, passando per Ca Bandia
fino alla località Ciion per poi dirigersi verso
sud-est e raggiungendo il confine comunale di
San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la
delimitazione continua verso nord lungo il
confine provinciale tra Verona e Vicenza fino
alla s.s. 11 a Torri di Confine e continuare
verso nord fino all’autostrada Serenissima.
Questa viene seguita verso ovest intersecando il
torrente Aldegà ed entrando in comune di
Monteforte per proseguire sempre lungo
l’autostrada fino alla strada per San Lorenzo
che segue verso Sud fino a raggiungere la strada
statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone
in prossimità dello zuccherificio di San
Bonifacio. La s.s. 11 viene seguita infine verso
ovest fino al punto di partenza al Km. 322.
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b) La zona di produzione dei vini che fanno
riferimento al nome di vitigno di cui all’art.
2, comma 1, comprende in parte, il territorio
amministrativo dei comuni di: Arcole, Albaredo
d’Adige, Belfiore, Cologna Veneta, San Bonifacio,
Veronella e Zimella. Tale zona è così
delimitata: a partire dal comune di San
Bonifacio all’altezza di Km 322 della s.s. 11 il
limite segue il confine comunale di San
Bonifacio in direzione ovest fino al centro
abitato di Castelletto, dove si inserisce a sud
sulla strada provinciale di San Lorenzo per
Belfiore. Prosegue per le località di fornace
ceramica, Mozzele di Sopra incrocia lo scolo
Sereghetto che costeggia ad ovest, fino
all’altezza del cimitero di Belfiore, si immette
sulla strada provinciale delle Terme e verso sud
la segue per un breve tratto sino alla località
Casoni. Dopo il santuario della Madonna della
Strà, devia a sud-est, lungo via Argine Maronari,
passa per il centro, abitato di Belfiore dove
ritorna nella strada provinciale di San Lorenzo
n. 39.
La prende a sud, passa la chiesa dei SS. Vito e
Modesto il casello n.2 del consorzio di bonifica
Zerpano; le località Pascolone, la Macchina,
Casino di Bionde, Torrion di Bionde incontra il
canale Fossa Lunga e lo costeggia a nord fino al
ponte Canale. Di qui prosegue a sud-est per la
strada che porta in località la Casona entra
nella corte imbocca la carrareccia che per Ponte
Rotto si immette sulla strada Bassa.
Il limite prosegue verso sud sulla strada
Salgarello fino al confine con il comune di
Arcole, lo segue verso nord-est fino ad
incrociare la strada campestre che porta in
località la Fabbrica sale l’argine del torrente
Alpone che costeggia a sud sino alla Guglia
della Battaglia di Arcole, passa il ponte a est
entra nel centro abitato di Arcole e attraverso
via Rosario, via Pagnego si immette in via
Padovana.
La percorre per un breve tratto verso sud e in
località il Miracolo segue la s. p. Legnaghese
passa per Desmontà e dopo il cimitero di
Albaredo D’Adige, a livello del tabernacolo
della Madonna dell’Assunta prende ad est la
strada per Santa Lucia.
Dopo il centro abitato di Santa Lucia, in
località Palanetto piega a nord, al capitello di
San Antonio prosegue verso est, passa per la
Campagnola arriva nell’abitato di Veronella dove
incrocia in prossimità della località Strà il
confine comunale di Cologna Veneta. Lo segue
verso sudest fino ad intersecare la strada
ferrata in disarmo, che costeggia verso nord-est
passando per la stazione Veneta e attraversa il
fiume Guà.
A livello del casello di San Felice lascia la
ferrovia piega a sud-est prendendo la strada per
San Andrea, Prova, Suppiavento con località
Colombarone segue, verso nord, il confine con la
provincia di Vicenza fino alla strada Agugliano
San Sebastiano che segue verso nord-ovest, per
San Sebastiano, dove supera il casello della
ferrovia, a livello della cabina Enel di San
Sebastiano prende a nord e attraversa la strada
Buche di Maggio. Si immette sulla strada
comunale che verso ovest porta a Baldaria
passando per la Conca, supera il centro abitato
di Baldaria incrocia la s.s. 500, che risale a
nord per un breve tratto, per piegare ad est e
attraversare il fiume Guà, sul ponte che si
immette sulla s.p. Nuova Padovana.
La percorre in direzione San Bonifacio, fino al
ponte sul fiume Togna, che costeggia a nord fino
ai confini con la provincia di Vicenza. La
delimitazione sale quindi lungo il confine del
vicentino incontrando dopo il territorio di
Zimella, quello di San Bonifacio e dopo Torre di
Confine giunti a nord sull’autostrada
Serenissima, la segue verso ovest fino al ponte
sul fiume Aldegà, dove prosegue verso ovest
seguendo il confine comunale di San Bonifacio,
fino ad intersecare la strada per San Lorenzo
che segue verso sud fino al ponte sul fiume
Alpone in prossimità dello zuccherificio di San
Bonifacio e da qui verso ovest lungo la S.S. 11,
fino al punto di partenza.
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Art. 4. Le condizioni ambientali di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Arcole”
devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino
derivato le specifiche caratteristiche. I
terreni devono presentare composizione argillosa
o argilloso – sabbiosa.
Per la produzione dei vini indicati con la
specificazione, del nome di vitigno i terreni
devono presentare una granulometria
prevalentemente sabbiosa.
Sono pertanto da considerarsi esclusi ai fini
dell’iscrizione all’albo dei vigneti, quelli
ubicati in terreni di natura morbosa, limosa o
eccessivamente umidi e fertili. Le viti devono
essere allevate esclusivamente a spalliera
semplice o doppia, ad esclusione della varietà
Garganega per la quale è consentita l’uso della
pergola semplice o doppia, o della pergoletta
aperta. Per vigneti piantati prima
dell’approvazione del presente disciplinare e
non allevati a spalliera, è consentita
l’iscrizione agli albi anche dei vigneti per un
periodo massimo di quindici anni. Trascorso tale
periodo, i vigneti di cui al paragrafo
precedente saranno automaticamente cancellati
dai rispettivi albi.
E’ fatto obbligo nella conduzione delle pergole
la tradizionale potatura, a secco ed in verde,
che assicuri l’apertura della vegetazione
nell’interfila.
E’ fatto obbligo per tutti i vigneti piantati
dopo l’approvazione del presente disciplinare,
qualsiasi sia la varietà coltivata, un numero di
ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad
esclusione della varietà Garganega per la quale
il numero di ceppi per ettaro non può essere
inferiore a 3.000. I sesti d’impianto, le forme
d’allevamento ed i sistemi di potatura, devono
essere comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia
consentita l’irrigazione di soccorso. La
produzione massima di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate
alla produzione dei vini di cui all’art. 2 e i
rispettivi titoli alcolometrici volutici
naturali minimi sono i seguenti:
VITIGNO PROD.MAX-UVA/HA TONN. TITOLO ALC. VOL.
NAT. MINIMO
Garganega 16 9,50
Pinot 13 10,00
Pinot grigio 13 10,00
Chardonnay 14 10,00
Merlot 15 10,00
Cabernet 14 10,00
Cabernet Sauvignon 14 10,00
Le uve Merlot, Cabernet Sauvignon e Cabernets
qualora siano destinate, alla produzione di vini
designati con il termine <<riserva>> devono
presentare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di 11,00% e una produzione di
uva per ettaro di 12 tonn. per ettaro.
Le uve dei vini destinati alla produzione dei
vini spumanti potranno avere un titolo
alcolometrico volumico minimo naturale inferiore
dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato,
purché la destinazione delle uve atte ad essere
elaborate, venga espressamente indicata nella
denuncia annuale delle uve.
In annate con andamenti climatici
particolarmente sfavorevoli è ammessa, con
provvedimento della regione
Veneto, adottato secondo le procedure di cui
all’art. 10 della legge n. 16411992, ed al
successivo paragrafo 12, la riduzione del titolo
alcolometrico volumico naturale minimo delle uve
destinate alla produzione dei vini di cui alla
presente denominazione.
Nelle annate favorevoli quantitativi di uva
ottenuti da destinare alla produzione del vino a
denominazione di origine controllata <<Arcole>>,
devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purchè la produzione globale
non superi del 20% i limiti medesimi, fermo
restando i limiti resi uva/vino per i
quantitativi di cui trattasi. La regione Veneto
con proprio decreto, su proposta del comitato
vitivinicolo regionale n. 55 dell’8 maggio 1985,
sentite le organizzazioni di categoria
interessate, di anno in anno, prima della
vendemmia può stabilire limiti massimi di
produzione o di utilizzazione di uve per ettaro
per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata <<Arcole>> inferiore a
quelli fissati dal presente disciplinare,
dandone immediatamente comunicazione al
Ministero per le politiche agricole e forestali
ed al comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
I rimanenti quantitativi fino al raggiungimento
del limite massimo previsto dall’ottavo comma
del presente articolo, saranno presi in carico
per la produzione di vino da tavola o vino a
indicazione geografica tipica se ne hanno le
caratteristiche.
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Art. 5. Le operazioni di vinificazione delle uve
destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata <<Arcole>>
devono essere effettuate all’interno dei comuni
compresi totalmente o parzialmente nella zona di
produzione delimitata rispettivamente nel
precedente art. 3. Nella vinificazione sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali,
leali e costanti atte a conferire al vino le sue
peculiari caratteristiche.
E’ consentito l’arricchimento, nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria, con
mosto concentrato rettificato oppure con mosto
concentrato se proveniente da uve prodotte nei
vigneti iscritti negli albi dei vigneti, oppure
a mezzo concentrazione a freddo o altre
tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art.
2, in corso di invecchiamento obbligatorio, con
vini aventi diritto alla stessa denominazione di
origine controllata, di uguale colore e varietà
di vite e della stessa annata di produzione, per
non oltre il 5% per la complessiva durata
dell’invecchiamento.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve
essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui
sopra, ma non il 75 %, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine. Oltre
detto limite decade il diritto alla
denominazione d’origine controllata per tutta la
partita.
I mosti ed i vini idonei alla produzione del
vino <<Arcole>> bianco nel rispetto di quanto
disposto dal presente disciplinare, possono
essere utilizzati per produrre vini spumanti
ottenuti secondo le metodologie di elaborazione
previste dalle normative nazionali e
comunitarie.
I mosti ed i vini idonei alla produzione di vino
<<Arcole>> Chardonnay nel rispetto di quanto
disposto dal presente disciplinare, possono
essere utilizzati per produrre vini frizzanti
ottenuti secondo le metodologie di elaborazione
previste dalle normative nazionali e
comunitarie.
La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti
deve avvenire solo all’interno del territorio
della regione Veneto. I vini a denominazione di
origine controllata <<Arcole>> Cabernet
Sauvignon Cabernet e Merlot, designati con la
qualifica <<riserva>> devono essere sottoposti
ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno due anni, di cui almeno tre mesi in botti
di legno a partire dal 1° novembre dell’annata
di produzione delle uve.
Art. 6. I vini di cui all’art. 1 all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere
alle seguenti caratteristiche:
<<Arcole>> Pinot Bianco; colore: giallo
paglierino; odore: fine caratteristico, tendente
al fruttato;sapore: asciutto, talvolta morbido,
vellutato, armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11% vol; acidità totale
minima: 5 g/l; estratto secco netto minimo: 16
g/l;
<<Arcole>> Chardonnay: colore: giallo
paglierino; odore: fine caratteristico,
elegante; sapore: asciutto, talvolta morbido e
fine; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 11% vol; acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16 g/l;
<<Arcole>> Chardonnay frizzante: colore: giallo
paglierino tendente, a volte, al verdognolo,
brillante; odore: vinoso con caratteristico
profumo intenso e delicato; sapore: di medio
corpo, armonico, leggermente amarognolo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol.
acidità totale minima: 5,5 g/l; estratto secco
netto minimo: 15 g/l;
<<Arcole>> Pinot grigio: colore: da giallo
paglierino ad ambrato, talvolta con riflessi
ramati; odore: delicato, caratteristico,
fruttato; sapore: asciutto, armonico,
caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11
% vol.; acidità totale minima: 5 g/l; estratto
secco netto minimo: 15 g/l;
<<Arcole>> Garganega: colore: giallo paglierino
tendente al verdognolo; odore: vinoso con
caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo,
acidulo; titolo alcolometrico volumico totale
minimo: 10,5% vol.; acidità totale minima: 5
g/l; estratto secco netto minimo: 18 g/l;
<<Arcole>> Merlot: colore: rosso rubino se
giovane, tendente al granato se invecchiato;
odore: vinoso piuttosto intenso caratteristico;
sapore: asciutto leggermente amarognolo; titolo
alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.,
e 12% vol. nella versione riserva;
acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto secco
netto minimo: 18 g/l e 22 g/l nella versione
riserva;
<<Arcole>> Cabernet Sauvignon: colore: rosso
rubino intenso, tendente al granato con
l’invecchiamento; odore: vinoso caratteristico
con profumo più intenso se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, austero e vellutato
se invecchiato; titolo alcolometrico volumico
totale minimo: 11,5% vol., e 12% vol. nella
versione riserva; acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22 g/l
nella versione riserva;
<<Arcole>> Cabernet: colore: rosso rubino
carico, talvolta tendente al granato; odore:
gradevole, con profumo più intenso se
invecchiato; sapore: asciutto, armonico,
vellutato se invecchiato; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11,5% vol., e 12% vol.
nella versione riserva; acidità totale minima: 5
g/l; estratto secco netto minimo: 20 g/l e 22
g/l nella versione riserva;
<<Arcole>> bianco: colore: giallo paglierino a
volte tendente al verdognolo; odore: vinoso con
caratteristico profumo intenso e delicato;
sapore: asciutto, di medio corpo, armonico,
leggermente amarognolo; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 10,5 vol.; acidità
totale minima: 5 g/l; estratto secco netto
minimo: 15 g/l;
<<Arcole bianco>> spumante: spuma: fine e
persistente; colore: giallo paglierino più o
meno intenso; odore: caratteristico, leggermente
fruttato; sapore: sapido, caratteristico,
delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry,
dry, abboccato e dolce; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11% vol.; acidità totale
minima: 5,5 g/l; estratto secco netto minimo: 15
g/l;
<<Arcole>> rosso: colore: rosso rubino; odore:
vinoso, intenso e delicato; sapore: asciutto di
medio corpo e armonico; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11% vol.;
acidità totale minima: 5 g/l; estratto secco
netto minimo: 20 g/l;
<<Arcole>> novello: colore: rosso rubino chiaro;
odore: vinoso intenso fruttato caratteristico
con sentore di ciliegia; sapore: asciutto,
sapido, leggermente acidulo; zuccheri riduttori
residui massimo: 6 g/l; titolo alcolometrico
volumico totale minimo: 11 % vol.; acidità
totale minima: 5,5 g/l; estratto secco netto
minimo: 17 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata <<Arcole>>
di cui al presente articolo possono essere
elaborati, secondo pratiche tradizionali, anche
in recipienti di legno; in tal caso possono
essere caratterizzati da leggero sentore di
legno. E’ facoltà del Ministero delle politiche
agricole e forestali modificare, con proprio
decreto, i limiti dell’acidità e dell’estratto
secco.
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Art. 7. I vini a denominazione di origine
controllata <<Arcole>> Cabernet Sauvignon,
Merlot e Cabernet ottenuti da uve con una
produzione per ettaro di dodici tonnellate
aventi un titolo alcolometrico volumico minimo
naturale di 11%, qualora vengano sottoposti ad
un periodo di invecchiamento di almeno due anni,
di cui almeno tre mesi in botti di legno,
possono portare in etichetta la qualificazione
aggiuntiva di <<riserva>>, purché le relative
partite siano specificate nella dichiarazione
del raccolto come <<destinate a riserva>>. Il
periodo di invecchiamento decorre dal 1°
novembre dell’anno di produzione delle uve.
Art. 8. Nella presentazione e designazione dei
vini a denominazione di origine controllata <<Arcole>>
nelle varie tipologie, è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quella prevista dal presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi <<extra>>, <<fine>>,
<<scelto>>, <<selezionato>> e similari. E’
consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi
privati non aventi significato laudativo e non
idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o
toponomastiche di unità amministrative,
frazioni, aree, zone, località, dalle quali
relativamente provengono le uve, è consentito
soltanto in conformità al disposto decreto
ministeriale 22 aprile 1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i
nomi aziendali possono essere riportate
nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli
utilizzati per la denominazione di origine del
vino, salve le norme generali più restrittive.
Nella designazione della tipologia riserva deve
figurare obbligatoriamente l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Art. 9. Per i vini a denominazione di origine
controllata <<Arcole>> immessi al consumo in
contenitori fino a 5 litri, è obbligatorio
l’utilizzo delle tradizionali bottiglie di vetro
ed è fatto divieto di usare chiusure di tipo:
corona, strappo, vite e similari. Qualora i vini
siano confezionati in bottiglie di contenuto
nominale compreso tra lo 0,375 ed i 5 litri, è
obbligatorio l’uso del tappo raso bocca, salvo
che per le bottiglie fino a 0,375 litri per le
quali è consentito l’uso del tappo a vite.
La tappatura dei vini frizzanti e spumanti deve
essere conforme alla normativa vigente