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Art 1
La indicazione geografica tipica “Arghillà”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Arghillà” è riservata ai seguenti vini:
rosso
rosso novello
rosato
rosato novello
I vini ad IGT “Arghillà”, rossi e rosati devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o
più vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Reggio Calabria.
I vini ad IGT “Arghillà” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Reggio Calabria, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Arghillà”
comprende l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Calanna Campo Calabro Fiumara Villa San Giovanni
e parte del territorio amministrativo del comune di Reggio Calabria
limitatamente alle frazioni:
Archi Arghillà di Catona Arghillà di Salice Concessa
Arghillà di Villa San Giuseppe Diminniti di Sambatello Orti
Rosati Sambatello San Giovanni di Sambatello
Terreti Vito
in provincia di Reggio Calabria.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Arghillà”
rosso e rosato seguita o meno dal riferimento del vitigno, non deve
essere superiore a:
10,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Arghillà”, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
11,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Arghillà”, all’atto dell’immissione al
consumo devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo
di:
Arghillà rosso 12,00% vol.;
Arghillà rosato 12,00% vol.;
Argilla rosso e rosato novello 11,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Arghillà” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Arghillà” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti
da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |