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Art 1
la denominazione di origine controllata
“Aversa” seguita dal nome del vitigno “Asprinio” è riservata
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Aversa Asprinio” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi, in ambito
aziendale la seguente composizione ampelografica:
“Aversa Asprinio”
Asprinio minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, raccomandati
e/o autorizzati per le rispettive province di Caserta e di
Napoli, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo del
15%.
“Aversa Asprinio spumante”
Asprinio al 100%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a
DOC “Aversa Asprinio” devono essere prodotte nella zona che
comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Aversa Carinaro Casal di Principe
Casaluce Casapesenna Cesa
Frignano Gricignano di Aversa Lusciano
Orta di Atella Parete San Cipriano d’Aversa
San Marcellino Sant’Arpino Succivo
Teverola Trentola – Ducenta Villa di Briano
Villa Literno
In provincia di Caserta
Giugliano Qualiano Sant’Antimo
In provincia di Napoli
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione del vino a DOC “Aversa
Asprinio” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti unicamente quelli allevati in
controspalliera con esclusione dei vigneti ubicati nei
fondovalle e su terreni particolarmente umidi.
In deroga al paragrafo precedente, per salvaguardare la
tipica forma di allevamento ad “alberata aversana”, da
considerarsi bene ambientale e culturale della zona, sono
consentiti gli impianti allevati in forma verticale e
ubicati su terreni sciolti, leggeri, facilmente lavorabili,
profondi, purché con adeguata sistemazione idraulica.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed io sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati nella
zona e comunque atti a non modificare le caratteristiche
dell’uva e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima, nel caso di impianti allevati ad alberata,
non dovrà essere superiore ai:
4 kg di uva per metro quadrato di parete e i 240 kg per
ceppo con un numero massimo di 50 ceppi/ettaro
Nel caso di vigneti specializzati allevati a controspalliera,
la resa massima di uva per ettaro non deve essere superiore
a:
12,00 tonn/ettaro
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i
limiti medesimi sopra stabiliti.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per
le politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e alle
C.C.I.A.A. di Caserta e di Napoli.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a DOC “Aversa Asprinio” un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
10,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del “vino spumante” oppure
provenienti dalle “alberate” dovranno assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di: 9,50% vol.
purché la destinazione ella spumantizzazione o la
provenienza dall’alberata vengano espressamente indicate
nella denuncia annuale delle uve presentata alle competenti
C.C.I.A.A.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all’interno della zona di produzione di cui all’art. 3.
E’ tuttavia facoltà del Ministero per le politiche agricole
e forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, su conforme parere
della regione Campania, consentire che le suddette
operazioni di vinificazione siano effettuate in stabilimenti
siti nel territorio amministrativo delle province di
Caserta, Napoli e Benevento, a condizione che le ditte
interessate che ne fanno richiesta, dimostrino di aver
vinificato, nelle vendemmie precedenti a quella di entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione, vini del
tipo di quelli qui regolamentati.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti o comunque atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Gli eventuali superi sono da classificarsi, se ne hanno le
caratteristiche, fra i vini da tavola, anche ad indicazione
geografica tipica.
Le operazioni di elaborazione del vino a DOC “Aversa
Asprinio spumante”, ossia le pratiche enologiche per la
presa di spuma e la stabilizzazione, devono essere
effettuate in stabilimenti situati nell’ambito del
territorio delimitato nel precedente art. 3 o autorizzati ai
sensi del secondo comma del presente articolo.
Per il solo tipo spumantizzato in autoclave è facoltà del
Ministero per le politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su
conforme parere della regione Campania, consentire per un
periodo di anni dieci a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente disciplinare di produzione (31/07/1993),
che le operazioni sopra indicate siano effettuate in
stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata
nell’art. 3 o autorizzati ai sensi del secondo comma di
questo stesso articolo.
Art 6
I vini a DOC “Aversa Asprinio”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Aversa Asprinio”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
“Aversa Asprinio spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: fine, fragrante, caratteristico;
sapore: secco, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 7,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazione di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Aversa”
tranquillo e spumante, in deroga alle misure stabilite a
titolo generale dagli articoli 1 e 6 del presente
disciplinare può figurare il nome del vitigno “Asprinio”
seguito dalla specificazione di origine “Aversa”, in
caratteri della medesima ampiezza, colorimetria e forma
grafica.
Per il vino a DOC “Aversa” ottenuto dalle uve provenienti
dai vigneti allevati ad “alberata” è obbligatorio indicare
sulla denuncia di produzione delle uve, sui registri e sui
documenti previsti dalla normativa vigente, nonché
nell’etichettatura, la menzione aggiuntiva “alberata o
vigneti ad alberata”.
Nella designazione tale menzione deve essere riportata
immediatamente al di sotto della dicitura “denominazione di
origine controllata”.
Nella designazione e presentazione del vino a DOC “Aversa” è
vietata l’uso di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa
da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, podere,
tenuta, cascina ed altri termini similari, sono consentite
in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal
decreto ministeriale 22/04/1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a DOC
“Aversa” deve figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve, tale indicazione è facoltativa per il
tipo “spumante”.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “Aversa”
vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma degli
articoli 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n. 164.
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