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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Assisi” è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
Assisi bianco
Assisi rosso
Assisi rosso novello
Assisi rosato
Assisi Grechetto
Assisi Cabernet Sauvignon
Assisi Cabernet Sauvignon riserva
Assisi Merlot
Assisi Merlot riserva
Assisi Pinot nero
Assisi Pinot nero riserva
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Assisi”, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti
dai vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
“Assisi bianco”
Trebbiano dal 50 al 70%
Grechetto dal 10 al 30%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un
massimo del 40%.
“Assisi rosso”
“Assisi rosato”
“Assisi novello”
Sangiovese dal 50 al 70%
Merlot dal 10 al 30%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni, a bacca rossa, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un
massimo del 40%.
“Assisi Grechetto”
Grechetto minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni a bacca bianca, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un
massimo del 15%.
“Assisi Cabernet Sauvignon” (anche riserva)
Cabernet Sauvignon minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo
del 15%.
“Assisi Merlot” (anche riserva)
Merlot minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo
del 15%.
“Assisi Pinot nero” (anche riserva)
Pinot nero minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo
del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve del vino a
DOC “Assisi” comprende parte del territorio amministrativo,
a vocazione vitivinicola, dei comuni di:
Assisi Perugina Spello
tutti in provincia di Perugia.
Essa è così delimitata:
a iniziare da Pianello quota 229 in direzione ovest fino
alla località Colonnetta, quota 234, quindi continuando per
la stessa strada si passano le quote 252 e 262, al bivio si
continua sulla destra passando Osteria, quota 254 e 248.
Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il
podere Ravagliano e quota 247 fino al ponte di Rio Piccolo,
quindi si scende lungo il corso del rio, attraversando il
podere Passolacasa a quota 226 fino ad incrociare la strada
che conduce a Osteria a quota 279, lungo la strada
Fabrianese.
Si continua lungo la stessa strada passando il podere
Capeneto, La Maestà, al bivio si segue la direzione
Sant’Egidio fino all’incrocio con la strada in terra che
conduce a Ginestella Vecchia.
Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando
quota 215 fino al Fosso Richiavo, si segue il corso d’acqua
passando le quote 203, 201, 198. fino al podere Casella e
all’incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che
costeggia il podere dell’Ospedale e quota 199, si risale in
direzione Casa Palombaro e Sant’Egidio, quota 248.
All’incrocio si segue la strada asfaltata verso destra,
quota 228, podere Fonte fino al Fosso Macara, quota 207.
Quindi a sinistra, si risale il corso del fosso, quota 209,
al bivio si gira a destra quota 211, si passa Casa Bacchi,
quota 210, si costeggia La Cagnola, fino a raggiungere il
confine amministrativo del comune di Assisi.
Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a
sud passando tra il comune di Bastia e la frazione Santa
Maria degli Angeli attraverso Pozzo Morto, Case Sergiacomi,
Maestà di Verna e si prosegue lungo il confine
amministrativo dei comuni di Assisi e Bastia, in direzione
Costano, fonte San Francesco, quindi sempre lungo il confine
amministrativo in direzione Tor d’Andrea attraversando il
canale del Casino, in direzione Casa Uccelli, Casa Franchi,
attraversando il Torrente Ose, quota 186, Casa Angelini,
Casa Marini, quota 187, podere Spoletini, podere Panbuffetti
in località Fornace, quota 188.
Quindi si entra nel comune di Spello risalendo il torrente
Ose, si attraversa la strada per Cannara e si prosegue fino
al Molinaccio, quota 191 e l’incrocio con la strada per
Limiti, quindi proseguendo in questa direzione si passa
quota 192 e quota 193.
Si attraversa la strada per Spello e si prosegue in
direzione Fonte Zucca, quota 196, 197 dove a destra si
prosegue per quota 199 e Casa della Botte, quote 199 e 202 e
Scuola.
Quindi si prosegue in direzione Cascina Piermarini, quote
205 e 204, torrente Chiona, fino al confine amministrativo
con il comune di Foligno. Quota 208.
Si risale il torrente Chiona lungo il confine amministrativo
tra Spello e Foligno fino ad incrociare la ferrovia, quota
227, quindi si prosegue per la via ferrata in direzione est
per poi risalire nuovamente il confine di comune con
Foligno, quot2 229, 233, casa Antonelli, quota 248, 342 e
Santa Caterina in direzione San Lorenzo Vecchio.
Percorrendo ancora verso nord il confine amministrativo tra
Spello e Foligno si passa quota 510, 410 e 522, casa
Maricolle, quota 498, 578, 580, Monte Ciano, Caprareccia,
quota 624 in prossimità di Fonte Ornello, quota 703 e 694,
Monte Cupacci, quota 791, Casa Ruozzi.
Si prosegue percorrendo il confine amministrativo del comune
di Spello con quello di Valtopina, quota 785, Monte Pasano,
quota 789, 588 e discendendo il fosso delle Santelle, quota
515, 488, 468, 452 e 444 fino all’innesto con il fosso
dell’Anna.
Si risale il fosso dell’Anna sino ad entrare nel comune di
Assisi, percorrendo il confine amministrativo di questo
comune con quello di Valtopina, Monte di Pollo, quota 461,
Castel Vecchio, quota 491.
Lasciando Notiano a sinistra, si prosegue passando quota
583, 526, 586, sempre lungo il confine di comune che passa
tra il Falcione e cascinale Garofano, quota 589, 531, 505 in
prossimità del Rio.
Si risale in confine di Assisi lungo il Rio lasciando le
Silve sulla sinistra, quota 678, 715, si prosegue lasciando
Casa Selvalonga a destra, si risale ancora il confine
comunale, quota 899, 889, Casa il Monte, quota 827, 800, 770
e 763, Bandita Cilleni, quota 771.
Si lascia il confine comunale e si prosegue lungo la strada
per Casa Canonica, quota 795, 781, Casa il Colle, Casa M.
Sabatini, Maestà, quota 769, 775, Casa Papa, quota 792,
Margheritella, Cascinale Montecchiello Catecuccio, quota
790.
Sulla strada provinciale si prosegue in direzione Morano
fino ad incontrare nuovamente il confine amministrativo di
Assisi, il quale viene percorso passando per Monte Mazzolo
dove si prosegue a sinistra passando per quota 611, 594,
735, 703 lasciando Casa Italiani sulla destra, quota 667,
665, 641, le Casaccie, quota 622.
Si prosegue lungo la strada comunale Casa Cesola, quota 592.
Percorrendo ancora il confine amministrativo del comune di
Assisi con quello di Valfabbrica in direzione sud, si passa
quota 416, la Casella, quota 350, la Badia, quota 390.
Sempre lungo il confine comunale di Assisi, si percorre per
un tratto la strada che proviene da Valfabbrica, quota 421,
555, si attraversa il fosso di Capannaccio, quota 375, la
Casicola, e si prosegue lungo il confine comunale in
direzione Casella II, quota 614.
Quindi, ancora lungo il confine di comune, si discende il
fosso Scuro, Casa Palazzetta II, quota 417 e si attraversa
il podere dei Pini, si discende il fosso fino al fiume
Chiasco, discendendo su questo fino alla frazione Pianello
da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini
dell’area di produzione.
Art 4
Le condizi0ni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Assisi” debbono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a
conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche
di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in
terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia
pedecollinare compresa tra i 180 metri e i 550 metri s.l.m.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità
minima non inferiore a 3.000 ceppi/ettaro.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso per non più di due
interventi annui prima dell’invaiatura.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione
dei vini a DOC “Assisi” non deve essere superiore a :
“Assisi Bianco” 12,00 tonnellate/ettaro
“Assisi rosso, novello, rosato” 10,00 tonnellate/ettaro
“Assisi Grechetto” 8,50 tonnellate/ettaro
“Assisi Cabernet Sauvignon”(anche riserva) 10,00
tonnellate/ettaro
“Assisi Merlot” (anche riserva) 10,00 tonnellate/ettaro
“Assisi Pinot nero” (anche riserva) 10,00 tonnellate/ettaro
I titolo alcolometrici volumici naturali minimi delle uve
alla vendemmia devono essere i seguenti:
“Assisi bianco” 10,50% vol.;
“Assisi rosso” 11,50% vol.;
“Assisi rosato” 11,00% vol.;
“Assisi novello” 11,00% vol.;
“Assisi Cabernet Sauvignon” 12,00% vol.;
« Assisi Cabernet Sauvignon riserva » 12,50% vol. ;
« Assisi Merlot » 12,00% vol. ;
“Assisi Merlot riserva” 12,50% vol.;
“Assisi Pinot nero” 12,00% vol.;
“Assisi Pinot nero riserva” 12,50% vol.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini devono essere riportati
nei limiti di cui sopra, fermi restando la resa uva/vino per
i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale
non superi del 20% i limiti medesimi.
La resa massima per ettaro in coltura promiscua, fermi
restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere
superiore al 70%.
Qualora superi questo limite ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei
comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di
cui all’art. 3.
E’ consentito che dette operazioni siano effettuate nel
territorio dei comuni limitrofi da parte di ditte che ne
facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni,
precedenti alla data del decreto di riconoscimento della DOC
”Assisi” hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine
interessate.
L’imbottigliamento deve essere effettuato all’interno della
provincia di Perugia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire
ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini a DOC “Assisi Cabernet Sauvignon, Assisi Merlot e
Assisi Pinot nero”, se sottoposti ad un periodo di
invecchiamento non inferiore a: 24 mesi a decorrere dal 1°
Novembre dell’anno di produzione delle uve di cui almeno 12
mesi in botti di legno e 3 mesi di affinamento in bottiglia
possono portare la qualificazione: riserva.
Art 6
I vini a denominazione di origine
controllata “Assisi” all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Assisi Grechetto”
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, leggermente amarognolo, fruttato,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Assisi bianco”
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Assisi rosso”
colore: rosso rubino;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Assisi rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Assisi novello”
colore: rosso rubino con sfumature violacee;
profumo: fruttato, persistente;
sapore: asciutto, armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Assisi Cabernet Sauvignon”
colore : rosso rubino intenso tendente al granata ;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso, persistente e
vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00% vol.;
“Assisi Cabernet Sauvignon riserva”
colore: rosso rubino intenso tendente al granata;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, armonico, persistente, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
“Assisi Merlot”
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi violacei;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto m8inimo: 24,00 g/l;
“Assisi Merlot riserva”
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi tendenti al
granata;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico, intenso e
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
“Assisi Pinot nero”
colore: rosso granata tendente al porpora;
profumo: caratteristico, tipico del vitigno, intenso,
persistente;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
“Assisi Pinot nero riserva”
colore: rosso granata tendente al porpora;
profumo: caratteristico del vitigno, intenso e persistente;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i
vini di cui al presente disciplinare, i limiti sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata
“Assisi” è vietata l’aggiunte di qualsiasi qualificazione
diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi
compresi gli aggettivi; extra, fine, scelto, superiore,
riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni. Frazioni,
aree, fattorie, zone e località comprese nella zona di
produzione delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali,
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, purché elencate nel
disciplinare.
Art 8
Sulle bottiglie contenenti i vini di cui
all’art. 1 del presente disciplinare di produzione, deve
figurare l’annata di produzione delle uve.
Tutti i vini a DOC “Assisi”, qualora confezionati, devono
essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità
compresa tra 0,187 e 3,000 litri, e chiusi con tappo di
sughero raso bocca, per i recipienti di capacità inferiore a
0,250 litri è permesso l’uso del tappo a vite.
I recipienti contenenti vini a DOC “Assisi”, di cui al
presente comma, devono essere, per quanto riguarda
l’abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un
vino di pregio. |