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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
ATESINO
IGT |
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ATESINO
I.G.T.
D. M. 22/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Atesino”, accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare
di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art 2
La IGT “Atesino” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
rosso
rosso frizzante
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini della IGT “Atesino” bianchi, devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno più vitigni raccomandati e/o autorizzati
relativamente per la provincia di Trento, ad esclusione del
vitigno: Moscato giallo.
I vini della IGT “Atesino” rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno più vitigni raccomandati e/o autorizzati
relativamente per la provincia di Trento, ad esclusione del
vitigno: Moscato rosa.
La IGT “Atesino”, con la specificazione di uno dei seguenti
vitigni o relativo sinonimo:
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Lagrein
Marzemino
Merlot
Moscato rosa
Pinot nero
Rebo
Schiava
Teroldego
Pinot Meunier
Negrara
Pavana
Chardonnay
Moscato giallo
Muller Thurgau
Nosiola
Pinot bianco
Pinot grigio
Riesling renano
Riesling italico
Sylvaner verde
Traminer aromatico
Veltliner
Bianchetta trevigiana
Incrocio Manzoni 6.0.13
Kerner
Sauvignon
Trebbiano toscano
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti
composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal
corrispondente vitigno.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Trento,
fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Atesino” con la specificazione di uno dei
vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante e limitatamente ai vitigni a
bacca rossa alla tipologia novello.
I vini ad IGT “Atesino novello” devono essere ottenuti da
uve provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la
seguente composizione ampelografica:
Teroldego e/ o Lagrein minimo 60%
Schiava per la restante parte.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Atesino”
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Ala Albiano Aldeno Arco
Avio Besenello Bleggio Inferiore Bleggio Superiore
Borgo Valsugana Brentonico Calavino Caldonazzo
Calliano Carzano Castelnuovo Cavedine
Cembra Cimego Cimone Civezzano
Condino Daone Dorsino Drena
Dro Faedo Faver Fiavé
Garniga Giovo Isera Ivano Fracena
Lasino Lavis Levico Lisignano
Mezzocorona Mezzolombardo Mori Nago – Torbole
Nave San Rocco Nogaredo Nomi Novaledo
Ospedaletto Padergnone Pergine Pomarlo
Riva del Garda Roncegno Rovere della Luna Rovereto
S. Michele all’Adige Scurelle Segonzano Spera
Stenico Storo Strigno Telve
Telve di Sopra Tenna Tenno Terlago
Terragnolo Ton Trambileno Trento
Valda Vallarsa Vezzano Vigolo
Vattaro Villa Agnedo Villa Lagarina Volano
Zambina
in provincia di Trento.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Atesino” bianco, rosso e rosato, non deve essere
superiore a:
19,50 tonnellate/ettaro
I vini ad IGT “Atesino” con la specificazione del vitigno,
non deve essere superiore ai limiti di seguito riportati:
Atesino Cabernet Franc 16,00 tonnellate/ettaro
Atesino Cabernet Sauvignon 16,00 tonnellate/ettaro
Atesino Lagrein 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Marzemino 17,00 tonnellate/ettaro
Atesino Merlot 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Moscato rosa 12,00 tonnellate/ettaro
Atesino Pinot nero 16,00 tonnellate/ettaro
Atesino Rebo 17,00 tonnellate/ettaro
Atesino Schiava 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Teroldego 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Pinot Meunier 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Negrara 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Pavana 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Chardonnay 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Moscato giallo 16,00 tonnellate/ettaro
Atesino Muller Thurgau 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Nosiola 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Pinot bianco 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino pinot grigio 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Riesling renano 18,00 tonnellate/ettaro
Atesino Riesling italico 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Sylaner verde 18,00 tonnellate/ettaro
Atesino Traminer aromatico 18,00 tonnellate/ettaro
Atesino Veltliner 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Bianchetta trevigiana 19,50 tonnellate/ettaro
Atesino Incrocio Manzoni 6.0.13 18,00 tonnellate/ettaro
Atesino Kerner 18,00 tonnellate/ettaro
Atesino Sauvignon 18,00 tonnellate/ettaro
Atesino Trebbiano toscano 19,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Atesino”
seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono
assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
8,50% vol. per tutti i vini
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Atesino
rosato” devono essere vinificate in bianco.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Atesino”, anche con la
specificazione del vitigno, all’atto dell’immisssione al
consumo, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di:
Atesino bianco 10,00% vol.;
Atesino rosso 10,00% vol.;
Atesino novello 11,00% vol.;
Atesino rosato 10,00% vol.;
Atesino frizzante 10,00% vol.;
Atesino Moscato giallo frizzante 9,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Atesino” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e
similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Atesino” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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