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Art 1
La denominazione di origine controllata “Atina” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti
tipologie:
Atina rosso
Atina rosso riserva
Atina Cabernet
Atina Cabernet riserva.
Art 2
I vini di cui all’art 1 devono essere ottenuti da uve
prodotte dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica:
Atina rosso:
Cabernet Sauvignon minimo 50%
Syrah minimo 10%
Merlot minimo 10%
Cabernet Franc minimo 10%
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo
del 20%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Frosinone.
Atina Cabernet:
Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo
del 15%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Frosinone.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei
vini a DOC “Atina” ricade nella provincia di Frosinone e comprende i
terreni vocati alla qualità di tutto o in parte il territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Atina Gallinaro Belmonte Castello
Picinisco Sant’Elia Fiumerapido Alvito
Villa Latina San Donato Valcomino Vicalvi
Casalattico Casalvieri Settefrati
Tale zona è così delimitata:
partendo dal fiume Melfa in territorio di Picinisco alla località
Molino Bartolomucci si passa nella parte basale del costone
meridionale del Colle Zappitto includendo tutta la collina
dell’Antica fino al fondovalle del rio Valle Pecorina, già
territorio di Settefrati.
Da questo punto il limite dell’area tira diritto lungo la cresta
collinare di San Martino fino al Colle della Torre, quindi aggira lo
stesso colle fino ad intercettare la strada provinciale di accesso a
Settefrati nell’area di attraversamento del torrente Tellini.
Procedendo oltre, il limite segue la strada provinciale includendo
tutta la regione pedemontana che si estende a valle della stessa
strada, fino al bivio con la ex strada statale n. 509 alla località
Molino in territorio di Gallinaro.
L’area di interesse in questo tratto viene quindi delimitata da
quest’ultima arteria viaria fino alla località Valanziera includendo
tutto il settore ad occidente del Ponte di Tolle.
Dalla croce di Valanziera il limite si getta a valle della ex 509 ed
inizia a seguire la curva di livello di 600 metri , nella regione
pedemontana di San Donato Val di Comino, tirando
diritto verso il Colle Arceto fino al fosso Vagnaro; qui il limite
segue per un tratto l’incisione, quindi piega versa il rio Malafede
fino a raggiungere la località San Fedele.
Dall’area della Fonte torna ad assumere una direzione
grossolanamente meridiana fino al Colle Castagneto, dove segue per
un tratto il corso del rio Mollo includendo tutta l’area in sinistra
dell’alveo; poco a monte dell’incisione di Monticchio si riallinea
con il margine settentrionale dell’area collinare di Alvito passando
a nord delle Case Mazzenga.
Da qui l’area comprende tutto il settore pedemontano a valle della
strada provinciale di accesso ovest del centro abitato di Alvito
fino al Collicillo, dove si entra in territorio di Vicalvi;
quest’ultimo comune è compreso con tutta l’area che si estende a
mezzaluna intorno alla rocca su cui sorge il centro storico,
comprendendo la Maschiura.
Dalla citata località il limite segue il confine territoriale con
Posta Fibreno fino quasi all’area delle cave di sabbia, alla base
del versante calcareo dolomitico del Castello; una sottile lingua di
territorio collega quindi la regione a cavallo del convento di San
Francesco e della strada a scorrimento veloce Sora – Cassino, fino
al settore pedemontano a nord della strada statale n. 627 della
Vandra (località Mortale).
Dalla località Borgo il limite esclude tutta l’area della piana a
sud di Tiravento fino a reintercettare il rio Valle Mozza; quindi
inizia a seguire l’alveo e dopo un breve tratto si dirige verso il
rio Noceto allineandosi con esso fino al confine di Vicalvi.
Dal confine comunale il limite si prolunga verso sud – ovest ed
attraversa la strada statale 627 della Vandra poco a nord del bivio
con la strada provinciale di accesso a Roselli; da qui tira verso la
località Pettella dove inizia a seguire il confine comunale tra
Casalvieri e Vicalvi fino al Colle Frangula, quindi piega seguendo
la strada che conduce al Colle Zuercia ed a Purgatorio.
A valle del nucleo abitato di Purgatorio il limite segue la strada
per Casalvieri, comprendendo tutto il settore presente ad oriente
fino alla località Scioca, quindi si dirige verso Colle Resignoli
abbracciando il Colle Marragone e tutto l’ambito collinare che si
estende fino alle Case di Togna.
Da Togna il limite si allinea in direzione parallela correndo alla
base de Il Monte, fino al centro abitato di Casalvieri, dove
reintercetta la strada provinciale per Purgatorio seguendola fino a
Pistillo.
Da Pistillo il limite assume direzione sud – est tagliando
trasversalmente la strada provinciale per Roselli e piegando
ulteriormente verso sud per un breve tratto fino alla strada
provinciale Roccasecca – Isernia, quindi si allinea con quest’ultima
fino ai versanti meridionali del Colle Bandera dove punta a sud,
attraversando il Melfa e raggiungendo Casalattico.
Alle falde del centro abitato di Casalattico inizia a seguire la
strada di accesso includendo tutto il settore presente nella valle
di essa, fino al cimitero comunale; da qui il limite corre lungo la
curva di livello dei 400 metri fino all’incisione che sfocia
nell’area di Sant’Andrea, seguendola per poco e quindi allineandosi
alla curva di livello dei 450 metri fino al confine con Atina
segnato dal vallone Grotta dell’Orso.
L’area è quindi delimitata dall’andamento dei versanti occidentali
del monte Cicuto fino alla località Macchia, ruota intorno al
cocuzzolo de La Serra fino ad intercettare nuovamente il corso del
Melfa in corrispondenza di un’ampia ansa; il limite segue l’ansa
stessa, quindi si allinea con il versante nord – orientale del Monte
Cicuto, tira diritto a sud – est parallelamente alla strada di
scorrimento veloce Sora – Cassino fino all’area di Capo di China,
quindi scende di quota a valle della Vaccareccia in territorio di
Belmonte Castello.
Da qui il limite della zona dirige verso sud – sud – est correndo a
valle del versante su cui sorge il centro abitato fino alla località
Olivella, taglia verso Santo Ianni ed assume la direzione meridiana
fino ad intercettare il corso del fiume Rapido nei pressi di
Sant’Elia.
Il limite passa quindi a monte del centro storico includendo tutta
l’area de La Creta fino ad incontrare la via di accesso sud
all’abitato, si estende a valle di essa includendo l’area di San
Sebastiano, quindi si allinea con la curva di livello dei 70 metri
comprendendo tutto il territorio a monte di questa.
A sud della masseria Chiusanuova il limite piega verso oriente,
dirigendosi verso la fontana Pisciarello, dove inizia a seguire il
confine con il territorio di Cassino fino all’area de La Gagliarda;
quindi torna su se stesso includendo il settore intorno a Portella e
quello a sud della Serra dell’Obaco.
Da qui il limite corre lungo la via di collegamento tra Sant’Elia e
Vallerotonda, scendendo a valle fino alla Creta; prosegue verso nord
fino all’area della Croce, si allinea lungo l’incisione che discende
da Valleluce e la segue fino al Molino di Campo Primo.
In corrispondenza di tale località si allinea con il costone sud –
orientale di Monte Cifalco quindi piega nuovamente verso meridione
includendo l’area de Il Lago, Vallecorta e Le Vigne.
Verso valle segue l’andamento del settore pedemontano del Colle
Palumbo, dirige a nord – ovest verso Casalucense dove comprende una
lingua di territorio a monte della suddetta località; da qui aggira
i costoni di Monte Cierro, rientra in parte verso le Case Loreto
abbracciando tutta la regione a valle delle Cisternuole.
Si spinge fino all’area della Fossa della Chiesa includendo tutto il
settore pedemontano sud – occidentale del Monte Morrone fino
all’area a valle di San Venditto, rientra verso Cancello e si
allinea con la vecchia strada provinciale di accesso al centro
storico di Atina.
Da Atina superiore aggira il centro storico, l’area de Il Colle,
prende tutta la regione pedemontana della Veduta e di Piè delle
Piagge, allineandosi con la parte basale del versante anche in
territorio di Villa Latina fino all’area dei Pacitti.
Da quest’ultima località il limite passa a valle dei Colozzi e del
Colle Pagliaia, poco a monte del cimitero comunale di Villa Latina
dove include tutta l’area di Fusco, del Colle Santo ed una stretta
lingua di terreno fino alle Case Caposecco.
Il limite si dirige quindi a nord passando per il Colle Cavicchio
fino alla località Fontana dei Bagni dove segue il tracciato della
strada statale n. 627 della Vandra.
All’altezza di Vallegrande il limite si spinge oltre la citata
strada, includendo la località Pelino; quindi riattraversa la via
della Vandra, taglia il corso del torrente Mollarino ed entra in
territorio di Picinisco allineandosi alla strada comunale che
conduce a Colleruta.
Dalla suddetta località piega verso nord – nord – est passando alla
base del Monte Cuculo, a valle delle case di Caccia tirando diritto
verso il cimitero comunale di Picinisco, quindi si getta nel vallone
che si apre a nord fino a chiudersi al Molino Bartolomucci.
Art 4
Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Atina” devono essere quelle normali della
zona e atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche di qualità.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per la
produzione della denominazione di cui si tratta e comunque situati
ad un’altitudine compresa tra i 70 e i 600 metri s.l.m.
Sono da escludersi i terreni eccessivamente umidi o
insufficientemente soleggiati e, in particolare quelli ubicati nelle
zone alluvionali in corrispondenza dei fiumi Melfa e Mollarino e
quelli ubicati in zone collinari superiori ai 600 metri s.l.m.
Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro di
vigneto in cotura specializzata non deve essere inferiore a:
3.400 ceppi/ettaro
I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli
generalmente usati nella zona: a spalliera o controspalliera.
Sono escluse le forme espanse.
La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della
vite, deve essere corta, media o lunga.
E’ vietata ogni pratica di potatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata non devono essere superiori a:
Atina rosso 10,00 tonnellate/ettaro
Atina rosso riserva 10,00 tonnellate/ettaro
Atina Cabernet 8,00 tonnellate/ettaro
Atina Cabernet riserva 8,00 tonnellate/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Atina” devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Atina rosso 11,50%
Atina rosso riserva 12,00%
Atina Cabernet 11,50%
Atina Cabernet riserva 12,00%
Art 5
Le operazioni di vinificazione dei vini di cui
all’art 1, ivi compreso l’invecchiamento obbligatorio devono essere
effettuate nell’ambito dei territori amministrativi dei comuni in
cui ricade, in tutto o in parte, la zona di produzione delle uve di
cui all’art 3.
Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini a DOC
“Atina” le loro peculiari caratteristiche.
In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano
effettuate in cantine situate nell’ambito della provincia di
Frosinone e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla
produzione dei vini di cui all’art 1.
E’ consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in
cantine situate fuori della zona di produzione delle uve se
producevano vini con uve della zona di produzione di cui all’art 1
prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
Le deroghe come sopra previste sono concesse dal Ministero delle
politiche agricole e forestali – Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Lazio e comunicate
all’Ispettorato repressione frodi e alla competetene C.C.I.A.A.
E’ consentita la correzione dei mosti e dei vini di cui all’art 1
nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti
concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all’albo della
stessa denominazione di origine controllata oppure con mosti
concentrati e rettificati o a mezzo di concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
E’ ammessa la colmatura dei vini di cui all’art 1, in corso di
invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione di origine controllata, di uguale colore e varietà di
vite ma non soggetti ad invecchiamento obbligatorio, per non oltre
il 10% per la complessiva durata dell’invecchiamento.
La resa massima dell’uva in vino, compresa l’eventuale aggiunta
correttiva e la produzione massima di vino per ettaro sono le
seguenti:
Atina rosso/rosso riserva 70% 70,00 ettolitri/ettaro
Atina Cabernet/Cabernet riserva 70% 56,00 ettolitri/ettaro
Qualora la resa uva/vino superi i limiti sopra indicati ma non il
75%, anche se la produzione resta al di sotto del massimo
consentito, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di
origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo minimo di
invecchiamento:
Atina rosso riserva due anni di cui almeno sei mesi in legno
Atina Cabernet riserva due anni di cui almeno sei mesi in legno
Il periodo di invecchiamento decorre dal
1° Novembre dell’anno di produzione delle uve
Ai sensi dell’art 7, comma 7 della legge n. 164 del 10/02/1992, per
ciascuna superficie vitata, iscritta separatamente all’Albo dei
vigneti della DOC “Atina” è consentita la scelta vendemmiale.
Art 6
I vini di cui all’art 1 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Atina rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico lievemente erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Atina Cabernet:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: fruttato, erbaceo, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, erbaceo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo;: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Atina rosso riserva:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: etereo, intenso, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Atina Cabernet riserva:
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: etereo, complesso, elegante, gradevolmente erbaceo;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, ove
consentita, il sapore dei vini può rilevare lieve percezione di
legno.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella etichettatura, designazione e presentazione
dei vini di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie e nazionali, oltre alle menzioni tradizionali, cioè
quelle del colore, della varietà della vite, del modo di
elaborazione ed altre, purché pertinenti ai vini di cui all’art 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unità amministrative, frazioni, aree, zone e località, dalle quali
provengono le uve è consentito soltanto in conformità al disposto
del decreto ministeriale 22/Aprile/1992.
Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono
essere riportate nell’etichettatura soltanto in caratteri
tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la
denominazione di origine controllata del vino, salve le norme
generali più restrittive.
La menzione “riserva” è consentita per le tipologie “rosso e
Cabernet”, alle condizioni previste all’art 5 del presente
disciplinare di produzione, purché le relative partite siano
specificate nella dichiarazione del raccolto come destinate a
“riserva”.
Nell’etichettatura dei vini, di cui all’art 1, l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria.
Art 8
I vini di cui all’art 1 possono essere immessi al
consumo soltanto in recipienti di vetro aventi un volume nominale
compreso tra 0,200 e 3,000 litri.
Qualora i vini di cui all’art 1 sono confezionati in bottiglie di
contenuto nominale compreso tra 0,375 e 3,000 litri è obbligatorio
l’uso del tappo di sughero raso bocca salvo che per le bottiglie
fino a 0,375 litri per le quali è previsto l’uso del tappo a vite.
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