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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bagnoli di Sopra o
Bagnoli” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art 2
La DOC « Bagnoli di Sopra o Bagnoli » senza
altra qualificazione, tranne la menzione facoltativa
“rosso”, è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve
provenienti dai vitigni delle varietà presenti in ambito
aziendale nelle seguenti proporzioni:
Merlot dal 15 al 60%
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmènere minimo
15%
Raboso Piave e/o Raboso Veronese minimo 15%
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, purché
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non
superiore al 10% del totale delle viti.
La DOC “Bagnoli di Sopra o Bagnoli” accompagnata
obbligatoriamente con la specificazione tipologica “Rosato”,
è riservata al vino rosato ottenuto dalle uve provenienti
dai vitigni delle varietà presenti in ambito aziendale nelle
seguenti proporzioni:
Raboso Piave e/o Raboso Veronese minimo 50%
Merlot massimo 40%
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni, non aromatici, a bacca rossa, raccomandati
e/o autorizzati per la provincia di Padova, presenti in
ambito aziendale nella misura non superiore al 10% del
totale delle viti.
La DOC “Bagnoli di Sopra o Bagnoli” accompagnata
obbligatoriamente con la specificazione tipologica “Bianco”,
è riservata al vino bianco ottenuto dalle uve provenienti
dai vitigni delle varietà presenti un ambito aziendale nelle
seguenti proporzioni:
Chardonnay minimo 30%
Tocai friulano e/o Sauvignon minimo 20%
Raboso Piave e/o Raboso veronese (vinificati in bianco)
minimo 10%
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni a bacca bianca, non aromatici, purché
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura massima
del 10% del totale delle viti.
La DOC “Bagnoli di Sopra o Bagnoli” con la specificazione
tipologica “spumante”, deve essere impiegata per designare
vini spumanti bianchi e rosati ottenuti da cuvées di mosti o
vini, di uve provenienti dai vitigni delle varietà presenti
in ambito aziendale nelle seguenti proporzioni:
Chardonnay minimo 20%
Raboso Piave e/o Raboso veronese minimo 40%
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni, non aromatici, purché raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Padova, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 10%
del totale delle viti
La DOC “Bagnoli di Sopra o Bagnoli” accompagnata con la
menzione tradizionale “Friularo”, è riservata al vino rosso
ottenuto dalle uve del vitigno:
Raboso Piave minimo 90%
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, purché
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non
superiore al 10% del totale delle viti.
La DOC “Bagnoli di Sopra o Bagnoli” accompagnata dalla
specificazione tipologica “passito”, è riservata al vino
rosso ottenuto esclusivamente dalle uve, appassite in
vigneto e/o fruttaio delle varietà:
Raboso Piave e/o Raboso veronese minimo 70%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve di
altri vitigni, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Padova, nella misura massima del 30%
La DOC “Bagnoli di Sopra o Bagnoli” accompagnata dalla
menzione della tipologia di vitigno, è riservata ai vini
rossi ottenuti dai seguenti vitigni:
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Cabernet”
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmènere minimo
85%
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Merlot”
Merlot minimo 85%
Possono inoltre concorrere, da sole o congiuntamente, le uve
di altri vitigni, a frutto rosso, non aromatici, purché
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Padova,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non
superiore al 15% del totale delle viti.
Art 3
La zona di produzione del vini a DOC “Bagnoli di Sopra o
Bagnoli” comprende l’intero territorio dei comuni di:
Agna Arre Bagnoli di Sopra
Battaglia Terme Bovolenta Candiana
Carrara San Giorgio Carrara Santo Stefano Cartura
Conselve Monselice Pernumia
San Pietro Viminario Terrassa Tribuno
Tutti in provincia di Padova
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a
d.o.c. “Bagnoli di Sopra o Bagnoli”
Designabili con la menzione “Classico” interessa l’intero
territorio del comune di:
Bagnoli di Sopra
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.
2, devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini
dell’iscrizione all’Albo dei vigneti di cui alla presente
denominazione, unicamente i vigneti ubicati in terreni di
origine sedimentaria – alluvionale, di medio impasto,
tendenti allo sciolto, anche con presenza di concrezioni
calcaree.
Sono assolutamente da escludere, invece, i vigenti ubicati
in terreni ricchi di sostanza organica e quelli in terreni
umidi o freschi, di risorgiva o soggetti ad allagamenti.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini: i nuovi impianti dovranno avere n minimo di 1.800
ceppi/ettaro.
Sono ammesse le forme a controspalliera semplice e doppia, e
sono vietate invece, le forme di allevamento espanse.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini di cui all’art. 2 ed i rispettivi titoli
alcolometrici volumici naturali minimi, prima
dell’appassimento, devono essere i seguenti:
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli rosso” 14,00 tonn./ettaro 10,00%
vol.
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli rosato” 14,00 tonn./ettaro 9,50%
vol.
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli bianco” 14,00 tonn/ettaro 9,50%
vol.
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli spumante” 14,00 tonn./ettaro
9,00% vol.
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Friularo” 12,00 tonn./ettaro
9,50% vol.
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Cabernet” 13,00 tonn./ettaro
10,00% vol.
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Merlot” 14,00 tonn./ettaro
10,50% vol.
In deroga a quanto previsto al comma precedente le uve delle
varietà:
Raboso Piave e Raboso veronese destinate a produrre la
tipologia “rosso” devono presentare al momento della
raccolta un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
9,50% vol.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura
specializzata destinate a produrre i vini di cui all’art. 3
secondo comma, “Classico”, devono essere rispettivamente:
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Classico rosso” 13,00 tonn./ettaro
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Classico rosato” 13,00 tonn./ettaro
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Classico bianco” 13,00 tonn./ettaro
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Classico Friularo” 11,00 tonn./ettaro
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Classico Cabernet” 12,00 tonn./ettaro
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Classico Merlot” 13,00 tonn./ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la
produzione per ettaro in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalle viti.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde
il diritto alla d.o.c. “Bagnoli di Sopra o Bagnoli”.
La regione Veneto, con proprio provvedimento, sentite ler
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla C.C.I.A.A.
di Padova.
E’ consentita la tradizionale pratica di appassimento delle
uve di Raboso Piave e Raboso veronese, in fruttaio e/o in
vigneto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi
compresa la conservazione per l’appassimento delle uve,
l’invecchiamento e l’affinamento in bottiglia, laddove
obbligatori, devono aver luogo all’interno della zona di
produzione delimitata dall’art. 3.
Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa
istruttoria della regione Veneto, in cantine aziendali od
associate site in comune di Cona, sempreché all’atto
dell’approvazione del
presente disciplinare dimostrino di vinificare
tradizionalmente le uve provenienti dai vigneti di propria
pertinenza idonee a produrre i vini di cui alla presente
denominazione.
La spumantizzazione può essere effettuata in tutto il
territorio della regione Veneto.
E’ consentito l’arricchimento alle condizioni stabilite
dalle norme comunitarie e nazionali, fermi restando i limiti
massimi di resa delle uve in vino di cui al presente
articolo.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti e comunque atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
La tipologia “passito” della DOC “Bagnoli di Sopra o
Bagnoli” è ottenuta attraverso un appassimento naturale
delle uve sulle viti o in locali idonei. Tale tipologia non
potrà essere immessa al consumo prima di un periodo di
maturazione ed affinamento di almeno:
due anni in botti di rovere
a decorrere dal 31 dicembre dell’annata di produzione delle
uve
Durante questo periodo, che precede la messa in bottiglia,
il vino può compiere una fermentazione lenta che si attenua
nei mesi freddi.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia “passito” la resa massima dell’uva fresca
in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere
superiore al 45%.
Art 6
I vini di cui all’art. 2 all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli rosso”
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granata con
l’età;
profumo: vinoso, piuttosto intenso, gradevole;
sapore: asciutto, intenso, vellutato ed armonico:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli rosato”
colore: rosato tendente al rubino, vivace;
profumo: leggermente vinoso, gradevole;
sapore: asciutto o leggermente amabile, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto o amabile, fine, sapido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l:
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Cabernet”
colore: rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone o al
granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico, più o meno intenso se
invecchiato;
sapore: asciutto, pieno, talora erbaceo, equilibrato,
tannico, di
corpo, austero e vellutato se invecchiato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Merlot”
colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato con
l’età;
profumo: intenso, fruttato, un po’ erbaceo, caratteristico,
gradevole;
sapore: asciutto, morbido, giustamente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Friularo”
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Friularo vendemmia tardiva”
colore: rosso rubino carico, tendente al granata con l’età;
profumo: vinoso, marcato, tipico, con sentori di marasca e
di
violetta con l’invecchiamento;
sapore: asciutto, austero, sapido, giustamente tannico,
leggermente
acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 19,0 g/l;
“Bagnoli di sopra o Bagnoli spumante”
spuma: vivace, fine;
perlate: fine, regolare, persistente;
colore: giallo paglierino tenue;
profumo: gradevole, caratteristico, fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli spumante rosato”
spuma: vivace, fine;
perlate: fine, regolare, persistente;
colore: rosato tendente al rubino delicato;
profumo: lievemente vinoso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, fresco a volte leggermente amabile,
armonico,
gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli passito”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata
se
invecchiato;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: amabile, vellutato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto i limiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7
La qualificazione “Classico” è riservata ai vini di cui
all’art. 2 ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti della
zona di produzione originaria più antica che comprende il
territorio del comune di Bagnoli di Sopra.
Nella designazione dei vini di cui all’art. 2 può essere
utilizzata la menzione “vigna” ai sensi del comma £
dell’art. 6 della Legge 10/2/1992, n. 164, a condizione che
sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa
superficie sia distintamente specificata nell’Albo dei
vigneti, che la conservazione delle uve per l’appassimento,
la vinificazione e la conservazione del vino avvenga
separatamente e che tale menzione, seguita dal toponimo,
venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri e nei documenti di accompagnamento.
La qualificazione aggiuntiva “riserva” può essere utilizzata
dai seguenti vini a d.o.c.:
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli rosso”
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Cabernet”
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Merlot”
“Bagnoli di Sopra o Bagnoli Friularo”
immessi al consumo dopo un periodo minimo d’invecchiamento
non inferiore a:
due anni, di cui almeno uno in botte di legno
con decorrenza dal 1° novembre dell’annata di produzione
delle uve.
La menzione “Vendemmia Tardiva” è riservata esclusivamente
al vino a d.o.c. “Bagnoli di Sopra o Bagnoli Friularo”
prodotto con almeno il 60% delle uve raccolte e vinificate,
come tradizione, dopo l’estate di San Martino (11 novembre).
E’ vietato usare assieme alla d.o.c. “Bagnoli di Sopra o
Bagnoli” qualsiasi specificazione e qualificazione
aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, selezionato e similari.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini di cui
al presente disciplinare designati con le menzioni
aggiuntive:
“Classico”
“Riserva”
“Vendemmia tardiva”
deve figurare obbligatoriamente l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano
significato laudativo e non siano idonei a trarre in inganno
l’acquirente, nonché l’indicazione dei nomi di aziende e di
vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto.
Art 8
Tutti i vini della DOC “Bagnoli di Sopra o
Bagnoli” se confezionati in recipienti fino a litri cinque,
devono essere immessi al consumo obbligatoriamente in
bottiglie di vetro, sono vietate chiusure a strappo o
corona.
Per la tipologia “passito” e le specificazioni “riserva” e
“classico” è obbligatorio in ogni caso l’uso del tappo di
sughero, tuttavia per le confezioni di contenuto fino a
litri 0,250 è ammesso l’uso del tappo a vite.
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