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Art 1
La denominazione di origine controllata “Barco
Reale di Carmignano” o “Rosato di Carmignano” o “Vin Santo di
Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano occhio di pernice” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” e
“Vin Santo di Carmignano occhio di pernice” può essere integrata
dalla specificazione “riserva”.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Barco
Reale di Carmignano” o “rosato di Carmignano” o “Vin Santo di
Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano occhio di pernice” e/o
riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai
vigneti aventi, nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
“Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di Carmignano”
Sangiovese minimo 50%
Canaiolo nero fino al 20%
Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente dal 10
al 20%
Trebbiano toscano, Canaiolo bianco e Malvasia da soli o
congiuntamente fino al massimo del 10%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Prato, fino ad un massimo del 10%.
“Vin Santo di Carmignano”
Trebbiano toscano e Malvasia bianca lunga, da soli o congiuntamente
minimo 75%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Prato fino ad un massimo del 25%.
“Vin Santo di Carmignano occhio di pernice”
Sangiovese minimo 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa o bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Prato, fino ad un massimo del 50%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata di cui all’art 1, devono essere
prodotte nei terreni collinari all’interno del territorio
amministratvo dei comuni di:
Carmignano Poggio a Caiano
In provincia di Prato.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1, devono essere
atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche
caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’albo di cui all’art. 15 della legge n. 164 del 10/02/1992,
unicamente i vigneti collinari di giacitura e orientamento adatti, i
cui terreni, situati ad un’altitudine non superiore ai 400 metri,
siano derivati da calcari marnosi di tipo alberese, scisti argillosi
e arenarie.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura
devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi.
I nuovi impianti e i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300
ceppi/ettaro e la produzione media per ceppo non deve superare i
3,500 kg.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’albo della denominazione
di origine controllata “Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di
Carmignano” possono essere destinate alla produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Vin Santo di Carmignano” e
“Vin Santo di Carmignano occhio di pernice” qualora i produttori
interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia
annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.
Le uve provenienti dai vigneti iscritti all’albo della DOCG
“Carmignano” possono essere destinate alla produzione dei vini a DOC
“Vin Santo di Carmignano” o “Vin Santo di Carmignano occhio di
pernice” qualora i produttori interessati optino in tutto o in parte
per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve e del
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve
essere superiore a:
10,00 tonn./ettaro
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a d.o.c. di cui all’art. 1,
devono essere riportati nel limite di cui sopra, purché la
produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo
La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto
alla denominazione di origine controllata. Oltre tale limite decade
il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il
prodotto.
Fermi restando i limiti di cui sopra indicati, la produzione ad
ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a
quella specializzata, in rapporto al numero delle piante e alla
produzione per ceppo.
Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini di cui all’art 2, un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo:di:
10,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vivificazione, di conservazione,
di invecchiamento e di imbottigliamento dei vini di cui all’art. 2
devono essere effettuate nell’intero territorio amministrativo dei
comuni di cui all’art. 3.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70% per i vini “Barco Reale di Carmignano e rosato di Carmignano” e
al 35% sull’uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino)
per le tipologie “Vin Santo e/o riserva”.
Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata
di cui all’art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
I vini a DOC “Barco Reale di Carmignano e Rosato di carmignano”
possono essere ottenuti dalle uve del DOCG “Carmignano” per scelta
vendemmiale e, limitativamente al “Barco Reale di Carmignano” per
scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio
del vino a DOCG “Carmignano”.
Nella vinificazione delle tipologie “Vin Santo” sono ammesse
soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua
peculiare caratteristica.
In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede
quanto segue:
L’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° Dicembre
dell’anno di raccolta
e non oltre il 31 Marzo dell’anno successivo;
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa
anche la disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al
26,60%
La conservazione e l’invecchiamento del “Vin Santo di Carmignano”
deve avvenire in recipienti di legno “caratelli” di capacità non
superiore ai 300 litri.
L’immissione al consumo delle tipologie “Vin Santo” non può avvenire
prima del 1° Novembre del terzo anno successivo a quello di
produzione delle uve.
L’immissione al consumo della specificazione “riserva” non può
avvenire prima del: 1° Novembre del quarto anno successivo a quello
di produzione delle uve.
Al termine del periodo di invecchiamento i prodotti devono avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo minimo di:
16,00% vol.
Art 6
Il vino a denominazione di origine controllata
“Barco Reale di Carmignano” all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rubino vivace, brillante;
profumo: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale del vino: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
Il vino a denominazione di origine controllata “Rosato di Carmignano”
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosato più o meno carico, a volte con riflessi rubino;
profumo: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00 vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di
Carmignano” anche nella tipologia “riserva”, all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal giallo paglierino, al dorato, all’ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: da secco ad amabile, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
alcol svolto minimo per il tipo secco: 13,00% vol.;
alcol potenziale da svolgere per il tipo secco, massimo: 3,00% vol.;
alcol svolto minimo per il tipo amabile: 13,00% vol.;
alcol potenziale da svolgere per il tipo amabile minimo: 3,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 21,0 g/l;
Il vino a denominazione di origine controllata “Vin Santo di
Carmignano occhio di pernice” anche nella tipologia “riserva”,
all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: caldo, intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
alcol svolto minimo: 14,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
Art 7
Alle denominazioni di origine controllata di cui all’art. 1, è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione
delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto
in conformità alle norme vigenti.
Art 8
I vini a denominazione di origine controllata
“Barco Reale di Carmignano” e “Rosato di Carmignano” devono essere
immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o
borgognone di capacità non superiore a litri 5, per i vini a d.o.c.
“Vin Santo” e/o riserva” di capacità non superiore a 0,750 litri.
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