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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
BARDOLINO
D.O.C. |
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BARDOLINO
D.O.C.
26/GIUGNO/2001 |
Art 1
La denominazione di origine controllata
“Bardolino” è riservata ai vini della seguente tipologie:
Bardolino
Bardolino chiaretto
Bardolino novello
Bardolino classico
Bardolino chiaretto classico
Bardolino novello classico
Bardolino chiaretto spumante
Che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Bardolino” devono essere
ottenuti dalle uve dei vitigni, presenti nei vigneti in
ambito aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (Cruina o Corvina) dal 35 al 65%
è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza
della varietà Corvinone in sostituzione di una pari
percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coltivato in
terreni ricchi di scheletro.
Rondinella dal 10 al 40%
Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese,
Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon da soli o
congiuntamente per un massimo del 20% con un limite massimo
del 10% per singolo vitigno.
I vigneti già iscritti al relativo albo alla data di
approvazione del presente disciplinare di produzione, sono
idonei alla produzione dei vini a DOC “Bardolino”.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a
produrre i vini a DOC “Bardolino” comprende in tutto o in
parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Bardolino Garda Lazise Affi
Costermano Cavaion Torri del Benaco Caprino
Rivoli Veronese Pastrengo Bussolengo Sona
Sommacampagna Peschiera Valeggio
tutti in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della
società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale
elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale
Verona – lago, percorre la strada detta del Gabanet toccando
le località Casetta, Colombare sino all’incrocio della
strada che scende dalla località Pigno.
Segue il tracciato di detta strada sino alla località
Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di
confine territoriale Bussolengo – Sona e prosegue in
direzione di Palazzolo toccando località Santa Giustina,
segue la strada denominata della Rotonda toccando località
Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del
consorzio Alto Veronese.
Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a
destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che
porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della
Rugola seguendo l’unghia di collina del monte Corno sino
alla località scuole comunali di Sona.
Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino
ad intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto
Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e
proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna.
Dalla stazione segue la strada che porta all’abitato di
Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile
che porta a Custoza, percorrendola sino alla località
Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta
alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale
principale del consorzio Alto Veronese.
Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle
località Fiozza e Ca’ del Magro sino a giungere a località
Campanella.
In prossimità della località Campanella abbandona il canale
consorziale per seguire la carrareccia che porta alle
località Colombara e Fenili.
Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che
attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce
sulla strada Valeggio – Santa Lucia, che segue sino
all’abitato di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile
che porta verso Monzambano.
Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino ad
incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di
quota 64.
Da questo imbocca la viabile che porta alla località
Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino ad
intersecare la strada Valeggio – Salionze (quota99) che
percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre
arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda
orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso
dell’estuario Mincio.
Dall’estuario Mincio risale la sponda orientale del lago di
Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta San
Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del
Benaco.
Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica
che da detta località toccando le borgate di Costa ed
Albisano sale sinuosamente con tornanti sino ad inserirsi
sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna.
Da questo punto la delimitazione nord della zona del
Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le
pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli
Veronese.
Più precisamente il percorso della linea di quota 500 è il
seguente: segue per breve tratto il confine comunale di
Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando il
vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge
la linea di confine di Caprino.
Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della
località Pianezze, le Banche e Ordenei, sino ad incontrare
il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud
delle località Peagne, Ca’ Zerman, Casette delle Pozze per
giungere a nord della frazione Vilmezzano sino ad incontrare
il vaio delle Giare.
Attraversato il vaio delle Giare, percorre la strada che
conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il
torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto,
sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli
Veronese a sud del monte Cordespino.
Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli
Veronese sino alla località Canal.
Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla
località Dogana sulla riva destra dell’Adige e prosegue
lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della società
Sima a nord – ovest di Bussolengo.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC
“Bardolino” designabili con la specificazione “classico”,
già riconosciuta con D.P.R. 28/maggio/1968, comprende, in
tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Bardolino Garda Lazise Affi
Costermano Cavaion
in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
a nord dal confine comunale del comune di Garda, fino a Val
Tesina toccando quota 153 in prossimità del monte Berti.
Segue l’ex confine di Castione lungo il monte Carpene a
quota
277 a nord di località Tavernole, sino a toccare località
Baia; risale per breve tratto la strada comunale che da
detta località porta alla strada provinciale incrociandola a
quota 234.
Da questo punto ha inizio il limite est.
La linea di confine discende lungo la strada prima detta e
il terrapieno della ferrovia Affi – Caprino fino ai piedi
del monte Moscal (quota 2oo).
Continua poi a discendere, per breve tratto con la detta
ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), sino sotto casa
Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra
Rivoli Veronese e Cavaion.
Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e
sempre per linea di cresta incontra Ca’ del Biso (quota 181)
e, subito dopo il confine e in seguito quello tra Pastrengo
e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e
in seguito quello tra Pastrengo e Bardolino e quello che il
comune di Lazise ha in comune con Pastrengo, Bussolengo e
Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.
Abbandonato il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e
118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci
alle porte di Colà.
Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e
prosegue in quota fino ad incontrare la strada comunale di
Pacengo a case Frontanafredda.
Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia
che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e
giunge al lago subito sotto il porto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Bardolino”
devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque,
atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro
specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
Per i vigneti piantati dopo l’approvazione del presente
disciplinare di produzione sono ammesse solo le forme di
allevamento a spalliera semplice e doppia e la tradizionale
pergoletta inclinata unilaterale aperta.
La densità minima di impianto per ettaro di vigneto in
coltura specializzata non deve essere inferiore a: 3.300
ceppi/ettaro.
Per i vigneti piantati prima dell’approvazione del presente
disciplinare e allevati con pergole veronesi a tetto
orizzontale è fatto obbligo della tradizionale potatura a
secco ed in verde, che assicuri l’apertura della vegetazione
nell’interfila e una carica massima di 80.000 gemme/ettaro.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazio0ne di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini di
cui all’art 1 non deve essere superiore a: 13,00
tonnellate/ettaro
di vigneto in coltura specializzata.
In annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere
riportata a detto limite purché la produzione globale non
superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro
nella coltura promiscua deve essere calcolata rapportando la
effettiva superficie coperta dalla vite.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del
comitato vitivinicolo regionale, istituito con legge
regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, prima della
vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione
di uva per ettaro per la produzione dei vini a DOC
“Bardolino” inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero
delle politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La facoltà di cui al comma precedente si esercita in
aggiunta al disposto dell’art 10, lettera c), della legge n.
164/1992 e senza eccedere il limite massimo previsto.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC
“Bardolino” devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 9,50% vol.
I vigneti iscritti agli albi della DOCG “Bardolino
superiore” sono idonei anche per produrre vini a DOC
“Bardolino” alle condizioni stabilite dal presente
disciplinare di produzione.
Le unità vitate omogenee coltivate con le varietà “Corvina,
Marzemino, Barbera, Merlot e Cabernet Sauvignon”, iscritti
all’albo dei vini a DOC “Bardolino” e “Bardolino classico”,
sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini
designati con la DOC “Garda” alle condizioni previste dal
relativo disciplinare di produzione.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi
alle operazioni di scelta vendemmiale di cui sopra. Si deve
provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le
partite di uve e la collocazione dei mosti ottenuti e darne
comunicazione all’Ispettorato repressione frodi competente
per territorio e alla C.C.I.A.A. di Verona.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delimitata
nel precedente art . 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito
del territorio della provincia di Verona.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, previa istruttoria
della regione Veneto, qualora la situazione di produzione o
di mercato lo richieda, di consentire, stabilendo le
opportune modalità di controllo, che le operazioni di
vinificazione siano effettuate nei comuni limitrofi, alla
zona delimitata dall’art. 3 (anche quelli della provincia di
Brescia e di Mantova).
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le
loro peculiari caratteristiche.
Qualora le uve di cui all’art 2, vengano vinificate con la
metodologia tradizionale a parziale contatto con la buccia,
è concesso al vino, ottenuto, in considerazione del suo
colore, l’uso in etichetta della specificazione “chiaretto”.
Il vino a DOC “Bardolino superiore” prima dell’immissione al
consumo può essere designato come vino a DOC “Bardolino”
sempreché il vino abbia i requisiti previsti per detta
denominazione di origine controllata.
Entro i termini previsti dalla normativa vigente successivi
alla variazione di designazione di cui sopra, si deve
provvedere ad annotare nei registri ufficiali di cantina le
partite dei mosti e dei vini di cui trattasi e la loro
collocazione e darne comunicazione all’Ispettorato
repressione frodi competente per territorio e alla
C.C.I.A.A. di Verona.
L’uso della specificazione “classico” in aggiunta alla DOC
“Bardolino”, è riservato al prodotto ottenuto da uve
raccolte e vinificate all’interno del territorio delimitato
della zona di origine più antica, indicata al precedente
art. 3.
Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa
istruttoria della regione Veneto, anche in cantine situate
al di fuori della predetta zona ma comunque all’interno
della zona di produzione dei vini a DOC “Bardolino” a
condizione che:
a) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive
aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse.
b) In dette cantine le aziende interessate vinifichino, per
quanto riguarda la DOC di cui al presente disciplinare,
soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati,
debitamente iscritti all’albo dei vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve essere superiore al
70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
La DOC “Bardolino” può essere utilizzata per designare il
vino “spumante chiaretto” ottenuto con mosti o vini che
rispondono alle condizioni previste dal presente
disciplinare di produzione ed utilizzando metodi di
spumantizzazione e fermentazione naturale atti a produrre la
tipologia “Brut”.
Le operazioni di spumantizzazione debbono avvenire
nell’ambito del territorio delle province di Verona,
Treviso, Brescia e Asti.
Il vino a DOC “Bardolino”, imbottigliato entro il
31/Dicembre dell’annata di produzione delle uve
può essere designato in etichetta con il termine “novello”
purché prodotto con
85% di uva a macerazione carbonica.
E’ ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti, da
uve provenienti dalla zona di produzione o con mosti
concentrati e rettificati.
Art 6
I vini a DOC “Bardolino” all’atto dell’immissione
al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bardolino”
“Bardolino classico”:
colore: rosso rubino tendente al cerasuolo che si trasforma
in
granata con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico,
sottile, talvolta leggermente frizzante e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
“Bardolino chiaretto”
“Bardolino chiaretto classico”:
colore: rosa tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, fruttato, delicato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente amarognolo,
talvolta leggermente vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 9,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Bardolino chiaretto spumante”:
spuma: sottile con grana fine e persistente;
colore: rosa tendente al granata con l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: secco, morbido, sapido, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 15,00 g/l;
acidità totale minima: 6,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
“Bardolino novello”
“Bardolino novello classico”:
colore: rosso rubino chiaro;
profumo: caratteristico, intenso, fruttato;
sapore: asciutto, morbido, sapido, leggermente acidulo,
fresco,
talvolta leggermente frizzante e vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 2,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Bardolino” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compreso gli
aggettivi extra, fine, scelto, riserva, selezionato e
similari.
Sulle bottiglie, fiaschi ed altri recipienti contenenti vino
a DOC “Bardolino” può figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve purché veritiera e documentabile.
Per il vino a DOC “Bardolino” designato in etichetta con una
delle seguenti menzioni aggiuntive previste dal presente
disciplinare di produzione: “classico, chiaretto, chiaretto
classico, novello e novello classico”, deve essere
obbligatoriamente indicata l’annata di produzione delle uve
da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
ai nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi
significato laudativo e non idonei a trarre in inganno
l’acquirente.
I vini a DOC “Bardolino” immessi al consumo in recipienti di
capacità fino a 5,000 litri, devono utilizzare unicamente
contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono
al loro carattere di pregio.
Per il vino a DOC “Bardolino” designato in etichetta con una
delle menzioni aggiuntive previste dal presente disciplinare
di produzione “classico, chiaretto classico, novello e
novello classico” è obbligatorio l’uso delle tradizionali
bottiglie e fiaschi fino a 5,000 litri chiuse con tappo raso
bocca in sughero o altri materiali consentiti; tuttavia per
le bottiglie fino a litri 0,375 è consentito l’uso del tappo
a vite.
Per i vini a DOC “Bardolino” immessi al consumo in bottiglie
chiuse con tappo di sughero raso bocca o altri materiali
consentiti, è autorizzato l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona delimitata dal precedente art 3
e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il
vino così qualificato è stato ottenuto, in conformità a
quanto disposto dal decreto ministeriale 22/Aprile/1992. |
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