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Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita
“Bardolino superiore”, anche con l’indicazione aggiuntiva
“classico”, è riservata ai vini già riconosciuti a DOC con
D.P.R. 28/Maggio/1968 e che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOCG “Bardolino superiore” devono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti, in ambito
aziendale, nella percentuale appresso indicata:
Corvina veronese (Cruina o Corvino) dal 35 al 65%;
è tuttavia ammesso nella misura massima del 10% la presenza
della varietà Corvinone in sostituzione di una pari
percentuale di Corvina, purché il Corvinone sia coltivato in
terreni ricchi di scheletro;
Rondinella dal 10 al 40%;
Molinara, Rossignola (Rossetta), Barbera, Sangiovese,
Marzemino, Merlot e Cabernet Sauvignon, da soli o
congiuntamente per un massimo del 20%, con un limite massimo
del 10% per singolo vitigno.
I vigneti già iscritti all’albo della DOC “Bardolino”, alla
data di approvazione del presente disciplinare di
produzione, sono idonei alla produzione dei vini di cui
all’art 1.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini
a DOC “Bardolino” comprende in tutto o in parte il
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Bardolino Garda Lazise Affi
Costermano Cavaion Torri del Benaco Caprino
Rivoli Veronese Pastrengo Bussolengo Sona
Sommacampagna Peschiera Valeggio
tutti in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
partendo a nord di Bussolengo dal ponte sul canale della
società Sima, nelle immediate vicinanze della centrale
elettrica, segue per breve tratto la strada provinciale
Verona – lago, percorre la strada detta del Gabanet toccando
le località Casetta, Colombare sino all’incrocio della
strada che scende dalla località Pigno.
Segue il tracciato di detta strada sino alla località
Lughetto a quota 167, incontra e attraversa il limite di
confine territoriale Bussolengo – Sona e prosegue in
direzione di Palazzolo toccando località Santa Giustina,
segue la strada denominata della Rotonda toccando località
Pozzo del Ghetto sino a giungere al ponte sul canale del
consorzio Alto Veronese.
Segue detto canale sino alla strada statale n. 11, risale a
destra per breve tratto detta statale, imbocca la strada che
porta a località Case Nuove, percorre la carrareccia della
Rugola seguendo l’unghia di collina del monte Corno sino
alla località scuole comunali di Sona.
Si inserisce nella strada comunale della Lova che segue sino
ad intersecare il primo canale secondario del consorzio Alto
Veronese; percorre detto canale toccando località Rainera e
proseguendo fino alla stazione FF.SS. di Sommacampagna.
Dalla stazione segue la strada che porta all’abitato di
Sommacampagna, che attraversa per inserirsi nella viabile
che porta a Custoza, percorrendola sino alla località
Staffalo, per deviare a sinistra lungo la strada che porta
alla località Boscone sino al punto di intersecare il canale
principale del consorzio Alto Veronese.
Seguendo il percorso del canale, passa nelle vicinanze delle
località Fiozza e Ca’ del Magro sino a giungere a località
Campanella.
In prossimità della località Campanella abbandona il canale
consorziale per seguire la carrareccia che porta alle
località Colombara e Fenili.
Da località Fenili dirotta a destra seguendo la strada che
attraversa località Gardoni e successivamente si inserisce
sulla strada Valeggio – Santa Lucia, che segue sino
all’abitato di Valeggio da dove prosegue seguendo la viabile
che porta verso Monzambano.
Percorre, verso Monzambano, la succitata strada sino ad
incontrare il primo passaggio a livello in prossimità di
quota 64.
Da questo imbocca la viabile che porta alla località
Fornelletti e attraversando detta località prosegue sino ad
intersecare la strada Valeggio – Salionze (quota99) che
percorre sino alla località Salionze e proseguendo oltre
arriva in prossimità di Peschiera sino a toccare la sponda
orientale del lago di Garda nel punto in cui inizia il corso
dell’estuario Mincio.
Dall’estuario Mincio risale la sponda orientale del lago di
Garda toccando Lazise, Cisano, Bardolino, Garda, Punta San
Virgilio, sino ad arrivare al centro abitato di Torri del
Benaco.
Dirotta a destra imboccando la strada comunale panoramica
che da detta località toccando le borgate di Costa ed
Albisano sale sinuosamente con tornanti sino ad inserirsi
sulla strada provinciale di San Zeno di Montagna.
Da questo punto la delimitazione nord della zona del
Bardolino segue la curva di livello quota 500, lungo le
pendici montuose in comune di Costermano, Caprino e Rivoli
Veronese.
Più precisamente il percorso della linea di quota 500 è il
seguente: segue per breve tratto il confine comunale di
Costermano a nord di monte Pozzol, prosegue attraversando il
vaio Boione e in prossimità della località Roncola raggiunge
la linea di confine di Caprino.
Seguendo le pendici del monte di Pesina passa a nord della
località Pianezze, le Banche e Ordenei, sino ad incontrare
il vaio dei Lumini; attraversa detto vaio e passa a sud
delle località Peagne, Ca’ Zerman, Casette delle Pozze per
giungere a nord della frazione Vilmezzano sino ad incontrare
il vaio delle Giare.
Attraversato il vaio delle Giare, percorre la strada che
conduce alle località Renzone e Vezzane, attraversa il
torrente Tasso e giunge in prossimità di Pozza Galletto,
sino a toccare la linea di confine del comune di Rivoli
Veronese a sud del monte Cordespino.
Da qui segue la linea di confine del comune di Rivoli
Veronese sino alla località Canal.
Segue quindi la strada che da detta borgata porta alla
località Dogana sulla riva destra dell’Adige e prosegue
lungo la stessa riva sino al ponte sul canale della società
Sima a nord – ovest di Bussolengo.
La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a DOC
“Bardolino” designabili con la specificazione “classico”,
già riconosciuta con D.P.R. 28/maggio/1968, comprende, in
tutto o in parte il territorio amministrativo dei comuni di:
Bardolino Garda Lazise Affi
Costermano Cavaion
in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
a nord dal confine comunale del comune di Garda, fino a Val
Tesina toccando quota 153 in prossimità del monte Berti.
Segue l’ex confine di Castione lungo il monte Carpene a
quota 277 a nord di località Tavernole, sino a toccare
località Baia; risale per breve tratto la strada comunale
che da detta località porta alla strada provinciale
incrociandola a quota 234.
Da questo punto ha inizio il limite est.
La linea di confine discende lungo la strada prima detta e
il terrapieno della ferrovia Affi – Caprino fino ai piedi
del monte Moscal (quota 2oo).
Continua poi a discendere, per breve tratto con la detta
ferrovia, poi con il torrente Tasso (o Ri), sino sotto casa
Ragano (non lungi da Ponton) dove incontra il confine tra
Rivoli Veronese e Cavaion.
Lascia poi subito questo confine, sale a monte Pincio e
sempre per linea di cresta incontra Ca’ del Biso (quota 181)
e, subito dopo il confine e in seguito quello tra Pastrengo
e Cavaion presso casa Faino. Segue allora questo confine e
in seguito quello tra Pastrengo e Bardolino e quello che il
comune di Lazise ha in comune con Pastrengo, Bussolengo e
Castelnuovo fin sotto quota 121, presso Sarnighe.
Abbandonato il confine comunale, tocca Sarnighe, quota 113 e
118, correndo lungo una carrareccia, fino a casa alle Croci
alle porte di Colà.
Per altra carrareccia discende alla località Le Tende e
prosegue in quota fino ad incontrare la strada comunale di
Pacengo a case Frontanafredda.
Segue per breve tratto questa strada, poi la carrareccia
che, toccando quota 107, passa sotto il paese di Pacengo e
giunge al lago subito sotto il porto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOCG “Bardolino
superiore”, devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato, le
specifiche caratteristiche di qualità.
Sono esclusi i terreni umidi di fondo valle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino.
Per gli impianti realizzati dopo l’approvazione del presente
disciplinare sono ammesse esclusivamente le spalliere
semplici e doppie.
Il numero minimo di ceppi, in coltura specializzata, non
deve essere inferiore a:
3.300 ceppi/ettaro
Per i vigneti già iscritti all’albo della DOC “Bardolino”
alla data di approvazione del presente disciplinare di
produzione e che non presentano i requisiti di cui ai
precedenti comma 3 e 4 del presente articolo, è tuttavia
consentito di utilizzare la presente DOCG per un ulteriore
periodo massimo di 15 anni, alle condizioni indicate al
comma successivo.
Nel caso in cui i vigneti siano allevati con le pergole
veronesi a tetto piano è fatto obbligo della tradizionale
potatura, a secco ed in verde, che assicuri l’apertura della
vegetazione nell’interfila e una carica massima di 60.000
gemme per ettaro.
Le uve possono essere destinate a produrre vini della
presente denominazione solo a partire dal quarto anno
dell’impianto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia consentita
l’irrigazione di soccorso.
La produzione massima di uva per ettaro, di vigneto in
coltura specializzata, non deve essere superiore a:
9,00 tonnellate/ettaro
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da
destinare alla produzione dei vini di cui all’art 2, devono
essere riportati nel limite di cui sopra purché la
produzione globale non superi del 20% il limite medesimo,
fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di
cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino a DOCG “Bardolino superiore”, un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
I conduttori dei vigneti iscritti agli albi, ogni anno,
tenuto conto delle caratteristiche di maturazione delle uve
e sulla base anche dell’evoluzione dei mercati, possono, al
momento della vendemmia, optare di rivendicare, per dette
uve, la DOC “Bardolino”.
La regione Veneto con proprio decreto, su proposta del
Comitato vitivinicolo regionale istituito con legge
regionale n. 55 dell’8 Maggio 1985, sentite le
organizzazioni di categoria interessate prima della
vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione
di uve
per ettaro per la produzione del vino a DOCG “Bardolino
superiore”, inferiore a quello fissato dal presente
disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione
al Ministero delle politiche agricole e forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini.
La facoltà di cui al comma precedente si esercita in
aggiunta al disposto di cui all’art 10, lettera e), della
legge n. 164/1992, e senza eccedere il limite massimo
previsto.
Art 5
Le operazioni di vinificazione e di affinamento
secondo i metodi tradizionali devono essere effettuate
all’interno della zona delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito
del territorio della provincia di Verona.
Le operazioni di vinificazione e di affinamento dei prodotti
destinati ad essere designati con la specificazione
aggiuntiva “classico” devono essere effettuate all’interno
della zona specifica delimitata dal precedente art 3.
Tuttavia, tali operazioni sono consentite se autorizzate dal
Ministero delle politiche agricole forestali – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, su richiesta degli interessati e previa
istruttoria della regione Veneto, anche nelle proprie
cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui
sono soci, situate al di fuori della zona di produzione del
vino a DOC “Bardolino classico” a condizione che:
a) dette cantine siano di pertinenza delle rispettive
aziende agricole e, come tali al servizio delle stesse;
b) in dette cantine le aziende interessate vinifichino, per
quanto riguarda la DOCG, soltanto le uve prodotte nei propri
terreni vitati, debitamente iscritti all’albo dei vigneti.
La resa massima di uva in vino non deve superare il 70%.
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata e garantita per tutto il prodotto.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
Il periodo di affinamento obbligatorio per i vini oggetto
del presente disciplinare è di almeno
Un anno a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione
delle uve
E’ ammessa la correzione con mosti concentrati ottenuti a
partire da uve della zona di origine o con mosti concentrati
e rettificati.
E’ consentito che i vini atti ad essere designati con la
DOCG “Bardolino superiore” siano posti in commercio per il
consumo, prima del termine del periodo obbligatorio di
affinamento, con la DOC “Bardolino”, purché corrispondano ai
requisiti stabiliti dal disciplinare di produzione di
quest’ultima denominazione di origine controllata e previa
comunicazione del detentore alla C.C.I.A.A. di Verona ed
all’Ispettorato centrale repressione delle frodi, competente
per territorio.
Art 6
I vini a DOCG “Bardolino superiore”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino tendente al granata con
l’invecchiamento;
profumo: caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, sapido, leggermente amarognolo, armonico,
a
volte caratterizzato da leggero sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 6,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOCG “Bardolino superiore” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal
presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi: extra,
fine, scelto, riserva, vecchio, selezionato e similari.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni che facciano
riferimento di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento a “vigna” dalle quali effettivamente
provengono l uve di cui il vino così qualificato è stato
ottenuto a condizione che:
a) vengano indicate all’atto della denuncia all’albo dei
vigneti in modo che possano essere evidenziate
separatamente;
b) siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve,
siano vinificate separatamente e i relativi vini siano presi
in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina
nel rispetto della normativa vigente.
In ottemperanza all’art 23 della legge n. 164/1992 l’uso
della DOCG “Bardolino superiore” è consentita all’atto
dell’immissione al consumo, per i vini contenuti in
recipienti di volume pari a litri 0,750 e litri 1,500.
Le bottiglie contenenti vino a DOCG “Bardolino superiore”
devono presentare un abbigliamento consono alle tradizionali
caratteri di un vino di pregio e chiuse con tappi raso bocca
in sughero, tuttavia per le bottiglie fino a litri 0,375 è
consentito anche l’uso del tappo a vite.
Per il vino a DOCG “Bardolino superiore” è obbligatorio
indicare l’annata di produzione delle uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente, nonché l’impiego di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e
località comprese nella zona delimitata dal precedente
articolo 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da
cui il vino così qualificato è stato ottenuto, secondo
quanto previsto dal decreto ministeriale 22/Aprile/1992.
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