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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
BASILICATA
I.G.T. |
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BASILICATA
I.G.T.
D.M. 3/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Basilicata”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Basilicata” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
rosato frizzante
I vini ad IGT “Basilicata” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Matera e Potenza.
I vini ad IGT “Basilicata” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati, con l’esclusione dei vitigni:
Aglianico
Montepulciano
per le rispettive province di Matera e Potenza, è riservata ai vini
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Matera e Potenza, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento
dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT
“Basilicata” comprende l’intero territorio amministrativo delle
province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Basilicata”
bianco, rosso e rosato non deve essere superiore a:
17,00 tonnellate/ettaro
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Basilicata”
con la specificazione del nome del vitigno, non deve essere
superiore a:
16,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Basilicata”,
seguita o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
Basilicata bianco 10,00% vol.;
Basilicata rosso 10,50% vol.;
Basilicata rosato 10,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia passito che non deve essere superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione della IGT “Basilicata passito”
è consentito un leggero appassimento, anche sulla pianta o su
graticci.
Art 6
I vini ad IGT “Basilicata” anche con la
specificazione del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo
devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Basilicata bianco 10,50% vol.;
Basilicata rosso 11,00% vol.;
Basilicata rosato 11,00% vol.;
Basilicata novello 11,00% vol.;
Basilicata rosso, rosato, bianco frizzante 10,50% vol.;
Basilicata passito 15,00% vol.
Art 7
Alla IGT “Basilicata” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Basilicata” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti
da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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