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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
BENACO BRESCIANO
IGT |
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BENACO BRESCIANO
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995
Modificato D.D. 16/Agosto/2006
Rettificato D.D. 20/Novembre/2006 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano”
accompagnata o meno dalle specificazione previste dal
presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti ed
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in
appresso indicati.
Art 2
La IGT “Benaco Bresciano” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso novello
I vini bianchi ad IGT “Benaco Bresciano” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni:
Chardonnay
Pinot bianco
Riesling renano
Riesling italico
Trebbiano di Soave
Trebbiano toscano
Pinot grigio
Incrocio Manzoni
I vini rossi ad IGT “Benaco Bresciano” devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell’ambito
aziendale da uno o più dei seguenti vitigni:
Groppello
Marzemino
Barbera
Sangiovese
Cabernet Franc
Cabernet Sauvignon
Merlot
Nebbiolo
Pinot nero
Rebo
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore corrispondente, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia.
La IGT “Benaco Bresciano” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Riesling
Chardonnay
Pinot bianco
Pinot grigio
Trebbiano
è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispettivi vitigni.
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo
del 15%.
La IGT “Benaco Bresciano” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Riesling
Chardonnay
Pinot bianco
Pinot grigio
Trebbiano
Incrocio Manzoni
è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispondenti vitigni.
possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione
dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a
bacca bianca, idonei alla coltivazione nella provincia di
Brescia, fino ad un massimo del 15%.
L’indicazione geografica tipica “Benaco Bresciano” con la
specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Marzemino
Barbera
Merlot
Cabernet
Pinot nero
Sangiovese
Rebo
è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispettivi vitigni.
possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Brescia, fino ad un massimo
del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Benaco
Bresciano” comprende l’intero territorio amministrativo dei
comuni di:
Sirmione Desenzano del Garda Lonato Pozzolengo
Calvagese della Riviera Bedizzole Prevalle Muscoline
Padenghe del Garda Soiano del Lago Moniga del Garda
Polpenazze del Garda
Manerba del Garda Puegnago del Garda San Felice del Benaco
Salò
Roè Volciano Gardone Riviera Gavardo
Toscolano Maderno Gargnano Tignale Tremosine
Limone sul Garda
in provincia di Brescia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve
essere superiore per i vini ad IGT “Benaco Bresciano” con o
senza la specificazione del vitigno a:
13,50 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Benaco
Bresciano” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
Benaco Bresciano bianco 10,50% vol.;
Benaco Bresciano rosso 10,00% vol.;
Benaco Bresciano con il vitigno 10,50% vol.;
Benaco Bresciano Barbera 10,00% vol.;
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino e al 55% per la tipologia passito.
Art 6 I vini ad IGT “Benaco Bresciano”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono avere il seguente titolo
alcolometrico volumico totale minimo:
Benaco Bresciano bianco 10,00% vol.;
Benaco Bresciano passito 15,00% vol.;
Benaco Bresciano Riesling 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Trebbiano 10,50% vol.;
Benaco Bresciano Chardonnay 10,50% vol.;
Benaco Bresciano Pinot bianco 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Pinot grigio 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Incrocio Manzoni 11,00% vol.;
Benaco Bresciano rosso 10,50% vol.;
Benaco Bresciano novello 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Pino nero 11,0 0% vol.;
Benaco Bresciano Marzemino 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Sangiovese 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Rebo 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Barbera 10,50% vol.;
Benaco Bresciano Cabernet 11,00% vol.;
Benaco Bresciano Merlot 11,00% vol.;
Art 7
Alla IGT “Benaco Bresciano” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Benaco Bresciano” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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