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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
BERGAMASCA
IGT |
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BERGAMASCA
I.G.T.
D.M. 18/Novembre/1995 |
Art 1
La indicazione geografica tipica “Bergamasca”, accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art 2
La IGT “Bergamasca” è riservata ai seguenti
vini:
bianco
rosso
rosso novello
moscato rosso
rosato
I vini ad IGT “Bergamasca” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bergamo.
I vini ad IGT “Bergamasca” ottenuti da uve provenienti da
vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85%
dai corrispettivi vitigni, devono essere accompagnati dalla
specificazione di uno dei vitigni raccomandati e/o
autorizzati per la provincia di Bergamo.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bergamo
fino ad un massimo del 15%.
La specificazione di uno dei vitigni di cui al presente
articolo, non è prevista per la tipologia novello.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Bergamasca” comprende l’intero territorio
amministrativo dei comuni di:
Predore Sarnico Viadanica Ad rara San Martino
Foresto Sparso Villongo Gandosso Credaro
Castelli Caleppio Grumello del Monte Chiuduno Carobbio degli
Angeli
Zandobbio Tremore Balneario Luzzana Entratico
Vigano San Martino Borgo di terzo Cenate Sopra Cenate Sotto
San Paolo d’Argon Gorlago Albano S. Alessandro Torre dé
Roveri
Scanzorosciate Villa di Serio Pradalunga Nembro
Alzano Lombardo Ranica Torre Boldone Bergamo
Ponteranica Sorisole Villa d’Almé Almenno S. Salvatore
Almenno S. Bartolomeo Palazzago Caprino Bergamasco Cisano
Bergamasco
Pontida Villa d’Adda Carvico Mapello
Sotto il Monte Giovanni XXIII Ambivere Barzana
Almé Paladina Valbrembo Mozzo
in provincia di Bergamo
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione d3ei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Bergamasca” non deve essere superiore a:
Bergamasca vitigni bianchi 13,00 tonnellate/ettaro
Bergamasca vitigni rossi 14,00 tonnellate/ettaro
Bergamasca Schiava 15,00 tonnellate/ettaro
Bergamasca Moscato di Scagno 9,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT
“Berganmasca” devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Bergamasca bianchi 9,50% vol.;
Bergamasca rossi 10,00% vol.;
Bergamasca rosati 10,00% vol.;
Bergamasca Schiava 9,50% vol.;
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto
le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi
di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Bergamasca” con o senza la
specificazione del nome del vitigno, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Bergaasca bianco 11,00% vol.;
Bergamasca rosso 11,00% vol.;
Bergamasca rosso novello 11,00% vol.;
Bergamasca rosato 11,00% vol.;
Bergamasca Schiava rosato 10,00% vol.
La IGT “BergamascaMoscato” potrà essere prodotta anche nella
tipologia “amabile” con un contenuto massimo di zuccheri
riduttori non superiore a 20,00 g/l.
Per l’immissione al consumo della IGT “Bergamasca Moscato” è
prescritta la bottiglia di capienza non superiore a litri
0,750.
Art 7
Alla IGT “Bergamasca” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Bergamasca” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
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