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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Bianchello del Metauro” è riservata al vino bianco che
risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Bianchello del Metauro” deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti
dal vitigno:
Bianchello (Biancame) minimo 95%
Possono concorrere alla produzione di detto vino0 anche le
uve provenienti da viti del vitigno Malvasia toscana
presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5%.
Art 3
La zona di produzione delle uve atte a
produrre il vino a DOC “Bianchello del Metauro” comprende
gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni:
in provincia di Pesaro - Urbino
Fano Cartoceto Saltara Serrungarina
Montefelcino Isola del Piano Fossombrone S. Ippolito
Montemaggiore San Giorgio Piagge San Costanzo
Orciano Barchi Fratterosa
Kl’isola amministrativa del comune di Mondalvio denominata
Cavallara compresa tra i territori comunali di Serrungarina
– Montemaggiore – Piagge – San Giorgio e Orciano e parte del
territorio comunale di:
Urbino Fermignano
Che restano così delimitati:
dal confine del comune di Fossombrone con il comune di
Urbino, all’incrocio con la strada carreggiabile che conduce
al Mulino Gulla, da tal punto il limite segue la strada
stessa fino a raggiungere la quota 234, poi la quota 296,
indi la quota 363 a S. Andrea di Primicilio e quota 347 a
Villa la Croce.
Da Villa la Croce si segue un sentiero fino a raggiungere il
fosso della Verzera presso Brombolona e poi attraversato
tale fosso si prosegue sempre per un sentiero che passa a
nord di S.Maria Pomonte fino a raggiungere Ca Goccione.
Di qui si raggiunge quota 319 e si prosegue fino al rio
Marina seguendo sempre un sentiero, attraversato tale rio a
quota 200 si prosegue fino a Case di M. Rosano (quota 225) e
di qui si prende la strada campestre e dopo aver raggiunto
quota 222 si innesta con la strada comunale San Marino di
Urbino – Molinello, si segue tale strada fino al ponte sul
fosso dei Molinelli, di qui si prosegue per la strada dei
Molinelli e dopo aver raggiunto la quota 312 si arriva a
quota 330, punto in cui la strada comunale suddetta si
innesta con quella che conduce a Santa Eufemia.
Si segue tale strada fino a raggiungere la quota 349 e la
località il Monte; di cui si segue la strada campestre che
conduce a Cà l’Aradia e raggiunto Cà Furio 1° (quota 337) e
quota 249, si prosegue per la stessa strada fino a
raggiungere la strada statale n. 73 bis Calmazzo – Urbino.
Si percorre tale strada verso Urbino per circa 100 metri
indi si gira per imboccare la strada campestre che conduce a
quota 260 e di qui a Cà Tommassino (quota 307); si prosegue
fino a quota 319 e di qui a S. Martino (quota 325).
Seguendo ancora tale strada si raggiunge Cà La Fraternità 2°
(quota 212) e poi si arriva sulla strada provinciale che
conduce a Fermignano.
Si segue tale strada scendendo verso la strada statale n. 73
bis per circa 200 metri; si piega quindi a destra prendendo
la strada campestre e attraversata la ferrovia Fano –
Fermignano si giunge a Cà La Fraternità 1° (quota 190) e di
qui si prosegue fino a raggiungere il fiume Metauro.
Attraversato il fiume Metauro sulla passerella di San
Giacomo segue la riva destra del fiume stesso fino ad
immettersi sulla strada campestre che conduce a quota 202,
di qui si prosegue fino a quota 246, indi ci si immette
nella strada comunale di S. Angiolino in Aiola (quota 287).
Raggiunta tale località si prosegue lungo una strada
carreggiabile fio a quota 290 e di qui si raggiunge Cà La
Fosca (quota 298) indi lungo un sentiero si raggiunge quota
227 sulla quale passa il confine amministrativo dei comuni
di Fermignano – Urbino.
Si prosegue lungo tale confine fino al Monte Polo (quota
374), indi presa la strada comunale si raggiunge il cimitero
di Monte Polo (quota 329), si lascia la strada comunale e si
imbocca un sentiero lungo il quale si raggiungono le quota
233 e 260 e di qui il podere La Costa (quota 200)
proseguendo per una mulattiera si giunge al fiume Metauro.
Il limite segue da questo punto il corso di detto fiume fino
ad arrivare all’incrocio dei confini amministrativi dei
comuni di Fermignano – Urbino – Fossombrone.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Bianchello del
Metauro”devono essere quelle tradizionali della zona e,
comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le
specifiche caratteristiche
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque
atti a non modificare le caratteristiche dell’uva e del
vino.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura.
La resa massima ammessa per la produzione del vino a DOC
“Bianchello del Metauro”, in coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve superare il 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente articolo 3.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell’intero territorio dei comuni anche se solo in parte
compresi nella zona di produzione delle uve ed anche nei
territori dei comuni di
Pesaro Mondolfo Monteporzio Mondavio
S. Lorenzo in Campo Pergola S. Angelo in Lizzola
Monbaroccio Monteciccardo
Sempre in provincia di Pesaro – Urbino
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Bianchello
del Metauro” devono assicurare un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al
vino le sue peculiari caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Bianchello del Metauro”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, armonico, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità totale massima: 8,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
estratto secco netto massimo: 24,00 g/l.
E’ facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i
limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto
secco netto.
Art 7
Nell’etichettatura, designazione e presentazione
del vino a DOC “Bianchello del Metauro” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, superiore, riserva, vecchio, scelto,
selezionati e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati e
consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a
trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni,
fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona
delimitata nel precedente art 3 dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a DOC
“Bianchello del Metauro” può figurare l’annata di produzione
delle uve, purché veritiera e documentabile.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce con la DOC “Bianchello del Metauro”
vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a
norma dell’articolo 28 del D.P.R. 12/Luglio/1963, n. 930.
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