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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bianco
della Valdinievole” è riservata al vino bianco che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Bianco della Valdinievole” deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal
vitigno:
Trebbiano toscano minimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni:
Malvasia del Chianti, Canaiolo bianco e Vermentino presenti nei
vigneti, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 25% e le
uve di altri vitigni a bacca bianca raccomandati e/o autorizzati per
la provincia di Pistoia, fino ad un massimo del 5% del totale delle
viti esistenti.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC
“Bianco della Valdinievole” debbono provenire dalla zona di
produzione che comprende tutto il territorio amministrativo dei
comuni di:
Buggiano Montecatini Terme Uzzano
ed in parte quello dei comuni di:
Larciano Marliana Massa e Cozzile
Monsummano Terme Pescia Pieve a Nievole
tutti in provincia di Pistoia.
Tale zona è così delimitata:
dall’incrocio del confine provinciale Pistoia – Firenze con la
strada statale n. 436 Francesca – Fucecchio, nei pressi di Cerbaia
del comune di Lamporecchio, il limite segue in direzione nord – est
il confine comunale tra Lamporecchio e Larciano fino ad incontrare
la strada per la Colonna e Bruciannese; segue quindi detta strada
fino a giungere ad ovest di San Rocco di Larciano, ripiega poi sulla
strada per Biccimurri e, superato l’incrocio di quota 31, poco prima
di Camaggiore, volge a nord – est sulla strada per Cècina.
Il limite segue questa strada fino al bivio posto ad est di Podere
Galeotti; di qui devia a nord – est sulla carreggiabile per
Pozzarello passando da quota 46, 51 e 56; dopo Pozzarello prosegue
sul rio Gerbi e al quadrivio di quota 38.
Prosegue verso nord per la strada statale Francesca costeggiando ad
est il centro abitato di Monsummano Terme e prosegue, sempre verso
nord, per la strada che costeggia ad ovest viale Renatico e Croce
dove piegando verso nord – ovest attraversa il fiume Nievole e
raggiunge a Colonna la strada statale Lucchese che segue verso nord
– est fino ad incrociare il confine di Serravalle Pistoiese (quota
34).
Da qui segue verso nord il confine di Serravalle Pistoiese sino a
raggiungere la quota 366, dopo aver di poco superato il C. Biglio
risale quindi verso nord lungo il torrente Bolognole ed in
prossimità della quota 477 piega verso sud – ovest per il sentiero
che conduce a Casore del Monte.
Da Casore del Monte passando per quota 480 giunge a quota 238 in
prossimità del torrente Rimaggio, segue il corso d’acqua verso nord
fino in prossimità di quota 612, indi verso nord – ovest lungo la
mulattiera per C. Giovannino, prosegue lungo la stessa per le quote
438, 495, 228, 549, fino a raggiungere la strada per Morni a quota
604, percorre ancora verso nord – ovest quest’ultima, indi riprende
la mulattiera che attraversando il fosso Acquaviva a
quota 513 riscende verso sud per le località Bozzolo, Caldaro,
Poverina, Giove, Cari Mezzano giunge a Marliana.
Da questa località percorre la strada provinciale fino al km. 13,000
indi volge ad ovest per una mulattiera che tocca le quote 486, 658,
656, 496, attraversando il torrente Borra scende verso sud per la
carrareccia che attraverso le quote 448 e 397, costeggia a sud
Poggio Mazzalucchio e segue in direzione ovest la strada che passa
per le quote 432, 526, 531, 523, quest’ultima sul confine di
Buggiano.
Percorre tale confine a quota 533 in corrispondenza del rio Framigno
che percorre verso est fino ad incontrare la mulattiera che porta a
Casa Treserre, indi per la stessa attraverso le quote 602, 530, 572,
573 (casa Bubbiana), 574 e 496 e poi verso nord – ovest lungo la
strada raggiunge l’abitato di Vellano.
Lasciato a nord l’abitato riprende la mulattiera che per le quote
480, 328, 299, si immette sulla strada provinciale Pescia – Lanciole
in località di Ponte Sorana sotto, prosegue per il rio Torbola fino
all’innesto sulla strada comunale Pescia – San Quirico a quota 129,
da qui volge a sud percorrendo la mulattiera che per le quote 450 e
425 giunge a Fibbialla, verso sud – ovest segue quindi il sentiero
che passa per le quote 472, 514 raggiungendo Medicina.
A sud di Medicina sin incontra con il rio Pezzana che percorre fino
a quota 396¸ prosegue per una retta immaginaria in direzione sud
fino a quota 419 di Poggio Ponzano quindi segue verso ovest una
retta spezzata passante per le quote 582 (Monte Cupola), 609 e 591
quest’ultima sul confine di provincia (Cascinale Rimorticino).
Percorre verso sud il confine provinciale fino ad incontrare la
linea ferroviaria Pescia – Lucca, che segue verso nord fino al ponte
Squarciabocconi sul torrente Pescia di Collodi.
Da dette località percorre verso est la strada che conduce ad
Alberghi e da qui la provinciale fino alla località Molinaccio, da
qui segue il limite comunale fra i comuni di Uzzano e Chiesina
Uzzanese sino alla località Molino Nuovo e prosegue seguendo il
confine tra i comuni di Buggiano e Ponte Buggianese, indi segue il
confine fra il suddetto comune ed il comune di Massa e Cozzile e poi
Montecatini Terme percorrendo il rio Pedicino fino alla confluenza
con il rio S. Antonio; volgendo verso nord segue quest’ultimo fino
ad incontrare la strada interpoderale in prossimità di Casa Frugoni.
Seguendo verso sud – est detta strada incontra il fosso del Porrione
e prosegue fino alla quota 20, indi per la strada poderale giunge a
Casa Tonini ed al fiume Nievole che segue verso sud fino al ponte
del Porto.
Da qui volge a nord – est e segue la strada che da detta località
conduce alle Case, per la strada che da le Case segue quella che
passa attraverso le quote 18, 17, 20, 21 e 22 innestandosi sulla
strada statale n. 436, raggiunge per la medesima il rio Cecina, lo
segue verso sud – ovest e superata Casa dei Pescatori, segue in
direzione sud – est la strada che superata la quota 26 e Casa
Borgiani, costeggia il bivio di Chiusi in prossimità della quota 15,
attraversa la Paduletta di Ramone ne costeggia il lato sud – est e
per la strada al bordo del bosco raggiunge il canale che segue verso
sud fino ad incrociare il limite di provincia in prossimità di Casa
Faini. Percorre poi verso est il limite di provincia fino ad
incontrare la località di Cerbaia da dove è iniziata la
delimitazione.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Bianco della Valdinievole”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le loro
specifiche caratteristiche di qualità. I sesti di impianto, le forme
di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa alla produzione del vino a DOC
“Bianco della Valdinievole”, in vigneti a coltura specializzata, non
deve essere superiore a:
13,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 58%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’interno della zona di produzione di cui all’articolo 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni anche solo in parte compresi nella zona di
produzione delle uve ed in quello dei comuni di:
Pistoia Serravalle Pistoiese
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
10,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Bianco della Valdinievole”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo dorato chiaro, tendente al paglierino;
profumo: lievemente vinoso, gradevole;
sapore: secco, vivace, armonico, talvolta tendente al frizzante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,80 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,50 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Le uve idonee alla produzione del vino a DOC “Bianco
della Valdinievole” possono essere destinate alla produzione della
tipologia “Vin Santo” seguendo il tradizionale metodo di
vinificazione che prevede in particolare quanto segue:
l’uva dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale;
l’appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali
idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto
zuccherino minimo di:
28,00%
la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al
35%;
la conservazione e l’invecchiamento del vino deve avvenire in
appositi locali (Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di
capacità non superiori a 200 litri;
l’immissione al consumo del vino a DOC “Bianco della Valdinievole
Vin Santo” non può avvenire prima del
1° Dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve;
al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
17,00% vol.;
l’invecchiamento deve avvenire nell’interno della zona di
vinificazione delle uve di cui all’articolo 5
Il vino a DOC “Bianco di Valdinievole Vin Santo”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal giallo paglierino all’ambrato più o meno fulvo;
profumo: intenso, etereo, tipico;
sapore: dal secco al dolce, armonico, morbido, con retrogusto
amarognolo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
tipo secco:
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 14,00% vol.;
titolo alcolometrico da svolgere massimo: 3,00% vol.;
tipo semisecco:
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 13,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 4,00% vol.;
tipo dolce:
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico da svolgere massimo: 5,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
acidità volatile massimo: 1,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 8
Alla DOC “Bianco della Valdinievole” è vietata l’aggiunta
di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona di produzione e dalle
quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Bianco
della Valdinievole Vin Santo”di cui al presente disciplinare deve
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché
veritiera e documentabile.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce con la DOC “Bianco della Valdinievole” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo 28 del
D.P.R. 12/Luglio/1963 n. 930.
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