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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bianco
dell’Empolese” è riservata al vino bianco che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Bianco dell’Empolese” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti
vitigni:
Trebbiano toscano minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a frutto bianco raccomandati e autorizzati per la provincia
di Firenze, da soli o congiuntamente con il limite massimo del 20%,
con un limite massimo dell’8% per il vitigno Malvasia del Chianti.
Art 3
Le uve destinate alla produzione del vino a
DOC”Bianco dell’Empolese” debbono provenire dalla zona di produzione
che comprende il territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Empoli Cerreto Guidi Fucecchio Vinci
Capraia a Limite Montelupo Fiorentino
Tutti in provincia di Firenze.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Bianco
dell’Empolese”devono essere quelle tradizionali della zona di
produzione e comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le loro specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva per la produzione del vino a DOC “Bianco
dell’Empolese” non deve essere superiore ai:
120,00 quintali/ettaro
In coltura specializzata.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in
coltura promiscua deve essere calcolata rispetto a quella
specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla
vite nelle condizioni indicate all’art. 2 con una resa massima di:
7,00 kg/ceppo.
A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino avente diritto alla DOC “Bianco
dell’Empolese” non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi detto limite, l’eccedenza non avrà
diritto alla denominazione di origine controllata.
La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia,
tenuto conto delle situazioni ambientali di coltivazione, può
stabilire ul limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello stabilito dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole ed al Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate
all’interno dei territori comunali della zona di produzione di cui
all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è in facoltà del Ministero per le politiche agricole, su richiesta
delle ditte interessate consentire ai fini dell’impiego della
denominazione di origine controllata “Bianco dell’Empolese” che le
uve prodotte nel territorio di produzione di cui all’art. 3 possano
essere vinificate in stabilimenti situati nel comune di Larciano in
provincia di Pistoia, a condizione che le ditte interessate:
1) dimostrino di essere esistenti alla data di pubblicazione del
presente decreto, di aver tradizionalmente vinificato le uve di cui
trattasi e di avere alla stessa data terreni vitati da iscrivere
all’albo dei vigneti del vino a DOC “Bianco dell’Empolese”
2) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi
tecnici della regione Toscana sulla rispondenza tecnica degli
impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di
vinificare le proprie uve iscritte all’albo dei vigneti.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare al vino a DOC
“Bianco dell’Empolese” un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di: 10,00%.
Nella vinificazione sono consentite le pratiche enologiche leali e
costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
In particolare è ammessa la tradizionale correzione con uve, mosti o
vini, nella misura massima del 15% del volume, precedentemente a
tale pratica dovrà essere declassato un quantitativo di vino
corrispondente al prodotto da utilizzarsi per la correzione, che
sarà destinato al vino da tavola.
E’ ammesso l’arricchimento del grado zuccherino da effettuarsi a
norma di legge.
Art 6
Il vino a DOC “Bianco dell’Empolese” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: giallo chiaro tendente al paglierino;
profumo: caratteristico;
sapore: secco, armonico, fresco, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 15,00 grammi/litro;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole modificare con
proprio decreto il limite sopra indicato per l’acidità totale e
l’estratto secco netto.
Art 7
Le uve idonee alla produzione del vino a DOC “Bianco
dell’Empolese” possono essere destinate alla produzione del tipo
“Vinsanto” seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che in
particolare prevede:
Le uve dopo aver subito un’accurata cernita debbono essere
sottoposte ad appassimento naturale.
L’appassimento delle uve destinate alla vinificazione nei limiti
consentiti dalle vigenti disposizioni deve avvenire in locali idonei
e deve essere protratta fino a raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al
28%.
La resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al
35%.
La conservazione e l’invecchiamento del vino deve avvenire in
appositi locali (Vinsantai) ed in recipienti di legno (caratelli) di
capacità non superiore ai 500 litri.
L’immissione al consumo del vino a DOC “Bianco dell’Empolese
Vinsanto” non può avvenire prima del
31 Dicembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di
17%.
L’invecchiamento deve avvenire nella zona di vinificazione di cui
all’art 5.
Il vino a DOC Bianco dell’Empolese Vinsanto” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal dorato all’ambrato più o meno carico;
profumo: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: secco o amabile, armonico, morbido, con caratteristico
retrogusto;
titolo alcolometrico volumico minimo totale:
per il tipo secco: 16,00%;
per il tipo amabile: 15,00%;
zuccheri residui:
per il tipo secco: massimo 1,00%;
per il tipo amabile minimo 1,00%;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 23,00 grammi/litro;
Art 8
Alla denominazione di cui all’art 1 è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a comuni, frazioni, arre, fattorie e località comprese nella zona
delimitata nel precedente art 3 dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino a DOC “Bianco
dell’Empolese Vinsanto” deve sempre figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “Bianco dell’Empolese” vino che non risponde alle
condizioni ed ai requisisti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione è punito a norma dell’art 28 del DPR 12/Luglio/1963 n.
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