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Art 1
La indicazione geografica tipica “Bianco di Castlefranco Emilia”,
accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente
disciplinare di produzione, è riservata ai mosti, ai mosti
parzialmente fermentati ed ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Bianco di Castelfranco Emilia” è riservata
ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
I vini ad IGT “Bianco di Castelfranco Emilia” bianchi devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, dal vitigno:
Montù minimo 60%
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca bianca,
non aromatici, raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le
province di Bologna e di Modena, fino ad un massimo del 40%.
Per il vino ad IGT “Bianco di Castelfranco Emilia” tipologia
frizzante è vietata la gassificazione artificiale.
Art 3
La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei
mosti e dei vini atti ad essere designati con la IGT “Bianco di
Castelfranco Emilia” comprende l’intero territorio amministrativo
dei comuni di:
Anzola dell’Emilia Argelato Bazzano Bologna
Calderara di Reno Crespellano Crevalcore Sala Bolognese
San Giovanni Persicelo S. Agata Bolognese Zola Predona
nella provincia di Bologna;
e l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Castelfranco Emilia Nonantola Ravarino San Cesario sul Panaro
Savignano sul Panaro
nella provincia di Modena.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione dei
vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2
devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Bianco di
Castelfranco Emilia”, non deve essere superiore a:
24,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Bianco di
Castelfranco Emilia”, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
9,00% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può
essere ridotto dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino.
Art 6
I vini ad IGT “Bianco di Castelfranco Emilia”
all’atto dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di: 10,50% vol.
Art 7
Alla IGT “Bianco di Castelfranco Emilia” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Bianco di Castelfranco Emilia” può essere utilizzata come ricaduta
per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3, ed
iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a DOC, a condizione che i
vini per i quali si intende utilizzare la IGT di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al
presente disciplinare.
I vini ad IGT “Bianco di Castelfranco Emilia” possono essere immessi
al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente.
Qualora siano confezionati in bottiglie di vetro possono essere
presentati con qualsiasi tipo di chiusura, compreso il tappo a fungo
ancorato a gabbietta metallica tradizionale usato nella zona di
produzione.
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