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Art 1
La denominazione di origine controllata
“Bianco di Custoza o Custoza” è riservata ai vini:
Bianco di Custoza o Custoza;
Bianco di Custoza o Custoza superiore;
Bianco di Custoza o Custoza passito;
Bianco di Custoza o Custoza spumante;
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Bianco di Custoza o Custoza”
deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi,
nell’ambito aziendale, la seguente composizione
ampelografica:
Trebbiano toscano dal 20 al 45%;
Garganega dal 20 al 40%;
Tocai friulano (localmente detto Trebbianello) da 5 al 30%;
Bianca Fernanda (clone locale del Cortese), Malvasia,
Riesling italico, Pinot bianco e Chardonnay e Manzoni
bianco, da soli o congiuntamente dal 20 al 30%.
Art 3
La zona di produzione dei vini a DOC
“Bianco di Custoza o Custoza”, comprende in tutto o in parte
i territori amministrativi dei seguenti comuni:
Sommacampagna Villafranca di Verona Valeggio sul Mincio
Peschiera del Garda Lazise Castelnuovo del Garda
Pastrengo Bussolengo Sona
in provincia di Verona.
Tale zona è così delimitata:
partendo a sud dell’abitato di Sommacampagna, da contrada
Cesure, (quota 89) la linea di delimitazione segue verso sud
– ovest, il canale del consorzio di bonifica dell’Alto Agro
veronese sino alla località Boscone, innestandosi per breve
tratto sulla strada per Villafranca fino ad incontrare e
seguire la strada comunale che passando per Pozzo Moretto e
Colombara sbocca sulla strada comunale presso Ca’ Delia.
Segue detta strada, toccando Casa Nuova Pigno e le
Grottarole, sino all’incrocio della strada provinciale di
Villafranca – Valeggio e seguendo quest’ultima, arriva
all’abitato di Valeggio sul Mincio.
Segue quindi verso sud la strada comunale che porta a
Pozzolo sino alla località Casa Buse per immettersi sulla
carreggiabile che incrocia il canale Seriola Prevaldesca.
Segue questo canale verso nord, fino al ponte Lungo, e
attraversato lo stesso si innesta nel canale Seriola
Serenelli seguendo verso sud, sino ad incontare il confine
di provincia – regione Mantova – Lombardia (quota 63).
Ritornando verso nord, la linea di delimitazione segue il
confine regionale toccando successivamente le località
Pignolada, Staffalonero, Prandina, Stazione di Salionze,
Villa, Dolci e Pontara dove l’abbandona per seguire, per
brevissimo tratto verso nord – est, la strada Broglie –
Madonna del Frassino, sino in prossimità della località
Pignolini e lì attraversa l’autostrada Serenissima, per
inserirsi sulla carrareccia che passa ad est di Ca’ Gozzetto
toccando successivamente Ca’ Serraglio e passando ad ovest
di quota 101 termina a Ca’ Berra Nuova (quota 91) sulla riva
del laghetto del Frassino.
Segue la riva del laghetto per brevissimo tratto sino ad
imboccare la carrareccia che passando per località
Bertoletta, arriva al casello ferroviario di quota 84.
Segue quindi la ferrovia, verso est, fino al contiguo
casello di quota 84 dove l’abbandona per seguire la strada
che toccando Villa Montresor, prosegue fino ai Cappuccini,
sulla riva del lago di Garda.
Dalla località Cappuccini la linea di delimitazione segue la
sponda orientale del lago di Garda sino in prossimità del
porto di Pacengo per inoltrarsi nell’entroterra seguendo la
carrareccia che toccando quota 93 e quota 107, passa sotto
l’abitato di Pacengo e giunge a località Ca’ Allegri, per
seguire la strada comunale di Pacengo sino a Casa Fontana
Fredda.
Per altra carrareccia, sale toccando quota 122 sino alla
località Le Tende, e da qui seguendo la strada Pacengo –
Colà, sino a Casa alle Croci.
Da Casa alle Croci la linea di delimitazione scende verso
sud – est seguendo la carrareccia che, toccando
successivamente quota 118, 113 e Sarnighe, incrocia il
confine comunale di Lazise – Castelnuovo a quota 112.
Segue, risalendo verso nord, questo confine e
successivamente in prossimità della località Mirandola, il
confine comunale Lazise – Pastrengo sino all’incrocio di
questo con la strada provinciale Verona – Lago ad ovest di
località Osteria Vecchia.
La linea di delimitazione segue detta strada verso Verona
(est) sino in prossimità dell’abitato di Bussolengo dove si
inserisce, nei pressi di quota 130, sulla comunale del
Cristo e prosegue sulla strada comunale di Palazzolo sino ad
incontrare l’autostrada del Brennero nel punto in cui
interseca il confine comunale Bussolengo – Sona.
Segue detto confine verso sud, sino alla località Civel dove
si inserisce sulla strada provinciale Bussolengo –
Sommacampagna.
Segue detta strada sino all’abitato di Sommacampagna che
attraversa per inserirsi sulla viabile che porta a Custoza
sino alla località Cesure punto di partenza.
Ad ovest della località Broglie è incluso un piccolo
territorio del comune di Peschiera del Garda comprendente il
Monte Zecchino, così delimitato:
dalla carrareccia a sud di Broglie (adiacente alle ex scuole
elementari) la linea di delimitazione prosegue verso ovest,
per Ca’ Boschetti e Ca’ Rondinelli per poi seguire il
confine di provincia – regione toccando successivamente Ca’
Boffei, Soregone, Ca’ Nuova Bazzoli e la strada che porta
all’abitato di Broglie, sino ad incrociare la carrareccia
che ha costituito il punto di partenza.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Bianco di
Custoza o Custoza” devono essere quelle tradizionale della
zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini
derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti
collinari e pedecollinari esposti prevalentemente a sud, sud
– ovest e posti in terreni di origine morenica di natura
prevalentemente calcarea, argillo – calcarea, ghiaioso –
calcarea e ghiaioso – sabbiosa con esclusione dei terreni
umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o,
comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini derivati.
Le unità vitate omogenee coltivate con la varietà Garganega,
Trebianello, Pinot bianco, Chardonnay e Cortese, iscritte
all’albo dei vini a DOC “Bianco di Custoza o Custoza”, sono
utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini
designati con la DOC “Garda” alle condizioni previste dal
relativo disciplinare di produzione.
E’ vietato ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva, in vigneti di coltura specializzata,
ammessa per la produzione dei vini a DOC “Bianco di Custoza
o Custoza” non deve superare i:
Bianco di Custoza 15,00 tonnellate/ettaro
Bianco di Custoza passito 15,00 tonnellate/ettaro
Bianco di Custoza spumante 15,00 tonnellate/ettaro
Bianco di Custoza superiore 12,00 tonnellate/ettaro
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli i
quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione
dei vini a DOC “Bianco di Custoza o Custoza” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti di cui sopra indicati la produzione
massima per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
La tipologia “passito” è ottenuta dalla cernita delle uve
raccolte nei vigneti iscritti alla DOC “Bianco di Custoza o
Custoza” ed aventi le caratteristiche per essere designate
con detta denominazione.
Il quantitativo massimo di uve destinate alla produzione del
vino “passito” non deve superare le: 5,00 tonnellate/ettaro
Il rimanente quantitativo di uva fino alle rese massime
consentite pari a 7,00 tonnellate/ettaro per la tipologia
superiore e a 10,00 tonnellate/ettaro per la tipologia
Bianco di Custoza, può essere destinato, se ne ha i
requisiti, alla produzione dei vini di cui al presente
disciplinare di produzione.
La regione Veneto, con proprio decreto, su proposta del
comitato vitivinicolo regionale istituito con legge
regionale n. 55 dell’8 maggio 1985, sentito le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
utilizzazione di uve per ettaro per la produzione dei vini a
DOC “Bianco di Custoza o Custoza” inferiore a quelli fissati
dal presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a DOC “Bianco di Custoza o Custoza” un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Bianco di Custoza 9,50% vol.
Bianco di Custoza spumante 9,50% vol.
Bianco di Custoza passito 9,50% vol.
Bianco di Custoza superiore 11,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno della zona di produzione delimitata
dall’art 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni
tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni
siano effettuate nell’intero territorio amministrativo della
provincia di Verona nonché nei comuni confinanti delle
province di Brescia e di Mantova.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
Le operazioni di conservazione e vinificazione delle uve
destinate alla produzione dei vini a DOC “Bianco di Custoza
o Custoza” nella tipologia “passito” devono aver luogo
unicamente nell’ambito della delimitazione territoriale
della zona di produzione di cui all’art 3.
La vinificazione delle uve destinate alla produzione dei
vini a DOC “Bianco di Custoza o Custoza” tipologia “passito”
può avvenire solo dopo che le stesse siano sottoposte ad
appassimento naturale, avvalendosi anche di sistemi e/o
tecnologie che comunque non aumentino la temperatura
dell’appassimento rispetto al processo naturale.
Le uve destinate alla produzione della tipologia “passito”,
al termine dell’appassimento, devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
13,00% vol.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al:
Bianco di Custoza 65%
Bianco di Custoza superiore 65%
Bianco di Custoza spumante 68% (al lordo della presa di
spuma)
Qualora la resa sia compresa tra la percentuale precedente
ed il 75%, il prodotto eccedente non ha diritto alla
denominazione di origine controllata. Infine se supera anche
quest’ultimo limite, decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
La resa massima delle uve in vino per la tipologia “Bianco
di Custoza o Custoza passito” non deve essere superiore al
40%
La DOC “Bianco di Custoza o Custoza” può essere utilizzata
per designare il vino “spumante” nel tipo “Brut, extra Brut,
extra dry” ottenuto con mosti o vini che rispondono alle
condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.
La preparazione del vino a DOC “Bianco di Custoza o Custoza
spumante” deve avvenire in stabilimenti diti all’interno
della zona di vinificazione di cui al comma 1 del presente
articolo e nelle province di Brescia, Mantova, Trento,
Treviso e Vicenza.
Il vino a DOC “Bianco di Custoza o Custoza superiore” deve
essere sottoposto ad un periodo di maturazione di almeno:
cinque mesi decorrere dal 1°Novembre dell’anno di produzione
delle uve
l’affinamento deve avere luogo all’interno della zona di
vinificazione di cui al presente articolo.
Il vino a DOC “Bianco di Custoza o Custoza passito” deve
essere immesso al consumo non prima del:
1° Settembre dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
Art 6
I vini a DOC “Bianco di Custoza” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Bianco di Custoza o Custoza:
colore: giallo paglierino;
profumo: fruttato, leggermente aromatico;
sapore: secco, sapido, morbido, delicato, di giusto corpo,
piacevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 7,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,50 g/l;
Bianco di Custoza o Custoza superiore:
colore: giallo paglierino tendente al giallo dorato con
l’età;
profumo: gradevole, caratteristico, lievemente aromatico;
sapore: secco, morbido, armonico, corposo con eventuale
percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori residui massimo: 7,00 g/l;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
Bianco di Custoza o Custoza spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso con eventuali
riflessi dorati;
profumo: fragrante con sentore di fruttato, leggermente
aromatico quando spumantizzato con il metodo Marinotti
(autoclave), fine e composto, caratteristico della
fermentazione in bottiglia quando è spumantizzato con il
metodo classico;
sapore: secco, fresco, sapido, fine ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l;
residuo zuccherino:
tipo Brut 12,00 g/l;
tipo extra Brut 6,00 g/l;
tipo extra dry 20,00 g/l.
Bianco di Custoza o Custoza passito:
colore: giallo dorato;
profumo: intenso e fruttato;
sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo,
leggermente aromatico, con eventuale leggera percezione di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco.
Art 7
Alla denominazione di origine controllata “Bianco
di Custoza o Custoza” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia, consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
eventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località
compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3, e
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto.
E’ consentito, altresì, l’uso della indicazione aggiuntiva
di “vigna” seguita dal relativo toponimo purché le uve
provengano totalmente da corrispondenti vigneti e siano
rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo dei
vigneti previsto dalla legge 10/02/1992, n. 164, tenuto
rispettivamente presso la C.C.I.A.A. di Verona, alle
condizioni previste dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Art 8
I vini a DOC “Bianco di Custoza o Custoza
superiore e Bianco di Custoza o Custoza passito” devono
essere immessi al consumo unicamente in bottiglie di vetro
di capacità fino a litri 1,500 e chiuse con tappo raso bocca
in sughero o altri materiali consentiti.
Tuttavia per tutte le bottiglie fino a litri 0,375 è
consentito anche la chiusura con tappo a vite.
Sulle bottiglie contenenti in vini a DOC “Bianco di Custoza
o Custoza superiore e Bianco di Custoza o Custoza passito”
deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
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