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Disciplinare di produzione:
G.U.Repubblica italiana n. 244 del 18 ottobre 1990 Decreto
del presidente della Repubblica del 17 aprile 1990. Ha
sostituito il Dpr 28 marzo 1966.
Articolo 1
La denominazione di origine controllata "Bianco di
Pitigliano" è riservata al vino bianco e al vino spumante
che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il vino "Bianco di Pitigliano" deve essere ottenuto dalle
uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
composizione di vitigni nella proporzione indicata a fianco
di ciascuno di essi: Trebbiano toscano 50-80%; Greco,
Malvasia bianca toscana e Verdello, da soli o
congiuntamente, non oltre il 20%; Grechetto, Chardonnay,
Sauvignon (bianco), Pinot bianco e Riesling italico
(bianco), da soli nei limiti del 15%, congiuntamente non
oltre il 30%.
È ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca
bianca fra quelli raccomandati e autorizzati fino a un
massimo del 10%.
L'adeguamento della composizione ampelografica su base
aziendale dei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della
denominazione di origine controllata "Bianco di Pitigliano"
dovrà essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata
in vigore del presente disciplinare di produzione.
Articolo 3
Le uve destinate alla produzione della denominazione di
origine controllata "Bianco di Pitigliano" devono essere
prodotte nella zona, appresso descritta, in provincia di
Grosseto, comprendente:
gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano; il
territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della
parte occidentale compresa tra il confine del predetto
comune in corrispondenza del torrente Trasubbie, del
torrente Maiano e la dividente che ha origine a sud nel
punto in cui la strada statale monte Amiata attraversa il
confine comunale di Scansano (quota 374), la segue per breve
tratto fino a quota 377, per poi percorrere la strada
vicinale dei Gaggioli fino a innestarsi con la strada
statale Scansanese, che segue fino alle case Brocchi; segue,
quindi, interamente la strada provinciale Pancole-Polverala;
si identifica poi con la strada comunale Polveraia-Pian d'Ornetta,
fino a collegarsi con il confine comunale nord di Scansano;
il territorio comunale di Manciano, con l'esclusione
dell'estrema parte occidentale dello stesso, delimitata a
nord dal confine comunale in corrispondenza del fiume
Albegna; a ovest e a sud allo stesso limite di comune; a est
dalla dividente che ha origine a sud dal punto in cui la
strada di bonifica n.28 attraversa il confine comunale di
Manciano (quota 57); segue detta strada fino a innestarsi,
in località Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che
percorre fino alla curva di Case Poggio Lepraio (quota 39);
prosegue poi con la strada di bonifica n. 19, che passa per
Casalnuovo e case Pinzuti e infine, con la strada di
bonifica n. 17, passante per case del Lasco, fino al punto
in cui interseca a nord il fiume Albegna.
Articolo 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Bianco di Pitigliano" devono
essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei i
vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di
origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia
rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e
vallette con costoni più o meno ripidi. Per la coltivazione
dei vigneti sono esclusi i fondovalle e i terreni
pianeggianti e umidi. I sesti di impianto, le forme di
allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli
generalmente usati, comunque atti a non modificare le
caratteristiche dell'uva e del vino.
È esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva
ammessa per la produzione del vino "Bianco di Pitigliano"
non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto
in coltura specializzata e q.li 25 per ettaro in coltura
promiscua.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata
cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% i
limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve
essere superiore al 70%.
La Regione Toscana, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima
della vendemmia può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
ministero dell'Agricoltura e delle Foreste e al Comitato
nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei
vini.
Articolo 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, di
Sorano, di Manciano e di Scansano. Le uve destinate alla
vinificazione devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale totale minimo di 10,5%. La
vinificazione del "Bianco di Pitigliano" deve essere
eseguita in bianco. Le uve aventi un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di 9,5% possono essere unicamente
destinate alla produzione del "Bianco di Pitigliano"
spumante.
In tal caso debbono essere oggetto di specifica denuncia di
produzione presso la competente Camera di commercio. Le
operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate
nell'ambito del territorio della regione Toscana.
L'eventuale arricchimento deve essere eseguito con mosto
concentrato derivato da uve prodotte nella zona di
produzione delimitata dal precedente articolo 3, e/o con
mosti concentrati rettificati.
Articolo 6
Il vino "Bianco di Pitigliano, all'atto dell'immissione al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: paglierino con riflessi verdolini
odore: delicato
sapore: asciutto, vivace, neutro, con fondo leggermente
amarognolo, di medio corpo, morbido
titolo alcolometrico volumico totale minimo:11% vol.
acidità totale non inferiore a 5,5 per mille
estratto secco netto minimo 16 per mille
Il vino Bianco di Pitigliano spumante all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore paglierino: con riflessi verdolini
odore: delicato
sapore: asciutto, acidulo, con fondo leggermente amarognolo
spuma: fine e persistente
titolo alcolometrico volumico minimo: 11,5%
acidità totale: 6,5 per mille
estratto secco netto minimo: 16 per mille
È facoltà del ministro dell'Agricoltura e Foreste di
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra
indicati per l'acidita totale l'estratto secco netto
Articolo 7
Il vino "Bianco di Pitigliano" proveniente da uve che
assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale
complessivo minimo non inferiore al 12% può portare la
qualificazione "superiore".
Articolo 8.
Alla denominazione di origine controllata "Bianco di
Pitiglianoo è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione
non espressamente prevista dal presente disciplinare di
produzione; è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che
facciano riferimento a a nomi, ragioni sociali, marchi non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino "Bianco
di Pitigliano" può figurare l'indicazione dell'annata di
produzione, purché veritiera e documentata, tale indicazione
è tuttavia obbligatoria per la tipologia "superiore".
Articolo 9
Chiunque produce. vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Bianco di Pitigliano" vino che non risponde
alle condizioni ae ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell'articolo 28
del Dpr 12 Luglio1963, n. 930.
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