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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bianco Pisano di
San Torpé” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
“Bianco Pisano di San Torpé” tipo bianco
“Bianco Pisano di San Torpé” tipologia Vin Santo e/o riserva
Art 2
La denominazione di origine controllata “Bianco Pisano di
san Torpé” è riservata ai vini ottenuti da uve di vitigni,
raccomandati e/o autorizzati rispettivamente per le province di Pisa
e di Livorno, provenienti da vigneti aventi, nell’ambito aziendale,
la seguente composizione ampelografica:
Trebbiano toscano minimo 75%
Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni a
bacca bianca fino ad un massimo del 25%.
Art 3
le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata “Bianco Pisano di San Torpé” debbono
provenire dalla zona di produzione che comprende l’intero territorio
amministrativo dei seguenti comuni:
Casciana Terme Capannoli Chianni Crespina
Lari Palaia Ponsacco Terricciola
Nonché parte del territrorio amministrativo dei seguenti comuni:
Cascina Fauglia Lajatico Lorenzana Montopoli
Valdarno Peccioli Pontedera Santa Luce
San Miniato
In provincia di Pisa
e parte del comune di:
Collesalvetti in provincia di Livorno.
Tale zona, già delimitata dal D.P.R. 18/05/1973 è la seguente:
partendo dalla località Bocca d’Elsa, sul confine provinciale Pisa –
Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto
confine provinciale fino alla carreggiabile che passa per Serra,
quota 91 in comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la
strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella
valle dell’Era.
Per una carrareccia raggiunge il molino Ripassaia, Tonaca (quota 80)
e raggiunge il fiume Era per la strada campestre, ne costeggia la
riva destra verso sud – est e lo supera all’altezza del guado,
quindi prende la strada che porta a cà di Molino (quota 80).
Per la carrozzabile raggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone
e sale a nord – est per la strada statale Volterrana fino al km.
14,250, piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per
Ragoncino e Colle dell’Asino attraversa il botro al Piano, sotto
quota 98.
Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, cà San
Valeriano e cà San Francesco e risalendo a nord raggiunge il
torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla
carrareccia che porta a il Casino, da qui per il podere Trieste
passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale
per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di
sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto
Piano delle Vigne segue un sentiero a nord – ovest che scende nel
torrente Sterza.
Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente che è
anche il confine comunale di Chianni con Lajatico e poi di
Riparbella, giungendo all’estremo sud del comprensorio, dove il rio
Gusciane si immette nello Sterza a nord di quota 460.
La delimitazione risale quindi a nord – ovest, indi a nord seguendo
sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto
monte Prunicca; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro
Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro
suddetto.
Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine fino
al botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord – ovest e per
quota 139 e la Pieve di Santa Luce raggiunge quota 102, quindi segue
la strada che passa per quota 133 e che costeggia il tratto
pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la
carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume
Fine fino all’incrocio con la via Santa Luce e Lorenzana che
percorre verso nord fino a quando nei pressi di cà Sant’Alberto, non
trova il confine comunale Santa Luce – Casciana Terme che segue
sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia
per 200 metri a sud.
Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e
risale verso nord – ovest a cà Disperato per poi ridiscendere a sud
– ovest di cà Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine
comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per
Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina – Pisa.
Attraversando la ferrovia risale verso nord – est per quota 44 piega
verso nord – ovest per Mezzastrada, cà Larignano e quota 108, gira a
nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta – Acciaiolo
al km. 0,800.
Arrivando a Torretta segue la statale Pisana – Livornese a nord fino
al km. 16,500 e raggiunge il casello ferroviario.
A questo punto entra nella provinciale di Livorno seguendo la
ferrovia Pisa – Cecina fino all’incrocio con la statale 67 bis (Km
11,000).
La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale n. 67
– bis fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la
linea ferroviaria Pisa – Firenze fino al passaggio a livello di La
Rotta; poi si immette nuovamente nella Tosco – Romagnola fino al
25,500 che percorre fino a san Romano.
Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi
a destra per cà Guicciardini, arriva a Ponte e Egola discende il
fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca
d’Elsa.
Art 4
le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine
controllata “Bianco Pisano di san Torpé” devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai
vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di
orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle,
particolarmente umidi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli generalmente usati, e comunque quelli
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ esclusa ogni pratica di forzatura. E’ consentita l’irrigazione di
soccorso per non più di due volte all’anno prima dell’invaiatura.
I nuovi impianti ed i reimpianti debbono prevedere un numero minimo
di
2.500 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini
di cui all’art. 1, non deve essere superiore a:
12,00 tonn./ettaro in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione
massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere
calcolata in rapporto all’effettiva superficie coperta dalla vite, e
comunque non deve essere superiore in media a
4,800 kg./ceppo.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a DOC “Bianco Pisano di San Torpé”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i
limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate all’interno dell’intero territorio amministrativo dei
comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione di cui
all’art. 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino DOC
“Bianco Pisano di San Torpé” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
10,50% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore al
70%.
Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Nella vinificazione, che deve avvenire come d’uso in assenza di
vinacce, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali
e costanti atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.
Per eventuali operazioni di arricchimento deve essere utilizzato
esclusivamente il mosto concentrato e rettificato.
Il vino a DOC “Bianco Pisano di San Torpé” non può essere immesso al
consumo prima del:
31 gennaio dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Art 6
I vini a DOC “Bianco Pisano di San Torpé” all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, vivace, armonico;
sapore: seco, delicato. Armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per
l’aidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Le uve idonee alla produzione del vino a denominazione di
origine controllata “Bianco Pisano di San Torpé” possono essere
destinate alla produzione della tipologia “Vin Santo” e debbono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo
di:
16,00% vol.
Le operazioni di vinificazione del vino a d.o.c. “Bianco Pisano di
San Torpé Vin Santo” devono seguire il tradizionale metodo che, in
particolare, precede quanto segue:
l’uva, dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento in locali idonei e raggiungere un contenuto
zuccherino non inferiore a:
26,00%.
E deve poi essere ammostata non prima del:
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il:
31 marzo dell’anno successivo.
E’ ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata;
la resa massima di uva fresca in Vin Santo finito non deve essere
superiore al 35%
La conservazione e l’invecchiamento del vino a d.o.c. Bianco Pisano
di san Torpé Vin Santo” debbono avvenire in appositi locali ed in
recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 200
litri.
L’immissione al consumo del “Vin Santo” non può avvenire prima del
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve
L’immissione al consumo del “Vin Santo riserva” non può avvenire
prima del:
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle
uve.
Al termine del periodo di’invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
16,00% vol.
Le operazioni di invecchiamento devono avvenire all’interno della
zona di vinificazione delle uve.
All’atto dell’immissione al consumo i vini a DOC “Bianco Pisano di
San Torpé Vin Santo” devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: dal dorato all’ambrato intenso;
profumo: etereo, intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: amabile o secco, armonico con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
acidità totale minima nel tipo secco: 4,5 g/l;
acidità totale minima nel tipo amabile: 5,0 g/l;
acidità volatile massima: 1,6 g/l;
estratto secco netto minimo: 23,0 g/l;
Art 8
Nella designazione e presentazione del vino a DOC
di cui all’art. 1, è vietato l’uso di qualificazioni aggiuntive
diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato,
vecchio, invecchiato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì, in conformità alle norme vigenti, l’uso di
indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano
riferimento ad unità amministrative, frazioni, aree, zone, località
dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto, purché le comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3.
L’indicazione “Vin Santo” e/o “Vin Santo riserva” può essere
posizionata in etichetta al di sopra della denominazione di origine
controllata “Bianco Pisano di san Torpé”.
E’ consentito riportare in etichetta le qualificazioni “secco”,
“abboccato”, “amabile”, “dolce”, nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di etichettatura dei prodotti.
I vini a DOC “Bianco Pisano di San Torpé Vin Santo” e/o riserva
debbono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie da
0,375, 0,500, 0,750 litri di capacità e chiusi con tappo di sughero
raso bocca.
Sui recipienti deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di
produzione delle uve.
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