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Art 1 La denominazione
di origine controllata “Biferno” è riservata ai vini:
bianco
rosso
rosso superiore
rosso riserva
rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Biferno” debbono essere
ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi la
seguente composizione ampelografica:
Biferno rosso, rosso superiore, rosso riserva, rosato:
Montepulciano dal 70 al 80%;
Aglianico dal 15 al 20%;
possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla
coltivazione nella regione Molise e presenti nei vigneti
fino ad un massimo del 15%.
Biferno bianco:
Trebbiano toscano dal 60 al 70%;
per la restante parte possono concorrere altri vitigni a
bacca bianca, idonei alla coltivazione per la regione Molise
e presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 40%, con una
presenza di Malvasia bianca non superiore al 10%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende
l’intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:
Acquaviva Collecroce Campobasso Campodipietra Campomarino
Castelbottaccio Castellino del Biferno Collotorto
Ferrazzano Gambatesa Guardialfiera Guglionesi
Larino Limosano Lucito Lupara
Macchia Val Fortore Mirabello Sannitico Mafalda
Montagano Montecifone Montefalcone del Sannio
Montelongo Montemitro Montenero di Bisaccia
Montorio nei Frentani Palata Petacciato
Petrella Tifernina Pietracatella Portocannone Rotello
Santa Croce di Magliano San Felice del Molise San Giacomo
degli Schiavoni San Giovanni in Galdo San Giuliano di
Puglia San Martino in Pensilis Taverna Termoli Toro Tufara
Ururi tutti in provincia di Campobasso.
Art 4
le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Biferno”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione
all’albo previsto dall’art 10 del D.P.R. n. 930 del
12/Luglio/1963, unicamente i vigneti collinari i cui terreni
siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore a
500 metri s.l.m. per le tipologie “rosso e rosato” e a 600
metri s.l.m. per la tipologia “bianco”.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura, debbono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei
vini a DOC “Biferno”, di vigneto in coltura specializzata,
non deve essere superiore a:
Biferno bianco 12,00 tonn/ettaro
Biferno rosso 12.00 tonn/ettaro
Biferno rosso riserva 12,00 tonn/ettaro
Biferno rosato 12,00 tonn/ettaro
Biferno rosso superiore 11,00 tonn/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% il limite medesimo.
La regione Molise con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di
produzione di uva per ettaro inferiore a quello previsto dal
presente disciplinare di produzione, dandone immediata
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini.
La resa massima dell’uva in vino per tutte le tipologie, non
deve essere superiore al 70%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, compreso
l’eventuale invecchiamento per la tipologia “rosso”, devono
essere effettuate nell’interno della zona di produzione di
cui all’art 3.
Tuttavia, tenuto conto di talune situazioni locali è in
facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini consentire, con proprio decreto, che la
vinificazione sia effettuata anche in altri comuni della
provincia di Campobasso.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare ai
vini a DOC “Biferno” un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Biferno rosso e rosato 10,50% vol.
Biferno rosso riserva 12,50% vol.
Biferno rosso superiore 11,50% vol.
Biferno bianco 10,00% vol.
Art 6
I vini a DOC “Biferno” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
Biferno bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
profumo: gradevole, delicato,leggermente aromatico;
sapore: secco, armonico, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
Biferno rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
Biferno rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
profumo: fruttato, delicato;
sapore: asciutto,fresco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l;
Biferno rosso superiore:
colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi
granata;
profumo: gradevole, intenso, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.;
Biferno rosso riserva:
colore: rosso rubino più o meno intenso con riflessi
granata;
profumo: intenso, pieno, etereo, caratteristico;
sapore: asciutto, robusto, armonico, vellutato, giustamente
tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l.;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e
forestali – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con
proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto non riduttore minimo.
Art 7
Il vino a DOC “Biferno rosso” con la qualifica
aggiuntiva “riserva” deve subire un periodo di
invecchiamento minimo di:
3 anni
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle
uve
Per il vino a DOC “Biferno rosso riserva” e “Biferno rosso
superiore” è obbligatoria, per l’immissione al consumo,
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Alla DOC “Biferno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine scelto e selezionato.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati, non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento o a comuni,
frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella
zona
delimitata dal precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino, così
qualificato, è stato ottenuto.
Art 8
I vini a DOC “Biferno” con le qualifiche
aggiuntive “riserva o superiore” possono essere immessi al
consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale
compresi tra 0,750 e 3,000 litri con tappo raso bocca.
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