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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bivongi” è riservata ai
vini:
rosso
riserva
novello
rosato
bianco
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare.
Art 2
I vini a DOC “Bivongi” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti da vigneti costituiti, nell’ambito aziendale, dai
seguenti vitigni nella proporzione indicata per ciascuno di essi:
“Bivongi rosso e rosato”
Gaglioppo (localmente detto anche Magliocco), Greco nero (localmente
detto anche Maglioccone), da soli o congiuntamente dal 30 al 50%
Nocera, Calabrese (localmente detto anche Nero d’Avola o Mantonico
nero, solo per il territorio del comune di Guardavalle)
Castiglione (per i territori dei comuni della provincia di Reggio
Calabria)
Da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla composizione ampelografica, dei vigneti,
nell’ambito aziendale, destinati alla produzione di detti vini,
altri vitigni a bacca nera, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Reggio Calabria e Catanzaro, fino ad un massimo del 10%.
Possono altresì concorrere alla composizione ampelografica dei
vigneti, nell’ambito aziendale, destinati alla produzione di detti
vini, i vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le
province di Reggio Calabria e di Catanzaro, fino ad un massimo del
15%.
“Bivongi bianco”
Greco bianco,
Guardavalle (localmente detto anche Uva greca) e Monsonico
(localmente detto anche Mantonico bianco) per i territori dei comuni
della provincia di Reggio Calabria), da soli o congiuntamente, dal
30 al 50%
Malvasia bianca e Ansonica (per tutti i territori della zona di
produzione), da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla composizione ampelografica dei vigneti, in
ambito aziendale, destinati alla produzione di detto vino altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per le province
di Catanzaro e di Reggio Calabria, fino ad un massimo del 30%.
Il vino a DOC “Bivongi rosso” può essere prodotto anche nelle
tipologie “novello e riserva”.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a d.o.c.
“Bivongi” devono essere prodotte nella zona di produzione che
comprende l’intero territorio amministrativo dei comuni di:
Bivongi Camini Caulonia
Monasterace Pazzano Placanica
Riace Stignano Stilo
Tutti in provincia di Reggio Calabria
E l’intero territorio amministrativo del comune di:
Guardavalle in provincia di Catanzaro
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Bivongi” devono essere
quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell’iscrizione
all’Albo dei vigneti, unicamente quelli ubicati su terreni di buona
esposizione e giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione
dei fondovalle e di quelli al di sopra degli 800 metri s.l.m.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, con esclusione di
quelli di tipo espanso, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e
misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non
modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Per i nuovi impianti di vigneto in coltura specializzata, il numero
minimo di ceppi per ettaro non dovrà essere inferiore a 4.000.
La produzione media per ceppo non dovrà essere superiore a:
“Bivongi bianco” 3,250 kg./ceppo
“Bivongi rosso e rosato” 3,000 kg./ceppo.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a d.o.c. “Bivongi”,
in coltura specializzata, non deve essere superiore a:
“Bivongi bianco” 13,00 tonnellate/ettaro
“Bivongi rosso e rosato” 12,00 tonnellate/ettaro
Nella coltura promiscua le rese non dovranno superare
rispettivamente:
“Bivongi bianco” 5,00 kg./ceppo
“Bivongi rosso e rosato” 4,00 kg./ceppo.
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi
sopra indicati.
Tale esubero della resa non potrà essere commercializzato come vino
a denominazione di origine controllata “Bivongi”.
La regione Calabria, può modificare dette rese ai sensi dell’art. 10
della Legge 10/02/1992, n. 164, dandone immediata comunicazione al
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per la
tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, nonché alle C.C.I.A.A. di
Reggio Calabria e di Catanzaro.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Bivongi bianco” 10,50% vol.
“Bivongi rosso e rosato” 11,50% vol.
Le uve destinate alla produzione del tipo “Bivongi rosso”
designabile con la menzione aggiuntiva “riserva” devono assicurare
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di: 12,00% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all’art. 2 devono
essere effettuate all’interno della zona di produzione di cui al
precedente art. 3.
Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel
territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a
condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad
una distanza non superiore ai 1.000 metri dal confine della zona
delimitata nel precedente articolo 3.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti e tradizionali della zona o comunque atte a
conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non ha
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Il vino a DOC “Bivongi rosso” designabile con la menzione aggiuntiva
“riserva”, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno:
due anni a decorrere dal 1° novembre dell’annata di produzione delle
uve
La DOC “Bivongi rosso” può essere utilizzata per designare il vino
“novello” ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo
le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.
Art 6
I vini di cui all’art. 2, all’atto dell’immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bivongi rosso”
colore: rosso più o meno intenso, tendente al granata con l’età;
profumo: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Bivongi rosso riserva”
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
“Bivongi rosso novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: delicato, vinoso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, fruttato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l;
“Bivongi rosato”
colore: rosato più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,0 g/l;
“Bivongi bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
E’ in facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
I vini a DOC ”Bivongi rosso”, “Bivongi rosato”, “Bivongi
bianco” ad esclusione delle tipologie “novello e riserva”, non
possono essere immessi al consumo prima del:
di gennaio dell’anno successivo a quello di produzione delle uve
Nella presentazione e designazione dei vini a DOC “Bivongi” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unità
amministrative, frazioni, aree, località e zone dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è
stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC
“Bivongi” deve figurare l’annata di produzione delle uve.
Art 8
Per il vino a d.o.c. “Bivongi rosso riserva”
immesso al consumo in contenitori di capacità nominale non superiore
a litri 1,500 è obbligatoria la chiusura con tappo di sughero, raso
bocca.
Tuttavia per i contenitori uguali o inferiore a litri 0,375 è
ammessa anche la tappatura metallica a vite. |