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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
"Boca"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Boca" è riservata
al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Boca" deve essere ottenuto dalle uve provenienti
dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:
Nebbiolo (Spanna) 45-70%;
Vespolina 20-40%-,
Bonarda novarese (Uva rara) fino a un massimo dei 20%.
Articolo 3.
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
appresso indicata che comprende in tutto il territorio
comunale di Boca e in parte quelli di Maggiora, Cavallirio,
Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con esclusione
dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero.-Prato
Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia..
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vino "Boca" devono essere quelle
tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle
uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono, pertanto, da considerare idonei unicamente i vigneti
collinari di giacitura e orientamento adatti, di altitudine
non superiore a 550 metri s.l.m. con esclusione di quelli
esposti a nord e nei fondovalle.
I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vino "Boca"
non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto
in coltura specializzata.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzala, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20%
il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e l’invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuati nell’interno della
zona di produzione delimitata nell’art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è
consentito che tali operazioni e l’invecchiamento siano
effettuati nell’ambito dell’intero territorio della
provincia di Novara.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al
vino "Boca" una gradazione alcolica complessiva minima
naturale di gradi 11,5.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino
le sue peculiari caratteristiche.
Per avere diritto alla denominazione di origine controllata
il vino "Boca" deve essere sottoposto a un periodo di
invecchiamento obbligatorio di almeno 3 anni e conservato
per almeno due anni di detto periodo in botti di legno di
rovere o di castagno. Il periodo d’invecchiamento decorre
dal 1° gennaio successivo all vendemmia
Articolo 6.
Il vino "Boca" all’atto dell’immissione al consumo deve
rispondere alle seguenti caratteristiche :
- colore : rosso rubino brillante con leggere sfumature di
granato ;
- odore : caratteristico e gradevole profumo di mammola :
- sapore : sapido, asciutto, armonico con retrogusto di
melagrana ;
- gradazione alcolica minima complessiva : gradi 12 ;
- estratto secco netto minimo : 22 per mille ;
- acidità totale minima : 6 per mille.
E’ facoltà del ministero dell’Agricoltura e delle Foreste,
con proprio decreto, modificare i limiti minimi
sopraindicati per l’acidità totale e per l’estratto secco
netto.
Articolo 7.
Alla denominazione "Boca" è vietata qualsiasi qualificazione
aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e similari.
E’ tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l'acquirente.
E’ consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone e località - comprese nella zona
delimitata nel precedente articolo 3 - e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Boca"
può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle
uve.
Articolo 8.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Boca" vini che non rispondono alle condizioni e
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a
norma dell'articolo 28 dei Dpr 12 luglio 1963, n. 930.
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