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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bolgheri”
è riservata ai vini bianco, rosso, rosato, Vermentino, Sauvignon e
Vin Santo Occhio di Pernice che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
La denominazione di origine controllata “Bolgheri” con il
riferimento alla sottozona “Sassicaia” è riservata al vino
proveniente dalla omonima sottozona e rispondente alle condizioni e
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La DOC “Bolgheri” è riservata ai vini ottenuti da
uve prodotte in vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente
composizione ampelografica.
“Bolgheri bianco”
Trebbiano toscano dal 10 al 70%
Vermentino dal 10 al 70%
Sauvignon dal 10 al 70%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Livorno, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 30%
“Bolgheri rosso e rosato”
Cabernet Sauvignon dal 10 all’80%
Merlot massimo 70%
Sangiovese massimo 70%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Livorno, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 30%.
“Bolgheri Vermentino”
Vermentino minimo 85%
“Bolgheri Sauvignon”
Sauvignon minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve di altri
vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Livorno, presenti nei vigneti, da soli o
congiuntamente, fino ad un massimo del 15%.
“Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice”
Sangiovese dal 50 al 70%
Malvasia nera dal 30 al 50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Livorno, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 30%.
“Bolgheri Sassicaia”
Cabernet Sauvignon minimo 80%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri
vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia
di Livorno, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad
un massimo del 20%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Bolgheri” devono essere prodotte nell’ambito del territorio
amministrativo del comune di:
Castagneto Carducci
In provincia di Livorno
Ad esclusione dei territori ubicati ad ovest della strada statale n.
1 Aurelia, vecchio tracciato.
La sottozona di produzione del vino a DOC “Bolgheri Sassicaia” è
così delimitato:
oltrepassando di circa 200 metri in direzione Bolgheri il podere
Alberto, sulla strada comunale di San Guido (viale dei Cipressi) si
dirige a nord – ovest per circa 600 metri fino ad incontrare il
Fosso Barinca e, progredendo dall’argine sinistro di suddetto fosso,
per circa 1.200 metri in direzione est, incontra la strada campestre
del podere Aianova, confinante con la tenuta Sant’Alessandra e,
all’interno di questa delimitazione si estende in direzione sud in
linea retta per 100 metri, includendo l’amm. Le Capanne ed il podere
Sassicaia fino a congiungersi, dopo una lieve inflessione in
direzione sud – ovest al Botro delle Fornaci.
Di qui, internamente all’argine sinistro del botro, procedendo in
direzione est per circa 2.500 metri giunge all’intersezione con la
strada poderale che, con un tratto di circa 200 metri in direzione
sud, si ricollega alla strada Poggio – Patanocco.
Delimitata da tale strada, sempre in direzione est per 1.300 metri,
si dirige verso il podere Patanocco e, successivamente, dal
proseguimento della precedente strada, denominata in questo tratto
Patanocco – Castiglioncello, segue questa delimitazione, al suo
interno, prima per 1.200 metri, in direzione est – sud – est poi per
1.100 metri, in direzione sud – ovest tagliando il tratto di strada
di collegamento tra Castiglioncello – Colle Ulivo.
Di qui prosegue in direzione sud – est per circa 800 metri,
dirigendosi poi in linea retta verso ovest per circa 1.000 metri,
confinando esternamente con l’azienda agricola San Biagio e,
successivamente, in direzione nord – ovest per circa 700 metri, fino
all’incontro con la strada Castelluccio – Ospedaletto.
Di qui, in direzione nord – est per circa 500 metri, continua fino
ad incontrare la strada di collegamento tra il podere Bezzini e il
Quercione ed internamente ad essa per 450 metri, in direzione ovest
e successivamente in direzione nord – ovest per 900 metri,
confinando con la tenuta dell’Ornellaia fino ad incontrare il Botro
Macine e costeggiando l’argine sinistro per circa 500 metri in
direzione ovest, sud – ovest.
La delimitazione prosegue poi per circa 500 metri in direzione
ovest, nord – ovest confinando ancora con la tenuta l’Ornellaia e,
successivamente per 200 metri, in direzione nord – ovest, confinando
con la proprietà Righi fino ad incontrare il Fosso Campo – Fantaccio.
Internamente al fosso il confine si estende in direzione ovest per
circa 350 metri ad incontrare la via Bolgherese e costeggiando
questa per 100 metri in direzione nord – ovest, prosegue verso ovest
internamente alla strada delle Ferreggini per 300 metri, fino
all’intersezione di essa con il Fosso Campo Fantaccio e da esso
delimitata per 600 metri, in direzione nord – ovest.
Da qui si stacca dal fosso in direzione ovest per 200 metri deviando
a 90° in nord per 150 metri fino ad incontrare il Fosso Carestia
Vecchia.
Dopo aver costeggiato internamente il fosso per circa 400 metri in
direzione ovest si ricongiunge dopo 600 metri in nord – ovest al
punto di partenza di questa descrizione planimetrica situata sul
viale dei Cipressi a circa 200 metri ad est, rispetto al podere
Alberto.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Bolgheri” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve
e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi espansi.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
I vigneti impiantati successivamente all’entrata in vigore del
presente disciplinare dovranno avere una densità di almeno 4.000
ceppi/ettaro con una produzione massima di 2,500 kg/ceppo.
La produzione di uva ammessa per i vini a DOC “Bolgheri” in coltura
specializzata, non deve essere superiore a:
“Bolgheri bianco” 10,00 tonn/ettaro 2,500 kg/ceppo
“Bolgheri Vermentino” 10,00 tonn/ettaro 2,500 kg/ceppo
“Bolgheri Sauvignon” 10,00 tonn/ettaro 2,500 kg/ceppo
“Bolgheri rosso” 9,00 tonn/ettaro 2,250 kg/ceppo
“Bolgheri rosato” 9,00 tonn/ettaro 2,250 kg/ceppo
“Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice 9,00 tonn/ettaro 2,250
kg/ceppo
A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Per la tipologia “Bolgheri rosso superiore” la resa non deve essere
superiore ai:
8,00 tonn/ettaro
per i nuovi impianti devono produrre un massimo di kg. 2,000 per
ceppo
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a DOC
“Bolgheri” un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
“Bolgheri bianco” 10,00% vol.
“Bolgheri Vermentino” 10,00% vol.
“Bolgheri Sauvignon” 10,00% vol.
“Bolgheri rosso” 11,00% vol.
“Bolgheri rosato” 11,00% vol.
“Bolgheri rosso superiore” 12,00% vol.
Per il vino a d.o.c. “Bolgheri Sassicaia” le forme di allevamento ed
i sistemi di potatura ammessa sono:
il cordone speronato
l’archetto semplice o doppio
alberello basso
I vigneti all’interno della sottozona “Sassicaia” devono essere
ubicati ad una altimetria tra i 40 e 400 metri s.l.m.
La produzione di uva ammessa per il vino a DOC “Bolgheri Sassicaia”
non deve essere superiore a:
6,00 tonn/ettaro 2,700 kg/ceppo
Per i nuovi impianti o reimpianti, successivi all’entrata in vigore
del presente disciplinare, la produzione massima di uva per ettaro,
pur risultando di 6,00 tonn/ettaro, deve prevedere una densità degli
impianti di almeno 4.000 ceppi/ettaro con una produzione massima di
kg. 1,500 per ceppo.
Le uve destinate alla produzione del vino a DOC “Bolgheri Sassicaia”
devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
11,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, di affinamento e di
invecchiamento dei vini di cui all’art. 2 devono essere effettuate
nell’intero territorio amministrativo del comune di
Castagneto Carducci.
La resa massima dell’uva in vino finito non deve essere superiore
al:
“Bolgheri bianco” 65%
“Bolgheri Vermentino” 65%
“Bolgheri Sauvignon” 65%
“Bolgheri rosso” 70%
“Bolgheri rosato” 70%
“Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice” 35%
quest’ultimo calcolato sull’uva fresca al terzo anno
d’invecchiamento del vino.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Bolgheri” di cui all’art. 2 sono
ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti,
atte a conferire ai vini medesimi le loro peculiari caratteristiche.
Nella vinificazione dei vini a DOC “Bolgheri rosato” l’eventuale
contato del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde
assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo art. 6.
Il vino a DOC “Bolgheri superiore” deve essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento di almeno
Due anni di cui almeno uno in botti di rovere
e sei mesi di affinamento in bottiglia
a decorrere dal 1° gennaio successivo all’anno di produzione delle
uve.
Nella vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino a
DOC “Bolgheri Vin Santo Occhio di Pernice” il tradizionale metodo di
vinificazione prevede quanto segue:
l’uva dopo aver subito un’accurata cernita, deve essere sottoposta
ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del
1° dicembre dell’anno di produzione delle uve
e non oltre il
31 marzo dell’anno successivo;
l’appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa
una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un
contenuto zuccherino non inferiore al
26,60%;
la conservazione e l’invecchiamento del vino a DOC “Bolgheri Vin
Santo Occhio di Pernice” deve avvenire in recipienti di legno
(caratelli) di capacità non superiore ai 500 litri;
l’immissione al consumo del vino a DOC “Bolgheri Vin Santo Occhio di
Pernice” non può avvenire prima del:
1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle
uve;
l’immissione al consumo del vino a DOC “Bolgheri Vin Santo Occhio di
Pernice riserva” non può avvenire prima del:
1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle
uve;
al termine del periodo d’invecchiamento il prodotto deve avere un
titolo alcolometrico volumico complessivo di:
16,00% vol.
Le operazioni di vinificazione, affinamento ed invecchiamento del
vino a DOC “Bolgheri Sassicaia” devono essere effettuate nell’ambito
del territorio amministrativo del comune di
Castagneto Carducci
Sono esclusi i tagli con uve, mosti e vini provenienti da zone di
produzione esterne alla sottozona.
E’ consentito l’arricchimento con mosti provenienti da uve di
vigneti iscritti all’Albo del vino a DOC “Bolgheri Sassicaia” o con
mosto concentrato rettificato.
Il vino a DOC “Bolgheri Sassicaia” non può essere immesso al consumo
se non dopo essere stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento
di almeno:
due anni
a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di produzione
delle uve
di cui almeno 18 mesi in botti di rovere di capacità non superiore
ai 225 litri
e sei mesi di affinamento in bottiglia.
Art 6
I vini a DOC “Bolgheri” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Bolgheri bianco”
colore: giallo paglierino;
profumo: fine, delicato;
sapore: secco, armonico, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 16,00 g/l;
“Bolgheri Vermentino”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, armonico e morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Bolgheri Sauvignon”
colore: giallo paglierino;
profumo: caratteristico, delicato, leggermente aromatico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
“Bolgheri rosso”
colore: rosso rubino tendente al granata;
profumo: intensamente vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Bolgheri rosso superiore”
colore: rosso granata più o meno intenso;
profumo: etereo, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
“Bolgheri rosato”
colore: rosato;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 22,00 g/l;
“Bolgheri Vin Santo Occhio di pernice”
colore: da rosa intenso a rosa pallido;
profumo: intenso;
sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,50% vol.;
acidità totale minima: 4,00 g/l;
acidità volatile massima: 1,60 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,00 g/l;
“Bolgheri Sassicaia”
colore: rosso rubino intenso si fa granata con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, ricco ed elegante;
sapore: asciutto, pieno, robusto ed armonico struttura buona ed
elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 25,00 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole – Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,
modificare, con proprio decreto, i limiti di cui sopra. Per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella designazione dei vini a DOC “Bolgheri” il
nome del vitigno, ove previsto, deve figurare in etichetta in
caratteri di dimensione non superiori a quelli utilizzati per la
denominazione di origine.
In sede di designazione il nome della sottozona “Sassicaia” può
precedere la denominazione “Bolgheri” e figurare in caratteri di
dimensione pari o superiori a quelli usati per la denominazione
medesima.
Nella designazione e presentazione dei vini a DOC “Bolgheri” è
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle
previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, fattorie,
zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste
dal decreto ministeriale 22/04/1992.
Alla denominazione di origine controllata “Bolgheri” con il
riferimento alla sottozona “Sassicaia” è consentita l’aggiunta di
ulteriori indicazioni facenti riferimento a poderi o vigneti,
ubicati all’interno della sottozona stessa dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
In tali casi è consentito l’uso del termine “vigna”.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC
“Bolgheri” e “Bolgheri Sassicaia” deve figurare l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve veritiera e documentabile.
Art 8
Le bottiglie o altri recipienti di capacità
inferiore ai 5,000 litri in cui possono essere confezionati i vini a
DOC “Bolgheri”, in vista dell’immissione al consumo, debbono essere,
anche per quanto riguarda l’abbigliamento, consoni ai caratteri di
un vino di pregio.
Per l’immissione al consumo del vino a DOC “Bolgheri” sono ammessi
soltanto recipienti della capacità di litri 0,375, 0,750, 1,500 e
3,000, 6,000, 9,000 e 12,000 litri. La chiusura di tali recipienti
deve essere effettuata soltanto con il tappo di sughero raso bocca.
Qualora venga utilizzata la bottiglia bordolese classica il vetro
deve essere di colore verde scuro e del tipo pesante.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata “Bolgheri” vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è
punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31 della Legge 10/02/1992, n.
164.
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