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Art 1
La denominazione di origine controllata “Bosco
Eliceo” accompagnata da una delle specificazioni di cui all’art 2 è
riservata ai vini bianchi e rossi che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art 2
La denominazione di origine controllata “Bosco
Eliceo” con una delle specificazioni sotto indicate è riservata ai
vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la seguente
composizione varietale.
Bosco Eliceo Fortana:
Fortana minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per le province di Ferrara e Ravenna
presenti nei vigneti in misura non superiore al 15%.
Bosco Eliceo Merlot:
Merlot minimo 85%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti da altri vitigni a bacca rossa non aromatici
raccomandati o autorizzati per le province di Ferrara e Ravenna
presenti nei vigneti nella misura massima del 15%.
Bosco Eliceo Sauvignon:
Sauvignon minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti dal vitigno Trebbiano romagnolo presente nei vigneti
nella misura massima del 15%.
Bosco Eliceo Bianco:
Trebbiano romagnolo minimo 70%
Sauvignon, Malvasia bianca di Candia da sole o congiuntamente
massimo 30%
possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve
provenienti da vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per
le province di Ferrara e Ravenna presenti nei vigneti nella misura
massima del 5%.
Art 3
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC
“Bosco Eliceo” devono essere prodotte nell’interno della zona
comprendente l’intero territorio dei comuni di:
Goro Mesola Lago Santo
E parte del territorio dei comuni di:
Comacchio Argenta Codigoro
Tutti in provincia di Ferrara
E parte del territorio dei comuni di:
Ravenna Cervia
In provincia di Ravenna
Tale zona è così delimitata:
di poco a sud delle Bocche del Po di Goro, il limite segue dalla
costa il confine della provincia di Ferrara in direzione nord-ovest
fino a raggiungere il confine comunale di Berra (località Bosca) e
lungo questi prosegue verso sud, sino ad incrociare il confine di
Codigoro sulla strada che conduce al centro abitato di questo comune
(km 61,500).
Segue tale strada in direzione sud per intersecare nuovamente il
confine di Codigoro in località tenuta Varano, segue il confine in
direzione sud-ovest sino al suo incrocio con il confine di Massa
Fiscaglia e lungo questi, verso sud, raggiunge il confine di
Comacchio che segue nella stessa direzione sino al punto in cui
abbandona l’argine dei Borgazzi.
Da qui segue una retta verso sud sino a Cascine le Fosse e quindi,
sempre verso sud, segue l’argine Agosta fino all’idrovora Umana e
segue verso ovest il canale circondariale Mezzano sud sino ad
intersecare la cabaletta di irrigazione n. 3 verso sud e attraverso
la via circondariale Pioppa ed il canale dominante Pioppa.
Seguendo il confine di frazione di Filo in direzione ovest e
scendendo fino ad incrociare la via Campazzo Oca e successivamente
arriva al ponte Tamerischi per poi seguire in direzione nord-ovest
lo scolo Bindella fino all’incrocio di via Parata e l’omonimo scolo.
Prosegue in linea retta sud fino ad incrociare il confine di
provincia Ferrara-Ravenna, in prossimità della strada provinciale
San Biagio-Anita alla progressiva chilometrica 41,000.
Prosegue lungo il confine di provincia in direzione est fino al
Passo di Po, da questa località il confine scende a sud lungo le vie
Nigrisoli e Guerrini fino ad intersecare la strada provinciale n. 24
Conventello-Savarna che la segue fino all’incrocio con la strada
statale n. 16 Adriatica; da questo punto si prosegue verso sud-est
lungo detta strada statale e la circonvallazione esterna di Ravenna
fino al confine comunale di Cervia.
Proseguendo nella stessa direzione si giunge al confine con la
provincia di Forli in località Tagliata lungo questo, verso est,
raggiunge la costa per risalire da essa verso nord sino al confine
con la provincia di Ferrara che la segue fino al Passo Po da dove è
iniziata la delimitazione per la provincia di Ravenna
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei vini a DOC “Bosco Eliceo” devono
essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque atte
a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche
caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti coltivati
su terreni sabbiosi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva dei vigneti in coltura specializzata,
avente le caratteristiche previste dall’art 2 non deve essere
superiore a
Per tutte le tipologie: 15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la
produzione dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita
delle uve, purché la produzione globale non superi del 20% il limite
indicato.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Qualora la resa uva/vino superi questo limite ma non il 75%,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutta la partita.
La regione Emilia - Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle situazioni ambientali e di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al Ministero
dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la
tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi comprese quelle
previste dal successivo art 7, devono essere effettuate nell’interno
della zona delimitata nell’art 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito
dell’intero territorio delle province di Ferrara e Ravenna.
E’ facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, sentito il consorzio di tutela compatente per la denominazione
di origine, consentire, in deroga a quanto stabilito al comma 1, on
specifiche autorizzazioni, che le operazioni di frizzantatura
possano avvenire anche nel territorio delle regioni Emilia – Romagna
e Veneto. Tali deroghe possono essere rilasciate a quelle ditte che
avendo già imbottigliato il vino a DOC “Bosco Eliceo”, ne facciano
espressa documentata richiesta.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini DOC
“Bosco Eliceo” una gradazione alcolica naturale minima di:
Bosco Eliceo Bianco 9,50%
Bosco Eliceo Fortana 9,50%
Bosco Eliceo Sauvignon 10,00%
Bosco Eliceo Merlot 10,00%
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
suggerite dall’esperienza e dalla sperimentazione comunque atte ad
assicurare ai vini le loro peculiari caratteristiche.
Art 6
I vini di cui all’art 2 all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Bosco Eliceo Fortana
Colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: asciutto o amabile o dolce, corposo, moderatamente tannico,
sapido, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
zuccheri residui per il tipo secco massimo: 4,00 g/l;
zuccheri residui massimo per il tipo dolce: 75,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro
estratto secco0 netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Bosco Eliceo Merlot:
colore: rosso rubino con riflessi violacei;
profumo: leggermente erbaceo, caratteristico;
sapore: asciutto o abboccato, sapido, armonico, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 22,00 grammi/litro;
Bosco Eliceo Sauvignon:
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, quasi aromatico;
sapore: secco o amabile, caldo, vellutato, tranquillo o vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 18,00 grammi/litro;
Bosco Eliceo Bianco:
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico, non molto intenso;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, fresco, gradevole,
armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%
zuccheri residui tipo secco massimo: 4,00 g/l;
zuccheri residui tipo dolce massimo; 75,00 g/l;
acidità totale minima: 5,00 grammi/litro;
estratto secco netto minimo: 16,00 grammi/litro;
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
I vini a DOC “Bosco Eliceo” di cui al presente articolo, elaborati
secondo pratiche tradizionali in recipienti di legno, possono essere
caratterizzati da leggero sentore di legno.
Art 7
I vini a DOC “Bosco Eliceo Fortana, Bosco Eliceo
Sauvignon e Bosco Eliceo Bianco” possono essere prodotti nel tipo
“frizzante” con le medesime caratteristiche di cui all’art 6. Per
tale tipo di vini, qualora ne abbiano le caratteristiche, è
consentita anche la qualificazione “abboccato” (secondo le norme
della Comunità Europea, reg. 997/81 del 26/Marzo/1981 art 13, par. 6
lettera b).
Art 8
Alla DOC “Bosco Eliceo” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa sda quelle previste dal presente
disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine,
scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali o marchi privati privi di significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
In etichetta sono obbligatorie le indicazioni “amabile, dolce”, per
le tipologie aventi tale caratteristica organolettica. |