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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
BOTTICINO DOC
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BOTTICINO
D.M. 2/GIUGNO/1998
D.O.C. |
Art 1
: La denominazione i origine controllata “Botticino”
è riservata ai vini “rosso” e “riserva”
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel
presente disciplinare di produzione.
Art 2:
I vini a denominazione di origine controllata “Botticino”
devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni,
presenti nell’ambito aziendale, nella proporzione indicata a
fianco di ciascuno di essi:
Barbera: minimo 30%
Schiava Gentile (media e grigia da sole o congiuntamente):
minimo 10%
Marzemino (localmente denominato Berzamino): minimo 20%
Sangiovese: minimo 10%
Possono concorrere alla produzione dei vini “Botticino”,
fino ad un massimo del 10%, anche uve, da sole o
congiuntamente, provenienti da altri vitigni, a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la
provincia di Brescia.
Art 3:
La zona di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata “Botticino” comprende in tutto o in
parte il territorio dei comuni di:
Brescia Botticino Rezzato in provincia di Brescia.
Tale zona è così delimitata:
a nord – ovest dell’incrocio dei confini dei comuni di
Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S. Vito, M.
Selena, M. Maddalena e continua fino in prossimità di quota
247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del
paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del
paese, dove si congiunge con la strada proveniente da
Brescia e diretta a Botticino Sera.
a sud, parte sulla strada Brescia – Caionvico al centro del
paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera,
Sott’acqua, Botticino Mattina. A Botticino Mattina segue la
strada che passa davanti all’asilo, a quota 153 prende la
carrareccia che passa per quota 147 quindi da quota 148
segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino
a Molinetto. Da Molinetto, quindi, girando a sud, segue la
strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il
convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi
dell’altura del convento al limite dell’abitato di Rezzato,
quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite
dell’abitato, va al “tiro a segno” poi segue la carrareccia
che passa sotto “Cave di pietra” a quota 158.
ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi
del M. Regogna e del M. Fieno, su fino a Ratei a quota 318.
Segue quindi il confine del comune di Botticino fino
all’intersezione dei confini di Botticino, Serle e Nave.
Art 4:
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione dei DOC “Botticino” di cui all’art
1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione
e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato
le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari
e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine
non superiore ai 500 metri s.l.m.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura (corti lunghi e misti) devono essere quelli
generalmente usati o comunque atti a modificare le
caratteristiche delle uve e del vino.
Fermi restando i vigneti esistenti, i nuovi impianti e i
reimpianti devono essere composti da un numero di ceppi ad
ettaro non inferiore a 3.000 calcolati sulla base del sesto
d’impianto.
E’ vietata ogni pratica di forzatura, è consentita
l’irrigazione di soccorso effettuata non oltre il periodo
dell’invaiatura per un massimo di due interventi.
La produzione massima di uva per ettaro, in coltura
specializzata, non deve essere superiore a: 12,00 tonnellate
per la DOC “Botticino”
10,00 tonnellate per la DOC “Botticino riserva”
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei DOC “Botticino” devono essere
riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando
i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20% non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla
denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione
massima per ettaro in vigneto in coltura promiscua deve
essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in
rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata “Botticino” devono assicurare un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,00% vol.
quelle destinate alla vinificazione del vino a denominazione
di origine controllata “Botticino riserva” devono assicurare
un titolo alcolometrico naturale minimo di:
12,00% vol.
La regione Lombardia, annualmente, prima della vendemmia,
sentite le organizzazioni professionali di categoria, tenuto
conto delle condizioni ambientali e di coltura che nell’anno
si sono verificate, può stabilire con decreto un limite
massimo di produzione inferiore a quello fissato dal
presente disciplinare in rapporto agli ettolitri di vino
ottenibile, dandone immediatamente comunicazione al
Ministero per le politiche agricole – Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine
e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla
C.C.I.A.A. di Brescia.
Art 5:
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni
compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione di
cui al precedente art 3.
Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in
bottiglia dei vini di cui all’art 1 devono essere effettuate
solo nell’ambito del territorio amministrativo della
provincia di Brescia.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche, comprese quelle relative all’affinamento,
corrispondenti agli usi locali, leali e costanti, atte a
conferire al vino e alle uve le peculiari caratteristiche:
in particolare è ammessa la vinificazione congiunta o
disgiunta delle uve che concorrono alla denominazione di
origine controllata “Botticino”. Nl caso della vinificazione
disgiunta, il coacervo dei vini deve avvenire nella cantina
del vinificatore.
La resa massima delle uve in vino finito non deve essere
superiore al 70%, per entrambe le tipologie.
Qualora si superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino”
non può essere immesso al consumo prima del 1°/giugno
successivo all’annata di produzione delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino
riserva” deve essere sottoposto ad un periodo
d’invecchiamento obbligatorio di almeno:
due anni, anche in botti di legno
a decorrere da 1°/novembre dell’anno di produzione delle
uve.
Art 6:
I vini a denominazione di origine controllata
“Botticino” all’atto dell’immissione al consumo, devono
rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Botticino”
colore: rubino carico con riflessi granata;
odore: vinoso e intenso;
sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto secco netto minimo: 20,00 gr/l.;
“Botticino riserva”
colore: rosso rubino tendente al granato
odore: intenso, pieno, leggermente etereo;
sapore: pieno, vellutato, di notevole carattere,
eventualmente
con lieve percezione di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto secco netto minimo: 20,00 gr/l.;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i imiti
sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco
netto.
Art 7:
Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione
di origine controllata “Botticino” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi extra, fine, scelto e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano
tali da trarre in inganno il consumatore.
E’ consentito altresì l’uso della indicazione aggiuntiva
“vigna” seguita immediatamente dal relativo toponimo purché
le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e
siano rivendicate annualmente ed iscritte nell’apposito albo
dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164,
tenuto presso le C.C.I.A.A. di Brescia.
In sede di designazione del vino a denominazione di origine
controllata “Botticino” la specificazione di tipologia
“riserva” deve figurare in etichetta al di sotto della
dicitura “denominazione di origine controllata” e pertanto
non può essere intercalata tra quest’ultima dicitura e il
nome “Botticino”. In ogni caso tale specificazione di
tipologia deve figurare in caratteri di dimensioni non
superiori a quelli utilizzati per la denominazione di
origine controllata “Botticino”.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a
denominazione di origine controllata “Botticino” deve
figurare l’indicazione dell’annate di produzione delle uve.
Art 8:
Per il vino a denominazione di origine controllata
“Botticino” è vietato l’uso del tappo a corona.
Il vino a denominazione di origine controllata “Botticino
riserva” deve essere immesso al consumo solo in bottiglie di
vetro, di capacità compresa tra 0,375 e 3,000 litri, munite
di tappo di sughero.
Le bottiglie con capacità inferiori a 0,375 litri, per
specifiche esigenze commerciali, possono avere la chiusura a
vite. |
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