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Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.P.R. 9 aprile 1979.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Bramaterra"
ed approvazione del relativo disciplinare di produzione
Articolo l.
La denominazione di origine controllata "Bramaterra" è
riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
Il vino "Bramaterra" deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti aventi la seguente composizione
varietale;
Nebbiolo (localmente detto Spanna) dal 50 al 70 %;
Croatina dal 20 al 30 %; Bonarda e Vespolina congiuntamente
o singolarmente dal 10 a 20%.
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve dei vino "Bramaterra"
comprende i terreni comunali di Massarano, Brusnengo, Curino
Roasio, Villa del Bosco, Sostegno e Lozzolo situati nelle
zone collinari a nord della strada statale n. 142.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Bramaterra" debbono essere atte a
conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche
qualitative tradizionali.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti di giacitura
collinare con esposizione che consenta un lungo
soleggiamento in ambiente adatto ed i cui terreni abbiano
composizione fisico chimica idonea.
I sesti d’impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura debbono essere quelli atti a non modificare le
caratteristiche peculiarmente migliori dell’uva e del vino.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del "Bramaterra"
non deve essere superiore a q.li 75 per ettaro di vigneto in
coltura specializzata.
A detto limite la resa dovrà essere riportata, anche in
annate eccezionalmente favorevoli, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20 %
il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento
obbligatorio devono essere effettuate nel territorio
amministrativo dei comuni di cui all’art. 3. Le uve
destinate alla vinificazione, devono essere sottoposte a
preventiva cernita in modo da assicurare al vino una
gradazione alcoolica minima naturale di gradi 11,5. Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Il vino "Bramaterra" deve essere sottoposto ad un periodo
d’invecchiamento obbligatori di due anni, di cui almeno
diciotto mesi in botti di legno.
Il periodo d’invecchiamento decorre dal 1° gennaio
successivo all’annata di produzione delle uve.
Articolo 6.
Il vino "Bramaterra" all’atto dell’immissione al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato con riflessi aranciati, che si attenua
con il tempo; odore: profumo caratteristico, intenso,
lievemente etereo che si affina con l’invecchiamento;
sapore: pieno ed asciutto, vellutato con gradevole
sottofondo amarognolo, fine di buon nerbo ed armonico;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12 ; acidità
totale minima: 5 per mille; estratto secco netto minimo: 23
per mille.
E’ facoltà del Ministero dell’agricoltura e delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
la acidità totale e l’estratto secco netto.
Articolo 7.
Il vino "Bramaterra", qualora sia sottoposto ad un periodo
d’invecchiamento non inferiore a tre anni di cui due in
botti, può portare in etichetta la menzione "riserva".
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Bramaterra",
ai fini dell’immissione al consumo, devono essere di
tradizionale forma bordolese di vetro scuro e di capacità
corrispondenti ai volumi nominali ammessi a titolo
definitivo della CEE. Sulle bottiglie o altri recipienti
contenenti il vino "Bramaterra" deve figurare l’indicazione
veritiera dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 8.
Alla denominazione "Bramaterra", "extra-fine", "scelto",
"selezionato" e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, fattorie, zone, località comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così
qualificato è stato ottenuto.
Articolo 9.
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Bramaterra", vini che non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare, è
punito a norma dell’art. 28 del D.P.R. 12 luglio 1963, n.
930.
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