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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
BREGANZE
D.O.C. |
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BREGANZE
D.D. 01/AGOSTO/2008
D.O.C. |
Art 1
La denominazione di origine controllata “Breganze” è
riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione:
Breganze bianco
Breganze bianco superiore
Breganze rosso
Breganze rosso superiore
Breganze rosso riserva
Breganze Tai
Breganze Tai superiore
Breganze Pinot bianco
Breganze Pinot bianco superiore
Breganze Pino grigio
Breganze Pinot grigio superiore
Breganze Vespaiolo
Breganze Vespaiolo superiore
Breganze Vespaiolo spumante
Breganze Torcolato
Breganze Torcolato riserva
Breganze Chardonnay
Breganze Chardonnay superiore
Breganze sauvignon
Breganze Sauvignon superiore
Breganze Pinot nero
Breganze Pinot nero superiore
Breganze Pinot Nero riserva
Breganze Marzemino
Breganze Marzemino superiore
Breganze Marzemino riserva
Breganze Merlot
Breganze Merlot superiore
Breganze Merlot riserva
Breganze Cabernet sauvignon
Breganze Cabernet Sauvignon superiore
Breganze Cabernet Sauvignon riserva
Breganze Cabernet
Breganze Cabernet superiore
Breganze Cabernet riserva
Art 2
La denominazione di origine controllata
“Breganze” è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle
seguenti varietà, presenti nei vigneti, in ambito aziendali
nelle proporzioni di:
“Breganze bianco”
Tocai friulano (albo vino Tai) minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a
bacca bianca, non aromatiche, elencate nel presente
articolo, presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in
misura non superiore al 50% del totale delle viti.
“Breganze rosso”
Merlot minimo 50%
possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o
congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a
bacca rossa, non aromatiche, elencate nel presente articolo,
presenti nei vigneti, in ambito aziendale, in misura non
superiore al 50% del totale.
“Breganze Cabernet”
Cabernet Franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère minimo
85%
“Breganze Cabernet Sauvignon”
Cabernet Sauvignon minimo 85%
« Breganze Pinot nero »
Pinot nero minimo 85%
“Breganze Marzemino”
Marzemino minimo 85%
“Breganze Merlot”
Merlot minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a
bacca rossa, non aromatiche, purché raccomandate e/o
autorizzate per la provincia di Vicenza, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15%
del totale delle viti.
“Breganze Pinot bianco”
Pinot bianco minimo 85%
“Breganze Pinot grigio”
Pinot grigio minimo 85%
“Breganze Chardonnay”
Chardonnay minimo 85%
“Breganze Sauvignon minimo 85%
“Breganze Vespaiolo”
Vespaiola minimo 85%
“Breganze Tai”
Tocai friulano minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o
congiuntamente, anche le uve di altre varietà di vitigni a
bacca bianca, non aromatiche, purché raccomandate e/o
autorizzate per la provincia di Vicenza, presenti nei
vigneti, in ambito aziendale, in misura non superiore al 15%
del totale delle viti.
La denominazione di origine controllata “Breganze Torcolato”
è riservata al vino “passito” ottenuto con le uve
provenienti dai vigneti iscritti all’Albo della varietà:
Vespaiola al 100%
e che rispondono ai requisiti di cui all’art. 4 comma
quarto.
Art 3
La zona di produzione dei vini a
denominazione di origine controllata “Breganze” comprende
per intero i territori amministrativi dei comuni di:
Breganze Fara Vicentino Molvena
Ed in parte i territori dei comuni di:
Bassano del Grappa Lugo di Vicenza Marostica
Mason Vicentino Montecchio Precalcino Pianezze
Salcedo Sandrigo Sarcedo
Zugliano
Tutti in provincia di Vicenza.
Tale zona è così delimitata:
confine nord:
procedendo in senso orario da ovest verso est, si parte dal
capitello di Mare, in comune di Lugo a quota 397; si procede
lungo il confine comunale tra Salcedo e Lusiana fino al
punto in cui detto confine raggiunge la località Ponte
(quota 493) la strada provinciale Breganze – Lusiana;
seguendo verso sud detta strada raggiunge il bivio di
contrada Garibaldi a quota 205; qui giunta devia verso
oriente e segue la strada comunale per Contrà Angonese, case
Ronzani, capitello per Contrà Lazzaretti e fino quasi a case
Salberghi a quota 335 e di qui lungo la corrispondente
Valletta scende a valle a quota 192 ed incontra il Torrente
Lavarda che segue da monte a valle fino al punto in cui
coincide con l’inizio occidentale del confine comunale tra
Molvena e Marostica; segue detto confine da ovest verso est
fino al punto in cui interseca in corrispondenza della Cima
d’Agù la strada comunale tra Marostica e Crosara; segue
detta strada fino al Castello Superiore di Marostica (quota
243 e caposaldo di rilevazione trigonometrica).
Di qui con linea retta scende nella retrostante Valle
d’Inverno fino al bivio delle strade per Valle San Floriano
e Vallonara.
Segue quindi la strada per Valle San Floriano che oltrepassa
e per seguire sempre la stessa strada fino a Valrovina e
Caluga a quota 388.
Da Caluga raggiunge le case Vallison a quota 285 e di qui
correndo lungo il corso d’acqua Vallison, raggiunge il Fiume
Brenta nel punto in cui il primo confluisce nel secondo.
Confine orientale ed in parte sud – orientale:
corrisponde con la sponda occidentale del Brenta dalla
confluenza con il Vallison fino al ben noto ponte degli
Alpini in Bassano.
Dal ponte degli Alpini raggiunge attraverso la strada
vecchia la statale n. 248, che segue fino al ponte sul
Torrente Longhelle.
Da qui corre lungo le strade esterne inferiori di Marostica
e sempre procedendo verso occidente raggiunge la strada
provinciale pedemontana da Marostica a Breganze; segue detta
strada fino a Contrà Costa al km. 14,000, nel punto in cui è
attraversata dal confine comunale tra Molvena e Pianezze,
che prende a seguire verso sud, proseguendo poi nella stessa
direzione lungo la strada che conduce alla località Oppio
Ovest sulla strada comunale per Villaraspa; di qui segue il
Torrente Ghebo da monte a valle fino al suo incontro con la
strada comunale della Vaccaria in comune di Schiavon.
Di qui segue la stessa strada verso ovest fino ad incontrare
il confine comunale tra Mason e Schiavon, che segue fino al
Torrente Lavarda.
Da qui corre da monte a valle lungo il suddetto torrente
fino al suo incontro con la strada Ascaria in comune di
Sandrigo.
Segue verso ovest detta strada fino al suo innesto sulla
strada da Maragnole a Sandrigo.
Corre quindi lungo detta strada fino alla circonvallazione
superiore del centro abitato di Sandrigo.
Segue detta circonvallazione fino a raggiungere la strada
statale n. 248 verso Vicenza, lungo la quale corre fino al
ponte sul Fiume Astico di Passo di Riva.
Confine sud:
inizia a Passo di Riva sulla sponda destra dell’Astico in
corrispondenza del ponte omonimo e corre verso occidente in
corrispondenza del confine comunale di Montecchio Precalcino
e Dueville.
Segue detto confine fino ad incontrare la strada fra
Dueville e Levà.
Confine ovest:
dal punto di cui sopra il limite occidentale di zona segue
la strada che da Dueville attraversa le località Levà,
Vignole. Osteria del Moraro, Madonnetta fino al punto in cui
raggiunge in località Cavallino la strada provinciale
Breganze – Thiene.
Di qui segue verso occidente quest’ultima strada fino al
ponte sul Torrente Igna.
Corre quindi lungo il suddetto corso d’acqua da valle a
monte fino al punto in cui l’Igna è attraversato dal confine
comunale tra Sarcedo e Zugliano.
Segue quindi detto confine in corrispondenza delle strade
vicinali denominate Refosco Pescare (si tratta dell’antica
strada da Zugliano a Thiene) fino allo sbocco del loro
tratto terminale nella strada provinciale da Zugliano a
Grumolo Pedemonte in prossimità della distilleria Zanin.
Di qui corre verso occidente lungo la strada suddetta fino
al bivio con la strada per Corone, Montecucco e Tigurio.
Segue detta strada fino all’intersezione fra quota 223 e
249.
Segue quindi la linea retta fra l’intersezione di cui sopra,
la quota 249 e la quota 202 in prossimità del capitello di
Villa di sopra.
Di qui corre lungo la strada per la località Case Cornorotto
e prosegue verso nord fino alla località Pompa in
corrispondenza del punto in cui il confine comunale fra Lugo
e Zugliano si immette nel Torrente Astico.
Segue quindi detto corso d’acqua da valle a monte fino al
ponte in prossimità della località Vigne. Dal ponte sull’Astico
passa al centro di Lugo e quindi corre lungo la strada
comunale da Lugo alla località Mare e al relativo capitello
donde si è partiti.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini a DOC “Breganze” devono essere
quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque
atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei
vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l’irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro in coltura
specializzata delle varietà di viti destinate alla
produzione dei vini a DOC “Breganze” ed i rispettivi titoli
alcolometrici volumici naturali minimi, prima
dell’appassimento, devono essere i seguenti:
Cabernet 12,00 t/Ha. 10,50% vol.
Cabernet Sauvignon 12,00 t/Ha. 10,50% vol.
Cabernet Franc 12,00 t/Ha. 10,50% vol.
Carmenère 12,00 t/Ha. 10,50% vol.
Pinot nero 12,00 t/Ha. 10,50% vol. Marzemino 12,00 t/Ha.
10,50% vol.
Merlot 13,00 t/Ha. 10,50% vol.
Pinot bianco 12,00 t/Ha. 10,00% vol.
Pinot grigio 12,00 t/Ha. 10,00% vol.
Chardonnay 12,00 t/Ha. 10,00% vol.
Sauvignon 12,00 t/Ha. 10,00% vol.
Vespaiola 12,00 t/Ha 10,00% vol.
Tocai Friulano (Tai) 13,00 t/Ha. 10,00% vol.
Per la produzione massima ad ettaro e il titolo
alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini delle tipologie “bianco” e “rosso”,
nelle diverse versioni, si fa riferimento ai limiti
stabiliti per ciascuna varietà che le compongono.
Le uve destinate alla produzione dei suddetti vini, quando
si intenda utilizzare la qualificazione aggiuntiva
“superiore”, devono avere un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di: 11,00% vol.
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati la resa per
ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto
a quella specializzata, in rapporto alla effettiva
superficie coperta dalla vite.
A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un’accurata
cernita delle uve purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi.
Qualora venga superato tale limite tutta la produzione perde
il diritto alla denominazione di origine controllata “Breganze”.
La regione Veneto con proprio provvedimento, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
inferiore a quello fissato dal presente disciplinare,
dandone immediata comunicazione al Ministero per le
politiche agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini e alla C.C.I.A.A.
di Vicenza.
Art 5
Le operazioni di vinificazione, ivi compresa la
conservazione per l’appassimento delle uve, l’invecchiamento
e l’affinamento, la dove previsti, devono aver luogo
all’interno della zona di produzione delimitata dall’art. 3
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate
nell’intero territorio dei comuni anche soltanto in parte
compresi nella zona delimitata e nei comuni confinanti con
la zona medesima:
Dueville Lusiana Pove del Grappa
Schiavon
La tradizionale tipologia “Breganze Torcolato” è ottenuta
dalla cernita delle uve atte a produrre la tipologia
“Breganze Vespaiolo” fino ad un massimo del 65% della
produzione ammessa ad ettaro.
La vinificazione di dette uve può avvenire solo dopo che le
stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale,
secondo la tradizione, fino a portarle ad un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
14,00% vol.
La loro pigiatura deve avvenire entro:
la fine di febbraio dell’anno successivo a quello di
produzione delle uve.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito pronto per il
consumo non deve essere superiore al 70% per tutti i vini ad
esclusione della tipologia “Breganze Torcolato”.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l’eccedenza non
ha diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto.
Per la tipologia “Breganze Torcolato” la resa massima
dell’uva fresca in vino finito pronto per il consumo non
deve essere superiore, in ogni caso, al 50%.
Per la tipologia “Breganze Torcolato” è ammessa in deroga
l’acidità volatile a 25 meq/lt.
La DOC “Breganze” può essere utilizzata per produrre il vino
“Vespaiolo spumante” ottenuto con mosti e vini che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare, in ottemperanza alle norme vigenti
sulla preparazione degli spumanti.
Le operazioni di elaborazione del vino a DOC “Breganze
Vespaiolo spumante” dovranno avvenire entro il territorio
amministrativo della regione Veneto.
Art 6
I vini a DOC “Breganze” all’atto
dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Breganze bianco”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: vinoso, delicato, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, fresco, di corpo, con o senza
sentore
gradevole di legno.
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Breganze bianco superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze rosso”
colore: rosso rubino vivo;
profumo: vinoso, caratteristico, intenso, persistente;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, armonico, di
corpo
con o senza sentore gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/.l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Breganze rosso superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Cabernet”
colore: rosso rubino scuro con riflessi granata;
profumo: molto intenso, gradevole, persistente;
sapore: asciutto, robusto, giustamente tannico, con o senza
sentore
di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
“Breganze Cabernet superiore”
Titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Cabernet Sauvignon”
colore : rosso rubino intenso, tendente al rosso mattone con
l’età
profumo: vinoso, caratteristico, più o meno erbaceo, intenso
e
persistente;
sapore: asciutto, pieno, vellutato, con o senza sentore
gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
“Breganze Cabernet sauvignon superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Pinot nero”
colore: rosso rubino con sfumature color mattone;
profumo: delicato, persistente;
sapore: asciutto, sapido, con retrogusto amarognolo, con o
senza
sentore gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Breganze Pinot nero superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Marzemino”
colore: rosso rubino più o meno vivace;
profumo: molto intenso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, vinoso, intenso, gradevole, con o senza
sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 18,00 gr/l.;
“Breganze Marzemino superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Merlot”
Colore: rosso rubino vivo più o meno intenso, tendente al
granata
con l’invecchiamento;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,50 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 20,00 gr/l.;
“Breganze Merlot superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Tai”
Colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: delicato e tipico;
sapore: secco, rotondo, fresco, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr./l.;
“Breganze Tai superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Pinot bianco”
colore: giallo paglierino chiaro;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato, con o senza sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Breganze Pinot bianco superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Pinot grigio”
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, talvolta con
riflessi
ramati;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, armonico, vellutato, con o senza sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Breganze Pinot grigio superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Chardonnay”
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: intenso, giustamente aromatico;
sapore: secco, gradevolmente morbido, vellutato, armonico,
con o
senza sentore gradevole di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Breganze Chardonnay superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 gr/l.
“Breganze Sauvignon”
colore: giallo paglierino;
profumo: delicato, più o meno aromatico;
sapore: secco, armonico e gradevole, con o senza sentore di
legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Breganze Sauvignon superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.
“Breganze Vespaiolo”
colore: da giallo paglierino a giallo dorato, piuttosto
carico;
profumo: intenso, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, fresco, con o senza sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 6,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.;
“Breganze Vespaiolo superiore”
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00gr/l.
Breganze Vespaiolo spumante”
Spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino brillante;
profumo: gradevole e caratteristico di fruttato;
sapore amabile, pieno, rotondo, fresco, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri riduttori massimo: 35,00 gr/l.;
acidità totale minima: 6,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 15,00 gr/l.
“Breganze Torcolato”
colore: da giallo oro a giallo ambrato carico;
profumo: intenso, caratteristico di miele e di uva passita;
sapore: da amabile a dolce, armonico, vellutato, deciso, con
o senza sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,00% vol.;
zuccheri riduttori minimo: 35,00 gr/l.;
acidità totale minima: 6,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 25,00 gr/l.
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, i limiti
sopra indicati, per l’acidità totale e l’estratto non
riduttore minimo..
Art 7
La qualificazione aggiuntiva “superiore”,
da sola, può essere utilizzata dai vini a DOC “Breganze”
nelle tipologie:
Bianco
Rosso
Cabernet
Cabernet Sauvignon
Pinot nero
Marzemino
Merlot
Tai
Pinot bianco
Pinot grigio
Chardonnay
Sauvignon
Vespaiolo
Ottenuti da uve aventi un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:11,00% vol.
Ed immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico
totale minimo di: 12,00% vol.
La qualificazione aggiuntiva “riserva”, da sola, può essere
utilizzata dai vini a DOC “Breganze” nelle tipologie:
Rosso
Cabernet
Cabernet Sauvignon
Pinot nero
Marzemino
Merlot
Torcolato
Immessi al consumo dopo un periodo minimo di invecchiamento
non inferiore a:
due anni
a partire dal 1° novembre dell’annata di produzione delle
uve
Il vino a DOC “Breganze Torcolato” non può essere immesso al
consumo prima del
31 dicembre dell’anno successivo a quello della vendemmia.
Per i vini a DOC “Breganze” designati con le menzioni
aggiuntive “superiore” e “riserva” e per la tipologia
“Breganze Torcolato” è obbligatoria l’indicazione
dell’annata di produzione delle uve. Sia in etichetta che
nella documentazione prevista dalla specifica normativa.
E’ vietato usare assieme alla DOC “Breganze”, qualsiasi
specificazione e qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni , frazioni,
aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona
delimitata nel precedente art. 3, dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui i vini così qualificati sono stati
ottenuti.
Art 8
Per i vini a DOC “Breganze” designati con
la menzione aggiuntiva “riserva” all’atto dell’immissione al
consumo è obbligatorio confezionare il prodotto unicamente
in bottiglie di vetro, fino alla capacità massima di litri
5,000, ed è fatto divieto l’uso di chiusure tipo a corona, a
strappo, a vite o simili.
Per il vino a DOC “Breganze Torcolato”è obbligatoria
l’immissione al consumo unicamente in bottiglie di vetro,
fino alla capacità massima di litri cinque, e chiuse
unicamente con tappi di sughero, raso bocca.
Per tutte le tipologie confezionate in recipienti di
contenuto fino a litri 0,250 è tuttavia, ammesso l’uso del
tappo a vite.
Ai soli fini promozionali i vini di cui all’articolo 1
possono essere confezionati in contenitori della capacità di
litri 6,000, 9,000, 12,000. |
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