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Art 1
La denominazione di origine controllata “Brindisi” è riservata ai
vini:
Brindisi rosso
Brindisi rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Brindisi rosso o rosato” devono essere ottenuti dalle
uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti vitigni:
Negro amaro minimo 70%
possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve
provenienti dai vitigni:
Malvasia nera di Brindisi
Sussumaniello
Montepulciano
Sangiovese
Presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un massimo
del 30%. La presenza del vitigno Sangiovese non dovrà superare il
10% del totale delle viti.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende
tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Brindisi Mesagne
in provincia di Brindisi.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini a DOC “Brindisi” devono essere quelle
tradizionali della zona di produzione e comunque atte a conferire
alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di
qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ tuttavia ammessa l’irrigazione unicamente come pratica di
soccorso.
La resa massima dell’uva ammessa alla produzione dei vini a DOC
“Brindisi”, in vigneto a coltura specializzata, non deve essere
superiore a:
15,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa dell’uva in vino non deve essere superiore al
Brindisi rosso 70%
Brindisi rosato 35%
Art 5
Le operazioni di vinificazione ivi compreso
l’invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell’interno
della zona delimitata dal precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione,
è consentito che tali operazioni siano effettuate nell’intero
territorio dei comuni di:
San Pietro Vernotico San Vito dei Normanni Latiano
in provincia di Brindisi.
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di consentire che le operazioni di vinificazione delle uve
vengano effettuate negli stabilimenti aziendali siti nel territorio
amministrativo dei comuni limitrofi.
Le uve destinate alla produzione dei vini a DOC “Brindisi rosso e
rosato” devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
tradizionali o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
Per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino a
DOC “Brindisi rosato” deve attuarsi il tradizionale metodo di
vinificazione che in particolare prevede lo sgrondo statico delle
uve pigiate dopo una limitata macerazione.
Il residuo delle uve destinate alla produzione della tipologia
“rosato” non può essere utilizzato per la produzione del vino a DOC
“Brindisi rosso”.
Art 6
I vini a DOC “Brindisi” all’atto dell’immissione al
consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Brindisi rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, intenso;
sapore: asciutto, armonico, con retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Brindisi rosato:
colore: rosa corallo tendente al cerasuolo;
profumo: delicato, leggermente fruttato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, gradevolmente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Il vino a DOC “Brindisi rosso” ottenuto da uve con un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.;
qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno:
due anni,
a decorrere dal 1° Novembre dell’anno di produzione delle uve,
può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva “riserva”.
Il vino a DOC Brindisi rosso riserva” all’atto dell’immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino che acquista lievi riflessi aranciati con
l’età;
profumo: intenso, etereo;
sapore: asciutto, vellutato, giustamente tannico con retrogusto
leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,00 g/l;
Art 8
Alla DOC “Brindisi” è vietata l’aggiunta di
qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località, comprese nel territorio delimitato dal
precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino. Così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vini a DOC “Brindisi
rosso riserva” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione
delle uve.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Brindisi” vini che non
rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione è punito a norma dell’art 28 del D.P.R.
n. 930 del 12/Luglio/1963.
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