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Art 1
La denominazione di origine controllata e garantita
“Brunello di Montalcino” è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art 2
Il vino a denominazione di origine controllata e
garantita “Brunello di Montalcino” deve essere ottenuto dalle uve
provenienti dai vigneti composti nell’ambito aziendale
esclusivamente dal vitigno:
Sangiovese (localmente denominato Brunello).
Art 3
le uve destinate alla produzione del vino a denominazione
di origine controllata e garantita “Brunello di Montalcino” devono
essere prodotte all’interno del territorio amministrativo del comune
di:
Montalcino in provincia di Siena.
Sono da considerarsi idonei ai fini dell’iscrizione all’albo dei
vigneti, previsto dall’art. 4 della legge 10/02/1992, n. 164,
unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli
articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche qualitative, previste dal
presente disciplinare di produzione.
I vigneti iscritti all’albo del vino a DOCG “Brunello di Montalcino”
sono utilizzabili anche per produrre vino a DOC “Rosso di Montalcino”,
alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.
E’ consentito l’uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che
facciano riferimento alle “vigne”, dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto,
a condizione che:
vengano indicate all’atto della denuncia all’albo dei vigneti in
modo che possano essere evidenziate separatamente;
siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve
siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano
presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.
I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti
all’albo dei vigneti “Brunello di Montalcino” a partire dal terzo
anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il
verbale dell’organo regionale competente.
La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la
percentuale del 30% al terzo anno d’impianto, e del 70% al quarto
anno d’impianto, rispetto al massimale di cui all’art. 4.
Art 4
Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino a DOCG “Brunello di Montalcino” devono essere
atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di
produzione.
In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai seguenti requisiti:
terreni: geologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che
va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a conferire alle uve ed
al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;
giacitura collinare;
altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve:
densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle
caratteristiche peculiari dell’uva e del vino; per i nuovi impianti
ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3.000
ceppi/ettaro;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente
usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche
peculiari dell’uva e del vino;
è vietata ogni pratica di forzatura.
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a
d.o.c.g. “Brunello di Montalcino” non deve essere superiore a:
8,00 tonn./ettaro in vigneto specializzato
pari a 54,40 ettolitri di vino.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del
vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al
numero di viti esistenti ed alla produzione per ceppo, che non dovrà
essere superiore, in media, a kg. 2,700.
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione del vino a DOCG “Brunello di Montalcino”
devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la
produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi
restando i limiti della resa uva/vino di cui all’art. 5 per i
quantitativi predetti.
Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a
preventiva cernita. Devono assicurare al vino un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,00% vol.
Qualora venga rivendicato il toponimo “vigna” le uve devono
assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
12,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione del vino a DOCG “Brunello di
Montalcino” sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a
conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi questo limite,
ma non il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla denominazione di
origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla
denominazione di origine controllata e garantita per tutto il
prodotto.
Nel caso di rivendicazione di una “vigna” non può essere effettuato
nessun tipo di arricchimento.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” deve essere sottoposto ad un
periodo di affinamento di almeno
Due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” non può essere immesso al
consumo prima del
1° gennaio dell’anno successivo al termine di cinque anni
calcolati considerando l’annata della vendemmia.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” può portare come
qualificazione la dizione “riserva” se immesso al consumo
successivamente al
1° gennaio successivo al termine di sei anni
calcolati considerando l’annata della vendemmia.
Fermi restando i minimi di due anni in contenitori di rovere e di
sei mesi in bottiglia.
Le date dell’inizio e della fine del periodo di affinamento in
contenitori di rovere, devono essere documentate con relative
annotazioni sui registri di cantina.
Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere
trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento.
Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui
registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente
l’effettuazione dei due anni di affinamento in contenitori di
rovere.
Fermo restando l’affinamento in contenitori di rovere si potrà
tenere il 6% di vino dell’annata in affinamento, in contenitori
diversi da usarsi esclusivamente per le colmature.
Il vino a d.o.c.g. “Brunello di Montalcino”, prima dell’immissione
al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in
bottiglia di almeno:
“Brunello di Montalcino” quattro mesi
“Brunello di Montalcino riserva” sei mesi
Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con
relative annotazioni sul registro di cantina.
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” può essere designato per
scelta di cantina, nel rispetto del relativo disciplinare di
produzione, con la DOC “rosso di Montalcino”, ferma restando
comunque la resa ad ettaro prevista per il vino a DOCG “Brunello di
Montalcino”
Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno,
affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere effettuate
nella zona di produzione definita all’art. 3.
Art 6
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di
seguito esposte:
colore: rosso rubino intenso tendente al granata;
profumo: caratteristico ed intenso;
sapore: asciutto, caldo, leggermente tannico, robusto, armonico
persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 24,0 g/l;
Le partite qualificate con la dizione “riserva” devono essere
separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre
del quinto anno, calcolato considerando l’annata della vendemmia.
Art 7
Il vino a DOCG “Brunello di Montalcino” deve essere
immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità:
0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000, 5,000 litri.
Le bottiglie devono essere di tipo bordolese, di vetro scuro e
chiuse con tappo di sughero raso bocca.
Sono vietati il confezionamento e l’abbigliamento delle bottiglie
con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al
prestigio del vino.
Sulle bottiglie contenenti il vino a DOCG “Brunello di Montalcino”
deve sempre figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle
uve.
E’ vietato usare, insieme alla DOCG “Brunello di Montalcino”,
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, vecchio e similari.
E’ consentito, in sede di designazione, l’uso di indicazioni che
facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non
aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno
l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore, quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere,
cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza
alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
Art 8
Ai fini dell’utilizzazione della DOCG “Brunello di
Montalcino” il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico –
fisiche ed organolettiche previste dall’art. 13 della legge
10/02/1992, n. 164.
L’imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei
termini previsti dalle norme in materia.
Qualora venga rivendicata una “vigna”, la partita relativa deve
essere presentata separatamente per l’esame chimico – fisico ed
organolettico di cui alla normativa vigente.
Qualora venga usata la qualificazione “riserva”, la partita relativa
deve essere presentata separatamente per l’esame chimico – fisico ed
organolettico di cui alla normativa vigente.
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