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Art 1
La denominazione di origine controllata “Cacc’e
mmitte di Lucera” è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera” deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai seguenti
vitigni nella percentuale appresso indicata:
Uva di Troia (localmente detta Sumarello) dal 35 al 60%;
Montepulciano, Sangiovese, Malvasia nera di Brindisi, da soli o
congiuntamente dal 25 al 35%;
Trebbiano toscano, Bombino bianco e Malvasia del Chianti, da soli o
congiuntamente dal 15 al 30%.
Art 3
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione
che comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di:
Lucera Troia Biccari
in provincia di Foggia.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera”
devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e
comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche
caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a
non modificare le caratteristiche dell’uva e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Cacc’e mmitte di Lucera”, in vigneto a coltura specializzata, non
deve essere superiore a:
14,00 tonnellate/ettaro
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 65%.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente articolo 3.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
11,50% vol.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art 6
Il vino a DOC “Cacc’e mmitte di Lucera”, all’atto
dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno carico;
profumo: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, pieno, armonico con retrogusto caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,00 g/l;
E’ in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per
l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Alla DOC “Cacc’e mmitte di Lucera” è vietata
l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi:
extra, fine, scelto, superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche o
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nella zona delimatat nel
precedente articolo 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve
da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a DOC “Cacc’e
mmitte di Lucera” di cui al presente disciplinare di produzione, può
figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché
veritiera e documentabile.
Art 8
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la DOC “Cacc’e mmitte di Lucera”
vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal
presente disciplinare di produzione è punito a norma dell’articolo
28 del D.P.R, 12/Luglio/1963 n. 930.
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