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Art 1
La denominazione di origine controllata “Cagnina di
Romagna” è riservata al vino rosso
che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art 2
Il vino a DOC “Cagnina di Romagna” deve essere
ottenuto dal seguente vitigno:
Refosco (Terrano) minimo 85%
possono concorrere alla produzione di detto vino le uve a bacca
rossa dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Emilia
Romagna, presenti nei vigneti, da soli o congiuntamente, fino ad un
massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve comprende l’intero
territorio amministrativo dei seguenti comuni:
In provincia di Ravenna:
Brisighella Casola Valsenio Castelbolognese Faenza
Riolo Terme
In provincia di Forlì:
Bertinoro Castrocaro-Terra del Sole Cesena
Forlì Forlimpopoli Longiano Montiano
Modigliana Dovadola Predappio Mercato Saraceno
Meldola Roncofreddo Savignano sul Rubicone
Gatteo San Mauro Pascoli
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti
destinati alla produzione del vino a DOC “Cagnina di Romagna” devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque atti a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Per i nuovi impianti la densità di piante per ettaro non deve essere
inferiore a:
3.300 ceppi/ettaro
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ ammessa l’irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a DOC
“Cagnina di Romagna”, di vigneto in coltura specializzata, non deve
essere superiore a:
13,00 t/Ha.
A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovrà essere riportata attraverso un’accurata cernita delle uve,
purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla
effettiva superficie coperta dalla vite.
La resa massima dell’uva in vino non deve essere superiore al 70%
Qualora la resa uva/vino superi il limite sopra indicato,
l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine
controllata.
La regione Emilia e Romagna, con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima
della vendemmia, tenuto conto delle situazioni ambientali e di
coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione di uva
per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare di
produzione, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell’Agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale
per la tutela delle denominazione di origine dei vini.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono essere
effettuate nell’interno della zona di produzione delle uve
delimitata dal precedente art 3, secondo gli usi tradizionali della
zona stessa.
Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è
consentito che tali operazioni siano effettuate nell’ambito
dell’intero territorio delle province di Forlì-Cesena e Ravenna.
Le uve destinate alla vinificazione del vino a DOC “Cagnina di
Romagna” devono assicurare al vino un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol.
Il vino a DOC “Cagnina di Romagna” non può essere immesso al consumo
in data anteriore al
Secondo giovedì del mese di Ottobre dell’anno di produzione delle
uve
Art 6
Il vino a DOC “Cagnina di Romagna”, all’atto
dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti
caratteristiche:
colore: rosso violaceo;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: dolce, di corpo, un po’ tannico, leggermente acidulo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50%
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 8,50% vol.
acidità totale minima: 5,00 gr/l.;
estratto non riduttore minimo: 17,00 gr/l.;
E’ in facoltà del Ministero dell’Agricoltura e delle foreste di
modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l’acidità
totale e l’estratto secco netto.
Art 7
Nella presentazione e designazione del vino a DOC
“Cagnina di Romagna” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare,
ivi compresi gli aggettivi: scelto, extra, superiore, fine, riserva,
vecchio, selezionato e similari.
E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali o marchi privati non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Nella designazione dei vini a DOC “Cagnina di Romagna”può essere
utilizzata la menzione “vigna” a condizione che sia seguita dal
relativo toponimo o nome, che la relativa superficie sia
distintamente specificata nell’albo dei vigneti, che la
vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in
recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo o
nome, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei
registri, sia nei documenti di accompagnamento.
La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome, deve
essere riportata in etichetta in caratteri e dimensioni uguali o
inferiori al carattere utilizzato per la denominazione di origine.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: fattoria, viticoltore, cascina, tenuta,
podere ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle
disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
E’ consentito altresì l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a fattorie e
vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino
così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni stabilite dal DM
22/Aprile 1992.
Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti vino a DOC “Cagnina
di Romagna” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione,
veritiera e documentabile.
Può anche figurare la menzione “dolce”. |