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DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
CALABRIA
I.G.T. |
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CALABRIA
I.G.T.
D.M. 27/Ottobre/1995
Modificato D.M. 31/Luglio/1996 |
Art 1 La indicazione geografica tipica “Calabria”, accompagnata o
meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2 La IGT “Calabria” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso frizzante
rosso passito
rosso novello
rosato
I vini ad IGT “Calabria” bianchi, rossi e rosati devono essere
ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, da uno o più vitigni a bacca di colore analogo,
raccomandati e/o autorizzati per le province di Catanzaro, Cosenza,
Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia.
La IGT “Calabria” con la specificazione di uno dei vitigni
raccomandati e/o autorizzati per le province sopra indicate, è
riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di
colore analogo, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le
rispettive province, fino ad un massimo del 15%.
I vini ad IGT “Calabria” con la specificazione di uno dei vitigni di
cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella
tipologia frizzante.
Art 3 La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e
dei vini atti ad essere designati con la IGT “Calabria” comprende
l’intero territorio amministrativo delle province di:
Catanzaro Cosenza Crotone Reggio Calabria Vibo Valentia
nella regione Calabria.
Art 4 Le condizioni ambientali e di coltivazione dei vigneti
destinati alla produzione dei vini di cui all’articolo 2 devono
essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad IGT “Calabria”
seguita o meno dal riferimento del vitigno , non deve essere
superiore a:
Calabria bianco 16,00 tonnellate/ettaro
Calabria rosso e rosato 15,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Calabria”, seguita
o meno dal nome del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di:
Calabria bianco 10,00% vol.;
Calabria rosso 10,50% vol.;
Calabria rosato 10,50% vol.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Calabria”
tipologia “frizzante” possono, in deroga, assicurare un titolo
alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono
essere ridotti dello 0,50% vol.
Art 5 Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Per la produzione della tipologia “passito”, le uve devono essere
sottoposte all’appassimento in pianta o dopo la raccolta, fino ad
assicurare al vino ottenuto un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
14,00% vol.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non
deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione
della tipologia “passito” per la quale non può superare il 50%.
Art 6 I vini ad IGT “Calabria” seguita o meno dalla specificazione
del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo devono avere un
titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
Calabria bianco 10,50% vol.;
Calabria rosso 11,00% vol.;
Calabria rosato 10,50% vol.;
Calabria novello 11,00% vol.;
Calabria bianco frizzante 10,00% vol.;
Calabria rosso frizzante 10,50% vol.;
Calabria passito 15,00% vol.
Art 7 Alla IGT “Calabria” è vietata l’aggiunta di qualsiasi
qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare
di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto,
superiore, riserva, selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano
significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno
l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164, l’IGT
“Calabria” può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti
da uve prodotte da vigneti, coltivati nell’ambito del territorio
delimitato nel precedente articolo 3, ed iscritti negli Albi dei
vigneti dei vini a DOC, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare. |
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