|
Art 1
La indicazione geografica tipica
“Campania”, accompagnata o meno dalle specificazioni
previste dal presente disciplinare di produzione, è
riservata ai mosti ed ai vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti in appresso indicati.
Art 2
La IGT “Campania” è riservata ai seguenti vini:
bianco
bianco amabile
bianco frizzante
bianco passito
rosso
rosso amabile
rosso frizzante
rosso passito
rosso liquoroso
rosso novello
rosato
rosato amabile
rosato frizzante
rosato passito
rosato liquoroso
rosato novello
I vini ad IGT “Campania” bianchi, rossi e rosati devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti,
nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca di
colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province
di Avellino, Caserta, Benevento, Napoli e Salerno nella
regione Campania.
I vini ad IGT “Campania” con la specificazione di uno dei
seguenti vitigni:
Aglianico
Coda di Volpe
Falanghina
Fiano
Greco
Moscato
Piedirosso
Primitivo
Sciascinoso
è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca di colore
analogo provenienti da vigneti composti, nell’ambito
aziendale, per almeno l’85% dai corrispondenti vitigni.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla
produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei
vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici,
raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province
della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.
Art 3
La zona di produzione delle uve per
l’ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati
con la IGT “Campania” comprende l’intero territorio
amministrativo della regione Campania.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltivazione
dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui
all’articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in
coltura specializzata, nell’ambito aziendale, per i vini ad
IGT “Campania” non deve essere superiore a:
Campania bianco 14,00 tonnellate/ettaro
Campania bianco con vitigno 12,00 tonnellate/ettaro
Campania rosso e rosato 13,00 tonnellate/ettaro
Campania rosso e rosato con vitigno 11,00 tonnellate/ettaro
Le uve destinate alla produzione dei vini ad IGT “Campania”,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
Campania bianco 10,00% vol.;
Campania rosso e rosato 10,50% vol.;
Campania con vitigno 10,50% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, la regione
Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, la riduzione di
detti valori dello 0,50% vol.
Art 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le
pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie
peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il
consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi
di vino, ad eccezione del passito che non deve essere
superiore al 50%.
Art 6
I vini ad IGT “Campania”, all’atto
dell’immissione al consumo devono avere un titolo
alcolometrico volumico totale minimo di:
Campania Aglianico 12,00% vol.;
Campania Piedirosso 12,00% vol.;
Campania Primitivo 12,00% vol.;
Campania Sciascinoso 12,00% vol.;
Campania bianco 11,50% vol.;
Campania rosso e rosato 11,50% vol.;
Campania Falanghina 11,50% vol.;
Campania Fiano 11,50% vol.;
Campania Greco 11,50% vol.;
Campania Coda di Volpe 11,50% vol.;
Campania Moscato 11,50% vol.;
Campania amabile 11,50% vol.;
Campania frizzante 11,00% vol.;
Campania novello 11,50% vol.;
Campania passito 15,00% vol.; 11,50% vol. alcol svolto
Campania liquoroso 16,00% vol. alcol svolto
Art 7
Alla IGT “Campania” è vietata l’aggiunta di
qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli
aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, riserva,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché
non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre
in inganno l’acquirente.
Ai sensi dell’art 7, punto 5 della legge 10/02/1992, n. 164,
l’IGT “Campania” può essere utilizzata come ricaduta per i
vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati
nell’ambito del territorio delimitato nel precedente
articolo 3, ed iscritti negli Albi dei vigneti dei vini a
DOC, a condizione che i vini per i quali si intende
utilizzare la IGT di cui trattasi, abbiano i requisiti
previsti per una o più delle tipologie di cui al presente
disciplinare.
|