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Art 1
La denominazione di origine controllata “Campi Flegrei” è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Art 2
I vini a DOC “Campi Flegrei” devono essere
ottenuti esclusivamente mediante vinificazione delle uve
prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo
art. 3 e provenienti da vigneti che, nell’ambito aziendale,
abbiano rispettivamente le seguenti composizioni
ampelografiche:
“Campi Flegrei bianco”
Falanghina dal 50 al 70%
Biancolella e Coda di Volpe, da soli o congiuntamente dal 10
al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino
ad n massimo del 30%.
“Campi Flegrei rosso”
Piedirosso o Pér „e palummo dal 50 al 70%
Aglianico e Sciascinoso (localmente detto Olivella) da soli
o congiuntamente dal 10 al 30%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 30%.
“Campi Flegrei Falanghina”
Falanghina minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 10%.
“Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo”
Piedirosso o Pér „e palummo minimo 90%
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di
altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati
per la provincia di Napoli, da soli o congiuntamente, fino
ad un massimo del 10%.
Art 3
La zona di produzione delle uve destinate
alla trasformazione in vino a DOC “Campi Flegrei” nei tipi
di cui all’art. 2 comprende l’intero territorio dei comuni
di:
Procida Pozzuoli Bacoli
Monte di Procida Quarto
E parte del territorio dei comuni di:
Marano Napoli
Tutti in provincia di Napoli.
Precisamente la zona di produzione confina ad ovest con il
Mar Tirreno, a sud con il canale di Ischia ed il Golfo di
Pozzuoli, a nord con i comuni di Giugliano, Villaricca e la
parte non compresa dei comuni di Marano e di Napoli.
Tale zona è così delimitata:
partendo dalla confluenza del comune di Pozzuoli nel Mar
Tirreno (località Licola) si percorre il limite del comune
di Pozzuoli con Giugliano, si incontra il confine del comune
di Quarto che si segue in direzione nord fino ad immettersi
in via Campana.
Poi ci si immette su via Campana, in direzione Marano, fino
al quadrivio tra questa e via San Rocco; si entra quindi nel
comune di Marano avendo come limite via San Rocco prima e
via Santa Maria a Cubito poi; si entra nel comune di Napoli
e si percorre via Santa Maria a Cubito per poi prendere via
Cupa, via Tirone, via Pendino, via Cupa Fragolara, strada
Casinelle, via Margherita, via Quagliarello, via L. Bianchi,
via G. Iannelli, via della Pigna, via Giustiniano, via
Piave, corso Europea, via A. Manzoni, via Boccaccio, via
Marechiaro fino ad arrivare nel Mar Tirreno, golfo di
Napoli, località Marechiaro.
Verso sud la zona è delimitata dal Mar Tirreno.
Isolata nel Mar Tirreno, a circa 4 km dal comune di Monte di
Procida, è situata l’isola di Procida, amministrativamente
unico comune ed interamente compresa nella zona a
denominazione di origine controllata.
Art 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei
vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC “Campi
Flegrei” devono essere quelle tradizionali della zona e
comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le
loro specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti di
buona esposizione, sono esclusi i terreni di fondovalle
umidi e non sufficientemente soleggiati.
I sesti di impianto, le forme di allevamento, a
controspalliera bassa o puteolana, ed i sistemi di potatura
corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente
usati nella zona e comunque atti a non modificare le
caratteristiche delle uve e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
Per i reimpianti ed i nuovi impianti la forma di allevamento
dovrà essere la controspalliera e la densità di impianto non
potrà essere inferiore a 2.000 ceppi/ettaro.
La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini a DOC “Campi
Flegrei” non deve essere superiore a:
“Campi Flegrei bianco” 12,00 tonn/ettaro
“Campi Flegrei Falanghina” 12,00 tonn/ettaro
“Campi Flegrei rosso” 10,00 tonn/ettaro
“Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo” 10,00 tonn/ettaro
Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per
ettaro di vigneto in coltura promiscua dovrà essere
calcolata in rapporto alla superficie effettivamente coperta
dalla vite.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la produzione dovrà essere riportata, attraverso un’accurata
cernita delle uve, purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti massimi sopra indicati.
La regione Campania con proprio decreto, sentite le
organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno,
prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni
ambientali, climatiche, di coltivazione e di mercato, può
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro
diverso da quello fissato dal presente disciplinare ai sensi
dell’art. 10 della Legge 10/02/1992, n. 164, dandone
immediata comunicazione al Ministero per le politiche
agricole – Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini ed alla C.C.I.A.A.
di Napoli.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai
vini a d.o.c. “Campi Flegrei” un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di:
“Campi Flegrei bianco” 10,00% vol.
“Campi Flegrei Falanghina” 10,50% vol.
“Campi Flegrei rosso” 10,50% vol.
“Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo” 10,50% vol.
“Campi Flegrei spumate” 9,50% vol.
Art 5
Le operazioni di vinificazione devono
essere effettuate nell’ambito della zona di produzione delle
uve, delimitata nel precedente art. 3.
Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di
produzione, è consentito che tali operazioni siano
effettuate nell’intero territorio dei comuni anche solo
parzialmente compresi nella zona di produzione delle uve.
E’ altresì consentito, su richiesta degli interessati, da
presentarsi al Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
tipiche dei vini, per tramite della regione Campania che la
correda di parere, che dette operazioni siano effettuate in
stabilimenti situati nel territorio della provincia di
Napoli, a condizione che le ditte interessate dimostrino di
aver vinificato e/o elaborato, prima dell’entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione, vini del tipo di
quelli regolamentati nel presente disciplinare ed aver
utilizzato per gli stessi la denominazione “Campi Flegrei”.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche
enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai
vini le loro peculiari caratteristiche.
La resa massima dell’uva per la produzione dei vini a d.o.c.
“Campi Flegrei” non deve essere superiore al 70%.
Il vino a DOC “Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo”,
ottenuto da uve che assicurino un titolo alcolometrico
volumico naturale minimo di: 11,00% vol. ed immesso al
consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo
di: 12,00% vol. dopo un periodo di invecchiamento di: due
anni a decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle
uvepuò portare in etichetta la specificazione “riserva”.
La DOC “Campi Flegrei rosso” può essere utilizzata per
designare il vino “novello”, ottenuto da uve che rispondano
alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente
disciplinare di produzione in ottemperanza alle vigenti
norme per la preparazione dei vini novelli.
La DOC “Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo” può
essere utilizzata per designare un vino “passito”, ottenuto
dalle uve di cui all’art. 2 del presente disciplinare di
produzione e sottoposte del tutto o in parte, sulle piante o
dopo la raccolta, al convenzionale appassimento.
Nella preparazione del “passito” si applicano le
disposizioni previste nel precedente art. 4 e la resa
massima dell’uva fresca in vino finito non deve essere
superiore al 45%.
E’ escluso per il solo tipo “passito”, qualsiasi aumento del
titolo alcolometrico volumico totale mediante concentrazione
del moto e del vino o l’impiego di mosti e di vini che siano
stati oggetto di concentrazione.
La DOC “Campi Flegrei Falanghina” può essere utilizzata per
designare il vino “spumante” ottenuto con mosti o vini che
rispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal
presente disciplinare, a condizione che le operazioni di
elaborazione di detti mosti o vini per la produzione dello
spumante siano effettuate in stabilimenti situati
nell’ambito della zona delimitata od autorizzata ai sensi
del precedente art. 3.
Art 6
I vini a DOC “Campi Flegrei”, all’atto
dell’immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
“Campi Flegrei bianco”
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
profumo: vinoso, delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 14,0 g/l;
“Campi Flegrei rosso”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata
con
l'invecchiamento;
profumo: vinoso, gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Campi Flegrei novello”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: fruttato, gradevole;
sapore: asciutto o rotondo, armonico, anche leggermente
vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
residuo zuccherino massimo: 10,0 g/l;
acidità totale minima: 5,0 g/l
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Campi Flegrei Falanghina”
colore: giallo paglierino più o meno intenso con riflessi
verdognoli;
profumo: delicato, gradevole, caratteristico;
sapore: secco, morbido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
“Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo”
colore: rosso rubino più o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo riserva”
colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granata
con l'invecchiamento;
profumo: intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l;
“Campi Flegrei Piedirosso o Pér „e palummo passito”
colore: rosso granata più o meno intenso;
profumo: gradevole, intenso, caratteristico;
sapore: da secco a dolce. Armonico, morbido, caratteristico;
tipo secco:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 14,00% vol.;
tipo dolce:
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% vol.;
titolo alcolometrico volumico svolto minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima 4,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 26,0 g/l;
“Campi Flegrei Falanghina spumante”
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più o meno carico;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;
E’ facoltà del Ministero per le politiche agricole –
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei
vini, modificare, con proprio decreto, i limiti sopra
indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.
Art 7
E’ vietato usare assieme alla DOC “Campi Flegrei”
qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle
previste dal presente disciplinare di produzione, ivi
compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore,
selezionato e similari.
E’ tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non
aventi significato laudativo e non idonei a trarre in
inganno l’acquirente.
Le indicazioni tendenti a specificare l’attività agricola
dell’imbottigliatore quali: fattoria, viticoltore, tenuta,
podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite
in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in
materia.
E’ consentito, altresì, l’uso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni,
aree, zone, località e vigne dalle quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato
ottenuto, alle condizioni stabilite dal decreto ministeriale
22/04/1992.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini a DOC
“Campi Flegrei” deve obbligatoriamente figurare l’annata di
produzione delle uve.
Art 8
Per i vini a DOC “Campi Flegrei Piedirosso
o Pér „e palummo riserva” e “Campi Flegrei Piedirosso o Pér
„e palummo passito” sono ammessi, per l’immissione al
consumo. Solo contenitori di vetro di capacità non superiore
a 0,750litri.
Art 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o
comunque distribuisce per il consumo con la DOC “campi
Flegrei” vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione,
è punito a norma degli art. 28, 29, 30 e 31 della Legge
10/02/1992, n. 164.
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