|
Disciplinare di produzione dei
vini
a denominazione di origine controllata e garantita del
Piemonte
D.M. 12 settembre 1996.
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino
"Canavese"
Articolo 1.
La denominazione di origine controllata "Canavese" è
riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2.
La denominazione "Canavese" senza alcuna specificazione è
riservata al vino bianco ottenuto da uve provenienti da
vigneti composti al 100% dal vitigno Erbaluce. La
denominazione di origine controllata "Canavese" senza alcuna
specificazione è riservata ai vini rosso e rosato ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi la seguente
composizione ampelografica: Nebbiolo, Barbera, Bonarda,
Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini altri
vitigni non aromatici autorizzati o raccomandati per le
province di Torino, Biella e Vercelli fino ad un massimo del
40%.
La denominazione di origine controllata "Canavese" seguita
da una delle specificazioni di cui appresso è riservata ai
vini ottenuti da uve di vigneti aventi, rispettivamente, la
seguente composizione:
Nebbiolo: almeno l'85% Nebbiolo; per il complessivo
rimanente possono concorrere i vitigni a bacca di colore
analogo raccomandati o autorizzati per le province di
Torino, Biella e Vercelli;
Barbera: almeno l'85% Barbera; per il complessivo rimanente
possono concorrere i vitigni a bacca di colore analogo
raccomandati o autorizzati per le province di Torino, Biella
e Vercelli.
Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. "Canavese" senza
altra specificazione, i vigneti iscritti agli albi dei vini
a D.O.C. "Canavese" Nebbiolo, "Canavese" Barbera e "Caluso".
Fanno parte dell'albo dei vigneti a D.O.C. "Canavese"
Nebbiolo i vigneti iscritti all'albo del vino a D.O.C. "Carema".
Articolo 3.
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini
atti ad essere designati con la denominazione di origine
controllata "Canavese" comprende l'intero territorio dei
seguenti comuni della provincia di Torino: Agliè, Albiano
d'Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo,
Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone,
Bollengo, Borgiafio, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino,
Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Caravino,
Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra,
Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cofieretto
Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano
Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano
Canavese, Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo
Torinese, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè,
Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montaldo Dora,
Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo Canavese,
Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio,
Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione,
Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese,
Romano Canavese, Salassa, Salerano, Sarnone, San Carlo
Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San
Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno,
Settitno Rottaro, Settirno Vittone, Strambinello, Strambino,
Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese,
Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio
l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di
Biella: Alice Castello, Cavaglià, Dorzano, Roppolo,
Salussola, Viverone, Zimone
e l'intero territorio del seguente comune in provincia di
Vercelli: Moncrivello.
Articolo 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque,
atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di
qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di
giacitura ed esposizione adatti. Sono esclusi i terreni di
fondovalle, umidi o non sufficientemente soleggiati.
1 sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati e/o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve
e dei vini.
E’ vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l'irrigazione di soccorso fino all'invaiatura
per un massimo di due volte.
Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura
specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 2
ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle
relative uve destinate alla vinificazione, devono essere
rispettivamente le seguenti:
Titolo
Resa uva alcolometrico
Vini tonn./Ha VOL. min. naturale
"Canavese" rosso 11 10,00
"Canavese" rosato 11 10,00
"Canavese" bianco 12 9,5
"Canavese" Nebbiolo 10 10,50
"Canavese" Barbera 11 10,00 (1)
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da
destinare alla produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Canavese" devono essere riportati nei
limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi
del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa
uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Articolo 5.
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Nella
vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
atte a conferire ai vini le proprie peculiari
caratteristiche.
Per i vini di cui all'art. 2 la resa massima dell'uva in
vino non deve essere superiore al 70%. Le eventuali
eccedenze entro il limite del 5% non hanno diritto alla
denominazione di origine "Canavese"; qualora le rese
superino tale ultimo limite tutto il prodotto non ha diritto
alla denominazione di origine controllata "Canavese".
Articolo 6.
I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Canavese" rosso:, armonico; titolo alcolometrico volumico
comp. min.: 10,5%; acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto: 19 per mille.
"Canavese" rosato: colore: dal rosato al rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole, vinoso; sapore:
asciutto-armonico; titolo alcolometrico volumico comp. min.:
10,5%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco
netto: 17 per mille.
"Canavese" bianco: colore: giallo paglierino; odore:
caratteristico, fruttato, intenso, gradevole; sapore:
asciutto armonico; titolo alcolometrico volumico comp.
min.: 10%; acidità totale minima: 5 per mille; estratto
secco netto: 17 per mille.
"Canavese" Nebbiolo: colore: rosso rubino o granato,
talvolta riflessi aranciati; odore: caratteristico,
delicato, leggermente fioreale; sapore: secco asciutto di
buon corpo, leggermente tannico; titolo alcolometrico
volumico comp. min.: 11%; acidità totale minima: 5 per
mille; estratto secco netto: 20 per mille.
"Canavese" Barbera: colore: rosso rubino più o meno intenso,
talora con riflessi violacei; odore: vinoso caratteristico,
leggermente fruttato; sapore: asciutto, armonico, di buon
corpo; titolo alcolometrico volumico comp. min.: 10,5%;
acidità totale minima: 5 per mille; estratto secco netto: 20
per mille.\
Articolo 7.
Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di
qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi extra,
fine, scelto, selezionato, superiore, riserva' vecchio e
similari.
E’ consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purchè non
abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in
inganno l'acquirente.
Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni
Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportate in etichetta
con caratteri di dimensioni inferiori o uguali a quelli
utilizzati per indicare la denominazione di origine
controllata "Canavese" e con lo stesso colore.
Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 2 la
denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla
dizione "Denominazione di origine controllata" precede
immediatamente la specificazione di vitigno.
Il vino a denominazione di origine controllata "Canavese"
tipologia rosso può utilizzare in etichetta l'indicazione
"novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.
Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino a
D.O.C. "Canavese", deve sempre figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve.
I vini di cui all'art. 2, qualora confezionati in recipienti
di capacità uguale o inferiore a 5 litri devono essere
immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma
tradizionale dalle capacità previste dalle norme vigenti. Le
bottiglie di capacità 0,750 litri debbono essere chiuse con
tappo di sughero; per le altre capacità di cui sopra sono
consentiti altri tipi di tappatura ad esclusione del tappo a
corona.
Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate
nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.
|